Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 31289 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 31289 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VERCELLI il 01/08/1985
avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE D’APPELLO DI TORINO Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 26 settembre 2024, la Corte d’appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Vercelli che aveva ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 494 (capo a) e del reato di cui all’art. 612, comma 2, cod. pen. (capo b), condannandolo alla pena di sette mesi di reclusione.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con cui prospetta un’unica censura, con la quale denuncia il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 56, 56bis della legge n. 689 del 1981, e dell’art. 598 -bis,
comma 4-ter cod. proc. pen. Ad avviso del ricorrente, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (cd. Correttivo Cartabia), l’attuale art. 598bis cod. proc. pen. consentirebbe al giudice di appello di rilevare d’ufficio la sostituzione delle pene, anche senza il preventivo consenso o richiesta dell’appellante, allorché ritenga che ricorrano i presupposti per applicare le pene sostitutive di cui agli artt. 53 e seguenti della l. n. 689 del 1981. Nella specie la Corte territoriale non avrebbe dato applicazione a tale disposizione, omettendo di valutare se, essendo stata irrogata al Cassano una pena mite, poteva essere applicata una pena sostitutiva di quella detentiva.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
2. Il comma 4ter dell’art. 598 -bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 2 del d.lgs. n. 31 del 2024, stabilisce che «quando, per effetto della decisione sull’impugnazione, è applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni, la corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva».
Secondo quanto si legge nella Relazione ministeriale illustrativa al citato decreto, tale disposizione contempla la possibilità per il giudice d’appello di sostituire direttamente la pena detentiva quando, per effetto della decisione sull’impugnazione, ovvero su richiesta dell’appellante o per effetto dell’esercizio dei poteri officiosi di cui al comma 5 dell’art. 597 cod. proc. pen. la pena sia determinata in misura non superiore a quattro anni. In tal caso, se sia già stato acquisito il consenso dell’impu tato, la Corte vi provvede direttamente; altrimenti, depositato il dispositivo, dovrà acquisire detto consenso, assegnando un termine perentorio a tal fine e fissando udienza per integrare o confermare il dispositivo. Nel caso in cui, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, dovrà essere fissata apposita udienza, ai sensi del comma 1-bis.
L’intento perseguito dal legislatore attraverso la disposizione in esame è dunque quello di consentire l’applicazione nel giudizio di appello di pene sostitutive di cui in precedenza non ricorrevano i presupposti in ragione dell’entità della pena irrogata. Nel riconoscere tale possibilità, tuttavia, si è voluto mantenere fermo il principio affermato dalle Sezioni unite Punzo, le quali hanno escluso la possibilità per il giudice di applicare le pene sostitutive d’ufficio se nell’atto di appello non è formulata alcuna richiesta; ciò in ragione del carattere tassativo delle ipotesi in cui
l’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. prevede il potere officioso del giudice dell’appello in deroga al principio devolutivo (Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, COGNOME, Rv. 269125 -01).
Il comma 4ter dell’art. 598 -bis, ha introdotto la possibilità per il giudice di appello di sostituire la pena detentiva con una pena sostitutiva nell’ipotesi in cui, a seguito della decisione sull’impugnazione, anche per effetto del potere officioso ricon osciuto al giudice di secondo grado (ad es. per l’avvenuto riconoscimento di una o più circostanze attenuanti, o per effetto del giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen.), ovvero su richiesta dell’imputato nei termini di cui ai commi 1 -bis e 4-bis del l’art. 598 -bis cod. proc. pen., la pena venga rideterminata in misura non superiore a 4 anni, stabilendo che anche in tal caso è comunque indispensabile acquisire il consenso dell’imputato.
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva innanzitutto che la nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 31 del 2024 è applicabile ratione temporis , atteso che il giudizio di appello si è svolto successivamente all’entrata in vigore della stessa (4 aprile 2024).
Ciò posto, è tuttavia pacifico che il ricorrente non aveva avanzato richiesta di applicazione di una pena sostitutiva, né aveva espresso il relativo consenso con l’atto di appello, né con i motivi nuovi o le memorie ai sensi dell’art. 598 -bis, comma 1-bis, cod. proc. pen. Inoltre, la sentenza impugnata ha confermato la pena già irrogata in primo grado nella misura di mesi sette di reclusione, mentre la Corte territoriale non ha esercitato alcuno dei poteri officiosi contemplati dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Ne consegue che non ricorrevano i presupposti perché il giudice d’appello procedesse alla sostituzione della pena detentiva ai sensi del comma 4ter dell’art. 598-bis cod. proc. pen.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 25/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME