Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31346 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31346 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PRATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia, con cui, in parziale riforma della decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Brescia, ha condannato l’imputato per il solo delitto di furto aggravato di cui al capo A, rideterminando la pena nei suoi confronti;
Considerato che il primo motivo di ricorso’ con il quale il ricorrente denuncia l’omessa o insufficiente motivazione in merito all’identificazione fotografica dello stesso, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla sentenza impugnata; si tratta di motivi generici per aspecificità, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
2.1. Rilevato, altresì, che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudi di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 8), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità;
Rilevato che con il secondo e ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della legge penale, in relazione all’art. 545bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato oltre che generico; infatti, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il difensore che, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l’esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cu all’art. 545-bis cod. proc. pen. non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l’avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, Rv. 285412 – 02).
La richiesta di parte in sede di appello – che non è dimostrata agli atti né la difesa ha allegato alcunchè al riguardo, il che comunque darebbe luogo a difetto di autosufficienza del ricorso – è essenziale. Ed infatti, anche volendo accogliere la tesi della giurisprudenza di legittimità di maggior apertura verso le istanze difensive, si è apprezzato che, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all’applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, da formulare non necessariamente con l’atto di gravame o in sede di “motivi nuovi” ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione d’appello (Sez. 6, n. 46782 del 29/9/2023, Borazio, Rv. 285564).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore
Il Presidente