Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4131 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4131 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
i
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
considerato che i primi due motivi di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, sono manifestamente infondati, dal momento che i giudici di appello hanno compiutamente indicato tutte le ragioni di fatto e di diritto sulla base delle quali deve ritenersi integrato il del di rapina commesso dal ricorrente, il suo concorso materiale nel reato e la prevedibilità di quest’ultimo (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata), dovendo, pertanto, il motivo considerarsi non specifico rispetto a quanto argomentato dalla Corte territoriale;
che, a tal proposito, deve ribadirsi come l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, poiché il sindacato demandato alla Corte di cassazione è limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo (presente nel caso di specie), senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);
considerato che l’ultimo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge processuale in ordine all’art. 545-bis cod. proc. pen., per mancata conversione della pena detentiva irrogata nei confronti del ricorrente in una delle pene sostitutive ex art.53 della legge n. 689 del 24 novembre del 1981, è manifestamente infondato, poiché non risulta che una specifica doglianza in tal senso sia stata avanzata con l’atto d’appello né rappresentato dinanzi ai giudici di merito, dovendosi a tal proposito sottolinearsi come sia ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui: “In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., affinché il giudic di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, che non dev’essere formulata necessariamente con l’atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione del gravame” (ex plurimis: sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 – 01; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024 , COGNOME Piotr Rv. 285751 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso – con superamento di ogni altra argomentazione difensiva, anche in relazione al contenuto della memoria depositata – deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29/10/2024.