Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8655 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8655 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Specchia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, AVV_NOTAIO del foro di Brindisi, in sostituzion dell’AVV_NOTAIO del foro di Lecce, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Lecce e appellata dagli imputati, la Corte di appello di Lecce, per quanto qui rileva, riduceva a un anno di reclusione la pena inflitta ad NOME COGNOME, nel resto confermando la pronuncia impugnata, la quale aveva affermatoea penale responsabilità dell’imputata in relazione al reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in concorso con NOME COGNOME.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 606 lett. e) cod. proc. pen., per avere la Corte d’appello omesso di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, senza aver addotto alcuna motivazione e non avendo considerato il pagamento parziale dell’imposta, già posto a fondamento della rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ai fini del giudizio prognostico di pericolosità richiesto ai f dell’applicazione dell’istituto.
2.2. Carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 606 lett. e) cod. proc. pen., per avere la Corte d’appello omesso di sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria in base agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 I. n. 689 del 1981, applicabile a chi non sia stata concessa la Attk, sospensione condiziona( ni pena, senza aver dato conto delle ragioni per le quali non sussisterebbero i presupposti per l’applicazione della pena sostitutiva, considerato l’obbligo del giudice d’appello di pronunciarsi sul punto, anche se la richiesta della misura sostitutiva non è contenuta nei motivi di appello, dovendosi coordinare la disciplina dell’articolo 597 cod. proc. pen., interpretata in termini di eccezione al principio devolutivo dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la disciplina transitoria contenuta nel d.lgs. n. 150 del 2022 il quale, invece, stabilisce l’applicabilità delle nuove pene sostitutive all’interno d giudizi di appello ancora in corso al momento della sua entrata in vigore.
2.3. Errata applicazione della legge penale in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per avere la Corte d’appello omesso di dare avviso in base all’art. 545-bis cod. proc. pen. alla ricorrente, successivamente alla comunicazione del dispositivo, circa la possibilità di sostituire la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, o con altre pene sostitutive in base all’art. 20 -bis cod. pen., nonché di motivare in merito alle ragioni che impediscono di
provvedere alla sostituzione, stante la necessità di coordinare la summenzionata disposizione di cui al d.lgs. n. 150 del 2022 con il giudizio d’appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi dinanzi indicati.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Invero, si osserva che il difensore, né con l’atto di impugnazione, né in sede di conclusioni assunte davanti alla Corte di appello, aveva chiesto l’applicazione della sospensione condizionale della pena, sicché l’imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376).
Si osserva che, in ogni caso, il beneficio non è certamente gAri è applicabile, avendone l’imputata giù beneficiato in occasione di due precedenti condanne, come risulta dalle annotazioni del certificato del casellario giudiziale in at sicché esso non è reiterabile per la terza volta, stante lo sbarramento posto dall’art. 164, comma 4, cod. pen.
Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente essendo connessi, sono fondati nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
Nel quadro di un’opera di rivisitazione del sistema sanzionatorio, il d.lgs. n. 150 del 2022 ha, tra l’altro, introdotto importanti modifiche alla discipli delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, all’insegna di una loro più vasta applicazione; le nuovi e più favorevoli disposizioni – inserite sia nel codice penale (art. 20 -bis cod. pen.), sia nel codice di rito (art. 545-bis cod. proc. pen.), sia nella I. n. 689 del 1981 – sono entrate in vigore il 30 dicembre 2022.
Come risulta dall’epigrafe della sentenza impugnata, all’udienza del 12 luglio 2023, il difensore, in sede di conclusioni, aveva chiesto, pur in vi subordinata, l’applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria nel caso in cui l’eventuale pena fosse contenuta nel limite di un anno.
Come anticipato, la Corte di appello ha rideterminato la pena inflitta all’imputata nella misura di un anno di reclusione; nondimeno, non ha esaminato la richiesta avanzata dal difensore, ciò che integra il vizio di omessa motivazione
su un punto che era stato espressamente sollecitato e che perciò imponeva alla Corte d’appello di fornire una risposta nel merito.
Del resto, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il difensore che, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l’esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pen detentive di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen. non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l’avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412-02).
Da ciò si ricava, in senso opposto, che ove il difensore, con l’appello o in sede di conclusioni, abbia sollecitato l’esercizio, da parte del giudice di appello dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all’art. 545-bis cod. proc pen., egli, in sede di ricorso per cassazione, può eccepire l’omessa statuizione sul punto deducendo il vizio di omessa motivazione.
Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla sostituzione della pena detentiva nella pena pecuniaria, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara irrevocabile l’affermazione della penale responsabilità.
Così deciso il 17/01/2024.