Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11950 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11950 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/09/2023 del TRIBUNALE di MARSALA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha concluso per l’annullamento con rinvio lette le note difensive con le quali si insiste per l’accoglimento;
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RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza avanzata nell’interesse di NOME COGNOME volta ad ottenere la sostituzione della pena detentiva di anni uno di reclusione con una pena sostitutiva ai sensi degli artt. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, 20-bis cod. pen. e 95 decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, poiché il condannato si trovava già sottoposto, per altra causa, alla misura alternativa della detenzione domiciliare.
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge perché la facoltà di richiedere la sostituzione della pena detentiva non presuppone, come erroneamente affermato dal giudice dell’esecuzione, che il condannato si trovi in stato di libertà.
2.1. Il difensore ha depositato conclusioni scritte con le quali insiste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, come correttamente rileva il Procuratore generale, è fondato.
L’art. 95, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022, rubricato “Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi”, stabilisce: «1. Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio».
2.1. Il condannato, trovandosi nella anzidetta condizione a causa della declaratoria di inammissibilità in data 25 gennaio 2023 del ricorso per cassazione presentato avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Marsala in data 17
giugno 2019, ha presentato al giudice dell’esecuzione l’istanza di sostituzione della pena detentiva di un anno di reclusione.
2.2. Con il provvedimento impugnato, il giudice dell’esecuzione ha dichiarato inammissibile l’istanza poiché ha ritenuto la incompatibilità tra la misura alternativa alla detenzione, cui si trovava sottoposto il condannato, e la sanzione sostitutiva, facendo leva sulle previsioni degli articoli 67 legge n. 689 del 1981 e 51-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.).
Orbene, la questione oggetto del giudizio è se possa essere disposta la sostituzione della pena a norma dell’articolo 53 della legge 689 del 1981 nei confronti di un soggetto che si trovi sottoposto a misure alternative alla detenzione.
La questione deve essere risolta in senso affermativo.
3.1. Nessuna previsione normativa sancisce la inapplicabilità delle pene sostitutive ai soggetti che si trovano detenuti o sottoposti a misure alternative alla detenzione.
3.2. Sussistono, piuttosto, numerose disposizioni che impongono la soluzione positiva.
L’art. 62 (Esecuzione della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutive) della I. n. 689 del 1981 stabilisce, tra l’altro, che «Se il condannato è detenuto o internato, l’ordinanza del magistrato di sorveglianza è trasmessa anche al direttore dell’istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l’organo di polizia della dimissione del condannato. La pena sostitutiva inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione».
Analogamente l’«Art. 63 (Esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo) della I. n. 689 del 1981 stabilisce, tra l’altro, che «Qualora il condannato sia detenuto o internato, copia del provvedimento è comunicata altresì al direttore dell’istituto, il quale informa anticipatamente l’organo di polizia e l’ufficio esecuzione penale esterna della dimissione del condannato. Immediatamente dopo la dimissione, il condannato si presenta all’ufficio di esecuzione penale esterna per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità».
3.3. Del resto, è erroneo il riferimento, per escludere l’applicazione della sostituzione ex art. 53 legge n. 689 del 1981, all’art. 67 (Inapplicabilità delle
misure alternative alla detenzione) della stessa legge, che, invece, prevede esattamente il contrario di quanto ritenuto dal giudice dell’esecuzione.
Tale ultima disposizione stabilisce che «Salvo quanto previsto dall’articolo 47, comma 3-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della medesima legge n. 354 del 1975, non si applicano al condannato in espiazione di pena sostitutiva».
3.4. È, del pari, erroneo il riferimento all’art. 51-bis ord. pen. il quale si limita a regolare la situazione nella quale si trova il soggetto sottoposto a una misura alternativa alla detenzione quando sopraggiunga un altro titolo definitivo, senza stabilire alcuna incompatibilità con le pene sostitutive.
In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: «può essere disposta, alle condizioni oggettive e soggettive di legge, la sostituzione della pena a norma dell’art. 53 della legge 689 del 1981 nei confronti di un soggetto che si trovi sottoposto a misure alternative alla detenzione per altra causa».
4.1. L’ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell’esecuzione che si atterrà all’enunciato principio di diritto, nella libertà delle proprie valutazioni di merito.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Marsala.
Così deciso il 2 febbraio 2024.