Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1720 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1720 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONZA il 17/09/1967
avverso l’ordinanza del 23/09/2024 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/sept-ète le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME Sostituto Procuratore generale della Repubbl presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilit ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione, dichiarato inammissibile la richiesta, avanzata nell’interesse di NOME COGNOME vol ottenere la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità della pena di anni tre di r inflitta per il delitto di bancarotta fraudolenta al suddetto con la sentenza del med Tribunale in data 15 aprile 2021, confermata, a seguito di annullamento con rinvio della Cor di cassazione, dalla Corte di appello di Milano e divenuta definitiva in data 13 giugno 2024.
Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore NOME COGNOME denunciando violazione dell’art. 95 d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, e vi motivazione.
Lamenta il difensore che erroneamente il Tribunale ha ritenuto inammissibile l’istan presentata da COGNOME trascurando che la sentenza di condanna era stata pronunciata a seguito di annullamento senza rinvio, che la disciplina transitoria non prevede nulla al rigu e che deve ritenersi per il favor rei a fondamento della disciplina della sostituzione delle pene detentive brevi effettuabile la sostituzione anche ad opera del giudice dell’esecuzione.
Il difensore insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità.
Correttamente il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, premette ch – la disciplina transitoria di cui all’art. 95 d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 in mater sostitutive delle pene detentive brevi dispone espressamente l’applicabilità delle no previste dal capo III della I. 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, anch procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata vigore di detto decreto; – il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni all’ di un procedimento pendente dinanzi alla Corte di cassazione all’entrata in vigore dello stes decreto può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive previste da de capo al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., entro trenta dall’irrevocabilità della sentenza; – in caso di annullamento con rinvio provvede il giudi rinvio.
Quindi, rileva che nel caso in esame dalla stessa istanza di sostituzione e dalla memor difensiva depositata emerge che alla data di entrata in vigore del decreto menzionato,
procedimento nei confronti di COGNOME era pendente dinanzi alla Quinta sezione di quest Corte che, con sentenza emessa in data 21 febbraio 2023, ha annullato la sentenza di secondo grado trasmettendo gli atti alla Corte di appello di Milano che, quale giudice del rinvio, ultimo, confermato la sentenza. E ne trae la conseguenza evidente che la richiesta d applicazione della pena sostitutiva, in astratto ammissibile, doveva essere presentata a Corte di appello di Milano innanzi alla quale in data 21 febbraio 2023 gli atti erano ritras per l’ulteriore corso (e non, tardivamente, al giudice dell’esecuzione).
Di contro il ricorso insiste sull’ammissibilità dell’istanza, incorrendo nella ma infondatezza e nella aspecificità, laddove non si confronta con le argomentazioni scevre da v logici e giuridici appena riportate.
All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna d Molin al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dall sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2024.