Pene detentive brevi: i limiti della sostituzione nel ricorso per Cassazione
La disciplina delle pene detentive brevi rappresenta uno degli strumenti più rilevanti per la deflazione carceraria nel nostro ordinamento. Tuttavia, l’accesso ai benefici sostitutivi non è automatico e richiede una difesa tecnica estremamente precisa, specialmente in sede di legittimità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce perché un ricorso non adeguatamente strutturato possa portare all’inammissibilità.
Il caso e la contestazione del diniego
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato per il reato di falso in atti pubblici. In seguito alla conferma della condanna in secondo grado, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancata applicazione dell’art. 545 bis c.p.p., norma che disciplina la sostituzione delle pene detentive brevi. Il punto centrale della contestazione riguardava il diniego opposto dalla Corte d’Appello alla conversione della pena detentiva in una sanzione meno restrittiva.
L’analisi della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno analizzato la struttura del ricorso, rilevando un vizio fatale: la genericità. Quando un giudice di merito fonda la propria decisione su una pluralità di ragioni (le cosiddette “ragioni concorrenti”), il ricorrente ha l’onere di contestarle tutte in modo specifico. Nel caso di specie, il giudice d’appello aveva negato la sostituzione della pena basandosi su diversi fattori, tra cui la mancanza di presupposti soggettivi e la valutazione della solvibilità.
Il ricorrente, tuttavia, ha scelto di focalizzare le proprie doglianze esclusivamente sul profilo della capacità economica (solvibilità), lasciando del tutto prive di contestazione le altre motivazioni fornite dalla Corte territoriale. Questo approccio rende il ricorso inidoneo a scalfire la tenuta logico-giuridica della sentenza impugnata.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano sul principio di specificità dei motivi di ricorso. La Corte ha ribadito che l’impugnazione deve essere puntuale e deve confrontarsi con l’intero apparato argomentativo della decisione precedente. Se la sentenza di appello nega la sostituzione delle pene detentive brevi per tre motivi diversi e il difensore ne contesta soltanto uno, la decisione resta comunque validamente sorretta dagli altri due motivi non impugnati. Di conseguenza, il ricorso risulta privo di rilevanza pratica e viene dichiarato inammissibile, comportando anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni
Le conclusioni che si traggono da questo provvedimento evidenziano l’importanza di una strategia difensiva completa. Per ottenere la sostituzione delle pene detentive brevi, non è sufficiente dimostrare di possedere uno dei requisiti (come la solvibilità), ma è necessario superare ogni singola obiezione sollevata dai giudici di merito. La decisione conferma che il controllo di legittimità non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma una verifica della correttezza del ragionamento giuridico: se una parte della motivazione non viene censurata, essa diventa definitiva, rendendo inutile qualsiasi altra contestazione parziale.
Cosa succede se il ricorso contesta solo una parte della sentenza?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per genericità se non affronta tutte le ragioni indipendenti che sostengono la decisione del giudice.
Qual è l’importanza della solvibilità nelle pene detentive brevi?
La solvibilità è un criterio valutato dal giudice per decidere se la pena detentiva può essere sostituita con una sanzione pecuniaria efficace.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e solitamente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46770 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46770 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato ex art. 479 bis, comma 1, cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che lamenta l’inosservanza dell’art. 545 bis, cod. proc. pen. sul diniego della sostituzione delle pene detentive brevi, è generico, perché si appunta soltanto su una delle concorrenti ragioni (la solvibilità) che hanno condotto alla decisione di negare il beneficio, lasciando ferme tutte le altre (pag. 2 sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/11/2023