Pene Alternative: Quando il Passato Criminale Nega una Seconda Chance
L’accesso alle pene alternative alla detenzione rappresenta un pilastro del sistema sanzionatorio moderno, orientato alla rieducazione del condannato. Tuttavia, non si tratta di un diritto automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che una consolidata carriera criminale e un elevato rischio di recidiva costituiscono ostacoli insormontabili alla concessione di tali benefici. Analizziamo come la valutazione della pericolosità sociale del reo sia determinante in queste decisioni.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato a una pena di due anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione oltre a una multa, presentava istanza al Tribunale per ottenere la sostituzione della detenzione con una misura alternativa, come il lavoro di pubblica utilità. Il Tribunale di Bergamo rigettava la richiesta, spingendo il condannato a impugnare la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Cassazione sulle Pene Alternative
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno sottolineato che il ricorso non mirava a contestare vizi di legittimità del provvedimento impugnato, ma tendeva a sollecitare una nuova valutazione del merito dei fatti. Questo tipo di riesame non è consentito in sede di legittimità, dove la Corte si limita a verificare la corretta applicazione delle norme di diritto.
Il Tribunale di Bergamo, secondo la Cassazione, aveva già vagliato correttamente tutti gli elementi, giungendo a una conclusione logica e giuridicamente ineccepibile.
Le Motivazioni: La Valutazione della Pericolosità Sociale
Il cuore della decisione risiede nella motivazione del diniego. Il Tribunale, e di conseguenza la Cassazione, ha posto l’accento sull'”elevata caratura criminale” del ricorrente. Questo giudizio non era astratto, ma basato su dati concreti: a partire dal 2008, il soggetto aveva accumulato numerose condanne per reati contro il patrimonio e con finalità di profitto, culminate in un reato di bancarotta fraudolenta commesso nel 2021.
Questa lunga sequenza di illeciti, secondo i giudici, imponeva di ritenere elevato il pericolo di recidiva. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: ai fini della concessione di misure alternative o pene alternative, il giudice non può limitarsi a considerare solo il reato per cui si procede, ma deve effettuare una valutazione prognostica complessiva. Ciò significa esaminare l’intera condotta di vita del condannato, sia quella antecedente che quella successiva al reato in espiazione, per prevedere la sua futura affidabilità e la probabilità che si astenga dal commettere nuovi crimini.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza conferma che la concessione delle pene alternative è frutto di un’attenta e rigorosa valutazione discrezionale del giudice. La fedina penale non è un semplice elenco di precedenti, ma un indicatore fondamentale della personalità del condannato e della sua pericolosità sociale. Un percorso criminale consolidato e orientato al profitto, come nel caso di specie, dimostra una tendenza a delinquere che rende difficile formulare una prognosi favorevole circa il futuro reinserimento sociale attraverso misure non detentive. Di conseguenza, il passato criminale di un individuo può legittimamente precludergli l’accesso a benefici penitenziari, rafforzando la funzione di difesa sociale della pena.
È possibile ottenere sempre la sostituzione di una pena detentiva con una misura alternativa?
No, non è un diritto automatico. La sua concessione è subordinata a una valutazione discrezionale del giudice, che deve formulare un giudizio prognostico favorevole sul comportamento futuro del condannato.
Quali elementi considera il giudice per concedere le pene alternative?
Il giudice valuta la condotta complessiva del condannato, sia prima che dopo il reato in esecuzione, la sua “caratura criminale” e il concreto pericolo che possa commettere nuovi reati (pericolo di recidiva). I precedenti penali sono un elemento cruciale in questa valutazione.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Perché non contestava specifici vizi di legittimità dell’ordinanza impugnata, ma mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti e dei presupposti per la concessione della misura. Questa attività di riesame del merito è preclusa alla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20301 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20301 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/02/2024 del TRIBUNALE di BERGAMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
EsamiNOME il ricorso avverso l’ordinanza del 21 febbraio 2024, con la quale il Tribunale di Bergamo rigettava l’istanza di sostituzione della pena di due anni, nove mesi, dieci giorni di reclusione e 1.500,00 irrogata a NOME COGNOME con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità o con altra misura prevista dall’art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689. NUMERO_DOCUMENTO -i a
Ritenuto che il ricorso in esamerrt5 – n individua singoli aspetti del provvedimento impugNOME da sottoporre a censura, ma tende, in realtà, a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione delle misure sostitutive della pena detentiva irrogata a NOME COGNOME, che risultano correttamente vagliati dal Tribunale di Bergamo.
Ritenuto che il Tribunale di Bergamo valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, richiamando l’elevata caratura criminale del ricorrente, che imponeva di ritenere elevato il pericolo di recidiva, tenuto conto del fatto che, a partire dal 2008, COGNOME aveva «riportato plurime condanne per reati contro il patrimonio o comunque connotate da finalità di profitto , sino all’ultimo reato di bancarotta fraudolenta commesso il 28/1/2021».
Ritenuto che, ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione o di una pena sostitutiva, non si può prescindere dal vaglio della condotta illecita del condanNOME, antecedente e susseguente alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica della misura richiesta (tra le altre, Sez. 1, n. 33287 dell’11/06/2013, COGNOME, Rv. 257001 01)
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 maggio 2024.