Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8068 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8068 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Como, il 44/07/1969 avverso la sentenza del 13/02/2024 della Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio, limitatamente alla durata delle pene accessorie, e che il ricorso sia dichiarato inammissibile nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 febbraio 2024, la Corte di appello di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Varese, nella parte in cui la stessa ha condannato COGNOME NOME: per il reato di cui all’art. 223, del r.d. 16 Marzo 1942, n. 267, in relazione all’art. 216, primo comma, n. 1) dello stesso regio decreto,
per avere, nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante della “RAGIONE_SOCIALE“, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Varese del 21 novembre 2017, distratto, per finalità estranee alla logica d’impresa, l’importo di euro 25.610,99 mediante l’indebito utilizzo di carta di credito aziendale; per il reato di cui all’art. 225, r.d., 16 Marzo 1942, n. 267, per avere, nella predetta qualità, ricorso o continuato a ricorrere al credito, negli anni dal 2015 al 2017, dissimulando il dissesto o lo stato di insolvenza, presentando agli istituti bancari, per l’anticipo o lo sconto, novantanove fatture, anche per operazioni inesistenti, per un importo non inferiore a euro 11.871.775,08; nonché per il reato di cui all’art. 2, del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, nella stessa qualità, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, indicato nella dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta 2014, elementi passivi fittizi per euro 126.958,00, registrando nelle scritture contabili obbligatorie e comunque detenendo, a fini di prova, nei confronti dell’amministrazione finanziaria, fatture per operazioni inesistenti.
La Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere in relazione ai reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, per essere i medesimi estinti per prescrizione, e ha rideterminato la pena principale per le residue imputazioni in anni due e mesi sei di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza l’imputato , ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, la difesa lamenta la violazione dell’art. 225, del r.d. n. 267 del 1942, sul rilevo che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto sussistente il presupposto del reato, costituito dallo stato di dissesto dell’impresa, al tempo in cui il ricorrente rivestiva il ruolo di legale rappresentante. La Corte non avrebbe tenuto conto, infatti, della testimonianza del consulente tecnico di parte, che ha evidenziato come, in base agli indici dettato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, la società non poteva ritenersi in dissesto.
2.2. Con un secondo motivo, la difesa lamenta la violazione dell’art. 2, del d.lgs. n. 74 del 2000, affermando l’insussistenza dell’elemento soggettivo in capo al ricorrente, che non si era rappresentato la natura fittizia delle fatture per operazioni mai realizzate, provenienti dalla società “RAGIONE_SOCIALE“. In particolare, non si sarebbero adeguatamente considerati: 1) l’esistenza di un accordo tra le imprese per il servizio di procacciamento dei clienti; 2) l’esistenza di concreti rapporti con il Ripamonti, legale rappresentante della “RAGIONE_SOCIALE“, società emittente, considerato una garanzia nel mondo della telefonia; 3) la trasparenza delle
operazioni; 4) il comportamento collaborativo tenuto dall’imputato in sede di accertamento tributario; 5) la concreta e reale fornitura di servizi; 6) la presenza di un contratto scritto; 7) la congruità dei prezzi; 8) l’assenza di indagini bancarie su eventuali retrocessioni dei prezzi.
3.3. Con un terzo motivo, la difesa lamenta la violazione degli artt. 133 cod. pen., 25 Cost., 12 del d.lgs., n. 74 del 2000, e la carenza di motivazione in ordine alla commisurazione delle pene accessorie. Si sarebbe omesso il richiamo, anche solo formale, ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., contro i principi dettati da giurisprudenza di legittimità. Si rileva, in proposito, che il giudice del merito ha commisurato la pena accessoria in modo automatico, basandosi sulla durata della pena principale, ma senza considerare l’assenza di precedenti penali e la condotta processuale collaborativa dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo.
3.1. Il primo motivo – con cui si lamenta formalmente l’inosservanza dell’art. 225 del r.d. n. 267 del 1942, ma in realtà il vizio motivazionale – è inammissibile. La Corte d’appello ha correttamente ritenuto sussistente lo stato di dissesto dell’impresa ai tempi della gestione da parte dell’imputato, condividendo le argomentazioni del Tribunale, che aveva già esaminato il motivo, prendendo in considerazione: la sopravvalutazione esponenziale delle giacenze di magazzino; la sopravvalutazione dei crediti in contrappunto con l’esposizione verso l’erario; l’omesso, versamento delle ritenute e dell’IVA nelle annualità 2014-2015.; la pesante esposizione verso il ceto creditizio, insinuatosi al passivo per oltre sei milioni di euro, come pure il passivo ammesso per ventuno milioni di euro, di cui ben tredici milioni privilegiati. A fronte di tali indici, ben poco valore assume la correttezza della contabilità e la positività dei risultati di esercizio, per come risultante dalle indicazioni del tecnico di parte, che considerava lo stato dell’impresa solamente dal punto di vista formale e non anche sostanziale. Inoltre, merita considerare che, come evidenziato nella motivazione del provvedimento impugnato (p. 13), lo stesso consulente tecnico di parte aveva comunque argomentato circa l’incapacità dello stato patrimoniale di soddisfare i bisogni dell’impresa. Sicché il motivo difensivo deve essere ritenuto generico, nella misura in cui valorizza solo una parte delle dichiarazioni del consulente, ma non si confronta con il quadro complessivo delle risultanze probatorie.
3.2. Il secondo motivo – con cui si lamenta l’errata applicazione dell’art. 2 d.lgs. 74 del 2000, per carenza dell’elemento soggettivo, anch’esso sostanzialmente riferito a vizio motivazionale – è inammissibile. La Corte d’appello,
ha rilevato che le fatture: 1) provenivano da una “cartiera”; 2) risultavano generiche nell’oggetto; 3) erano riferite a parametri di pagamento diversi da quelli dichiaratamente pattuiti dall’imputato con la persona del COGNOME; 4) erano pagate in riferimento all’attività di procacciamento del RAGIONE_SOCIALE, quando i termini dell’accordo risultavano per tabulas e ictu ocull diversi. Era del tutto ragionevole, allora, in un contesto di dissesto economico, come quello poco sopra descritto, ritenere che, in realtà, l’COGNOME non solo fosse ben a conoscenza della natura delle fatture e della loro provenienza, ma se ne fosse avvalso per realizzare il corrispondente vantaggio economico. Né sarebbe stato ragionevole allora ritenere che questi non fosse a conoscenza della natura fittizia delle operazioni per via degli accordi intercorsi con il COGNOME, tenuto conto, oltre che degli elementi poc’anzi riportati, anche della circostanza che sarebbe inverosimile concludere un accordo d’affari, semplicemente basandosi sulla parola del rappresentante dell’altra società, per quanto autorevole, senza esperire alcun tipo di controllo sull’effettività del suo operato. Alla luce di tali dati, non sarebbe stato ragionevole valorizzare la condotta collaborativa dell’imputato o l’assenza di indagini bancarie sui conti dell’impresa, potendo la prima essere stata posta in essere semplicemente per ottenere un vantaggio processuale, e dipendendo l’assenza delle seconde dal fatto puramente casuale della mancata emersione di elementi sospetti, tali da attivare la vigilanza bancaria. A fronte di tali considerazioni, la doglianza difensiva si riduce ad un elenco di asserzioni circa la pretesa regolarità delle operazioni, del tutto sganciato sia dagli atti di causa sia da una critica alla motivazione del provvedimento impugnato che sia in grado di scardinarne l’impianto logico.
3.3. Il terzo motivo, con cui si lamenta la violazione delle norme relative alla commisurazione della pena, è fondato.
La Corte d’appello ha condiviso le argomentazioni del Tribunale in punto di quantificazione della pena principale e delle pene accessorie, ma non ha considerato che la misura delle pene accessorie fissata nella sentenza di primo grado era stata determinata in relazione anche ai due reati per i quali è intervenuta in appello la pronuncia di estinzione per intervenuta prescrizione. Dunque, il giudice dell’impugnazione – oltre che ridurre la pena principale come ha correttamente fatto – avrebbe dovuto eliminare dal cumulo delle pene accessorie omogenee la parte relativa ai reati prescritti, posto che la durata delle stesse deve tenere conto di dei principi di proporzionalità e necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio, in relazione agli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (ex multis, Sez. 3, n. 33967 del 16/05/2023, Rv. 285061; Sez. 3, n. 46143 del 09/02/2016, Rv. 268056).
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al punto concernente le pene accessorie, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, perché proceda a nuovo giudizio, tenendo conto del principio di diritto sopra enunciato. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al punto concernente le pene accessorie, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 26/11/2024.