La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8067/2025, affronta un tema cruciale che interseca il diritto urbanistico, penale e processuale: la legittimità della confisca per lottizzazione abusiva anche quando il reato è dichiarato estinto per prescrizione e l’istruttoria dibattimentale non si è conclusa con l’ascolto di tutte le prove ammesse. La pronuncia offre un’importante chiarificazione sul concetto di “pieno accertamento del fatto”, bilanciando le garanzie difensive con l’esigenza di reprimere gli abusi edilizi.
I Fatti di Causa
Il caso nasce da una pronuncia della Corte di Appello di Roma, che aveva confermato una sentenza di primo grado del Tribunale di Rieti. Quest’ultimo, pur dichiarando la prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, aveva disposto la confisca dei terreni interessati dall’intervento illecito. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, sostenendo una violazione fondamentale del loro diritto di difesa. A loro dire, la decisione era stata presa sulla base di un’istruttoria incompleta, poiché erano stati sentiti solo alcuni testimoni dell’accusa, mentre le prove richieste dalla difesa (tra cui testimoni e consulenti) non erano state assunte prima che maturasse la prescrizione.
I Motivi del Ricorso e la Questione della confisca per lottizzazione abusiva
I ricorrenti hanno basato la loro impugnazione sulla presunta violazione dei principi del giusto processo (art. 111 Cost. e art. 6 CEDU). Secondo la loro tesi, la confisca dopo la prescrizione è possibile solo se il reato è stato accertato in un giudizio che abbia garantito il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione delle parti. Un processo interrotto prima della completa acquisizione delle prove, soprattutto di quelle difensive, non potrebbe condurre a un “pieno accertamento del fatto”, presupposto indispensabile per una misura ablativa così incisiva. In sostanza, si contestava che una confisca potesse fondarsi su un quadro probatorio parziale, formato unicamente dalle prove dell’accusa.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, fornendo una motivazione articolata e di grande interesse giuridico. Il Collegio ha innanzitutto ribadito il principio consolidato, espresso anche dalle Sezioni Unite (sent. Perroni), secondo cui la confisca urbanistica può essere disposta anche in caso di prescrizione del reato.
Il punto centrale della sentenza, tuttavia, risiede nella definizione dei contorni del “pieno accertamento del fatto”. La Corte chiarisce che tale accertamento non implica necessariamente l’acquisizione di tutte le prove originariamente ammesse dal giudice. Il processo, infatti, è governato da principi di economia processuale e pertinenza della prova.
La Cassazione ha evidenziato che:
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La completezza è sostanziale, non formale: L’accertamento del fatto deve essere “completo”, nel senso che il giudice deve disporre di elementi sufficienti per ritenere provata la sussistenza del reato nei suoi profili oggettivi e soggettivi. Questa completezza si valuta sul materiale probatorio raccolto prima della scadenza del termine di prescrizione.
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Il potere di revoca delle prove: Il giudice ha il potere, ai sensi dell’art. 495 c.p.p., di revocare l’ammissione di prove che, nel corso dell’istruttoria, si rivelino “superflue” o irrilevanti. Di conseguenza, il fatto che un processo si concluda senza assumere tutte le prove ammesse non lo rende automaticamente incompleto o ingiusto.
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L’onere della prova della decisività: Spetta alla parte che si duole della mancata assunzione di una prova dimostrarne la “decisività”, ovvero la sua capacità di influenzare l’esito del giudizio. Nel caso di specie, i ricorrenti si erano limitati a prospettare genericamente gli argomenti delle loro prove, senza spiegare come queste avrebbero potuto concretamente smentire il solido quadro accusatorio già emerso.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che le prove già acquisite (documentazione catastale, deposizioni testimoniali, riprese aeree e verbali di sopralluogo) dimostrassero in modo inequivocabile la realizzazione di una lottizzazione abusiva, consistente nella creazione di una nuova strada e nel disboscamento di un’area vincolata. Di fronte a tale quadro, le prove difensive non assunte sono state implicitamente ritenute non decisive, e quindi superflue ai fini del giudizio sulla sussistenza del fatto.
Le Conclusioni
La sentenza n. 8067/2025 consolida un importante principio: ai fini della confisca per lottizzazione abusiva dopo la prescrizione, la completezza dell’istruttoria va intesa in senso sostanziale. Il giudice non è obbligato a proseguire l’acquisizione di prove fino alla fine se quelle già raccolte, nel rispetto del contraddittorio, sono sufficienti a fondare un giudizio di responsabilità sul fatto reato. Questa interpretazione contempera l’inviolabile diritto di difesa con la necessità di non vanificare strumenti sanzionatori fondamentali per la tutela del territorio, impedendo che la prescrizione, pur estinguendo il reato, neutralizzi anche le conseguenze patrimoniali dell’illecito.
È possibile confiscare un terreno per lottizzazione abusiva se il reato è prescritto?
Sì, la sentenza conferma che la confisca urbanistica, prevista dall’art. 44 del d.P.R. 380/2001, può essere disposta anche quando il reato di lottizzazione abusiva è dichiarato estinto per prescrizione.
Per disporre la confisca dopo la prescrizione, è necessario che il processo sia stato completato con l’assunzione di tutte le prove ammesse?
No. La Corte di Cassazione chiarisce che non è necessaria l’integrale acquisizione di tutte le prove ammesse. È sufficiente che il materiale probatorio raccolto prima della prescrizione sia ritenuto dal giudice completo e idoneo a dimostrare la sussistenza del reato, nel pieno rispetto del contraddittorio.
Cosa intende la Cassazione per “pieno accertamento del fatto” come presupposto per la confisca?
Per “pieno accertamento del fatto” si intende la prova, raggiunta nel corso di un giudizio che ha assicurato il contraddittorio, della sussistenza del reato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi. Tale accertamento si basa sulla completezza sostanziale del quadro probatorio, non sulla conclusione formale di ogni singola attività istruttoria ammessa.