Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 50109 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 50109 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento gravato, limitatamente alle pene accessorie della interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici e dell’interdizione legale durante la pena, da sostuituirsi con quella dell’interdizione dai pubblici Uffici per la durata di anni cinque. Per l’inammissibilita’ del ricorso nel resto.
letta la memoria di replica del difensore, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, escludendo l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. e rideterminando la pena, la sentenza emessa il 16/06/2021. dal Tribunale di Modena nei confronti di NOME COGNOME (e di altro imputato non ricorrente) in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 cod. pen. commesso in Mirandola il 7 febbraio 2019.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con il primo motivo, per illogicità-mancanza della motivazione. Secondo la difesa, la Corte di appello ha omesso di esaminare la doglianza difensiva con la quale si contestava la valenza probatoria dell’individuazione effettuata dagli agenti e si evidenziava che il contenuto del sacco in possesso dell’imputato nel momento in cui è stato fermato in compagnia del coimputato fosse stato qualificato dagli operanti come «compatibile» rispetto a quanto narrato dalla persona offesa. Nel visionare le immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza il giudice ha espresso una valutazione certa con riferimento all’individuazione del coimputato ma nessuna parola è stata spesa in relazione al NOME, la cui identificazione è stata ritenuta compiuta unicamente per il riconoscimento operato degli agenti, unitamente agli altri elementi, ossia il ritrovamento di un sacc:o in suo possesso contenente beni compatibili con quelli sottratti alla persona offesa nonché il ritrovamento della merce rubata nella mansarda che due anni prima era stata occupata dal NOME.
2.1. Con il secondo motivo deduce la mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva ed erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen.. Il giudice di primo grado aveva fatto esclusivo riferimento ai precedenti penali dell’imputato e la Corte ha integrato tale motivazione rinvenendo una maggiore pericolosità del NOME perché gravato da due precedenti per i quali aveva riportato condanne a pena detentiva già scontata all’epoca di commissione del fatto, senza che tali sanzioni avessero sortito alcun effetto deterrente. Secondo la difesa, tale integrazione è priva di consistenza motivazionale, non potendosi fondare il riconoscimento della recidiva sulla pronuncia di precedenti condanne per due delitti non colposi essendo necessario un elemento che indichi maggiore colpevolezza o pericolosità, da verificare nel caso concreto.
2.2. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 29, 32 e 625 cod. pen. Per effetto della rideterminazione della pena per il reato base al di sotto dei cinque anni di reclusione, l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’interdizion legale avrebbero dovuto essere revocate. Per quanto concerne la pena
pecuniaria, la pena base per il reato di cui all’art. 625 cod. pen. è di euro 627, così dovendosi rettificare l’entità di tale sanzione.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento gravato, limitatamente alle pene accessorie della interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici e dell’interdizione legale durante la pena, da sostuituirsi con quella dell’interdizione dai pubblici Uffici per la durata di anni cinque. Per l’inammissibilita’ del ricors nel resto.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica, concludendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
1.1. I giudici di merito hanno ricostruito il fatto valorizzando una serie di elementi indiziari considerati nel loro insieme gravi, precisi e concordanti: l’individuazione fotografica effettuata dagli agenti; l’aver trovato l’imputato con un sacco contenente parte della refurtiva insieme all’altro soggetto coinvolto nel furto; l’aver rinvenuto la restante parte della refurtiva nella mansarda presso la quale l’imputato aveva scontato gli arresti domiciliari.
1.2. Nelle sentenze di merito si è, in particolare, descritto nel modo seguente il fatto all’origine del procedimento: verso le sei del mattino del 7 febbraio 2019 COGNOME NOME aveva constatato che la porta d’ingresso del negozio di cui è titolare era stata rotta con serratura forzata e che all’interno mancavano tutte le calzature esposte, del valore di circa euro 3.800, nonché alcune borse e un computer, del valore di circa 240 euro; una parte della refurtiva era stata subito recuperata e la donna aveva dichiarato di essere certa che le calzature riconsegnatele fossero le sue in quanto erano state portate via senza scatole e corrispondevano alle scatole vuote rimaste in negozio; l’individuazione dei responsabili era stata effettuata sulla base dei filmati delle videocamere di RAGIONE_SOCIALE, che godevano di una visuale sul negozio in questione; da tali filmati si era potuta evincere l’intera dinamica del furto e gl agenti avevano riconosciuto dai tratti somatici l’imputato NOME, a loro già noto e poco dopo sorpreso in un bar in possesso di un sacco nel quale erano contenute tre paia di scarpe e una borsetta; lo zio del NOME aveva poi accompagnato gli agenti presso una mansarda in uso all’imputato, ove era stata rinvenuta la refurtiva.
1.3. Si tratta di motivazione congrua, esente da manifesta illogicità, nella quale sono state indicate le prove riferibili al fatto di cui all’imputazione e si validamente collegata la prova atipica costituita dalla individuazione del ricorrente da parte degli agenti, che avevano visionato i filmati del furto ripreso da videocamere di sorveglianza, all’esito positivo delle perquisizioni eseguite nell’immediatezza del fatto, ritenendo trattarsi di indizi gravi, precisi concordanti. L’individuazione è manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, cosicchè a tale prova atipica il giudice può ricorrere per fondare il giudizio di colpevolezza; nel caso in esame, peraltro, tale prova è stata corroborata da elementi indiziari che i giudici di merito hanno, non illogicamente, considerato dotati del grado di gravità e precisione necessari per desumerne l’ascrivibilità del fatto all’imputato nel rispetto del criterio di valutazione dettato dall’art.19 comma 2, cod. proc. pen. Con tali valutazioni il motivo di ricorso omette di confrontarsi, reiterando analoga censura sottoposta all’esame del giudice di appello; ne consegue l’aspecificità del motivo di ricorso.
Con riguardo al riconoscimento della circostanza aggravante della recidiva, i giudici di appello hanno ritenuto che il reato per cui si procede costituisse certamente espressione di una aggravata capacità criminale del NOME, già gravato da due precedenti specifici per i quali aveva riportato condanne a pene detentive. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, si tratta di motivazione pienamente coerente con i principi affermati dal massimo consesso di legittimità, dunque incensurabile nei termini prospettati (Sez. U, n.35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). Ne consegue la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso.
Il terzo motivo di ricorso è fondato. A seguito dell’esclusione della circostanza aggravante prevista dall’art.61 n.5 cod. pen., la Corte di appello ha ridotto la pena ad anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.650,00 di multa, espressamente indicando in motivazione clí aver così determinato la pena applicando l’aumento per la recidiva sulla misura minima edittale. Correttamente il ricorrente censura la conferma delle statuizioni relative alle pene accessorie e alla pena pecuniaria.
3.1. L’aumento della pena pecuniaria ai sensi dell’art.99, comma 4, cod. pen. sulla misura minima edittale prevista dall’art.625, comma 1, cod. pen. comporta, infatti, una pena pari a euro 1.544,90 di multa.
3.2. E la determinazione della pena in misura inferiore ai cinque anni di reclusione non consente di applicare la pena accessoria dell’interdizione legale,
che ai sensi dell’art.32, comma 3, cod. peri, presuppone una pena non inferiore ai cinque anni.
3.3. La misura della pena detentiva superiore ai tre anni, infine, ai sensi dell’art.29, comma 1, cod. pen., comporta l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
3.4. La sentenza deve essere conseguentemente annullata nella parte in cui ha determinato la pena pecuniaria nella misura di euro 1650,00 di multa e ha confermato le pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legale irrogate dal giudice di primo grado; alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio può provvedere direttamente la Corte di Cassazione ai sensi dell’art.620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena pecuniaria ed alle pene accessorie, che elimina; ridetermina la multa in euro millecinquecentoquarantaquattro/90 ed applica la pena accessoria della interdizione dai pubblici Uffici per la durata di anni cinque.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 5 dicembre 2023
Il L sigliere stensore
Il Presidente