Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41127 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41127 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/02/2024 del TRIBUNALE di TRANI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza imoucinata
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza pronunciata il 26 febbraio 2024, così come corretta con provvedimento del 26 aprile 2024, il Tribunale di Trani, in accoglimento della richiesta di NOME COGNOME di applicazione della continuazione tra reati separatamente giudicati, rideterminava la pena unica da espiare in quella di cinque anni e venti giorni di reclusione e applicava le pene accessorie dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell’interdizione legale pe durata della pena.
Ricorre per cassazione COGNOME, per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO e, mediante un unico motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta esistenza dei presupposti per la comminazione delle pene accessorie.
Rileva che le stesse devono essere applicate con riferimento al reato più grave e non alla pena complessiva derivata dall’applicazione dell’istituto della continuazione.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 28 maggio 2024, ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza limitatamente all’applicazione delle pene accessorie dell’interdizione legale per la durata della pena e dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, quest’ultima da sostituire con quella temporanea.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni che si indicano di seguito.
Questa Corte ha costantemente affermato (Sez. 1 n.8126 del 06/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272408; Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, COGNOME, Rv. 270240; Sez. 7, n. 48787 del 29/10/2014, COGNOME, Rv. 264478; Sez. 1, n. 14375 del 05/03/2013, COGNOME, Rv. 255407) che, in caso di condanna per reato continuato, la pena principale, alla quale si deve far riferimento pe determinare la durata della conseguente pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, non è quella complessiva, comprensiva cioè dell’aumento per la continuazione, ma quella inflitta in concreto per la violazione più grave, tenendo conto della incidenza delle circostanze attenuanti e del bilanciamento eventualmente operato con le circostanze aggravanti, oltre che della diminuente per la scelta del rito speciale, e, quindi, prescindendo dai modi in base ai quali s
è pervenuti al risultato finale (tra le altre, Sez. U, n. 8411 del 27/05/19 COGNOME, Rv. 210980; Sez. 1, n. 18149 del 04/04/2014, COGNOME, Rv. 259749; Sez. 6, n. 22508 del 24/05/2011, COGNOME, Rv. 250500; Sez. 1, n. 12894 del 06/03/2009, COGNOME, Rv. 243045; Sez. 6, n. 21113 del 25/03/2004, Rv. 229126).
A tali condivisi principi – estensibili senz’altro alla pena accessor dell’interdizione legale (in senso conforme, Sez. 1, n. 2560 del 21/11/1985, dep. 1986, Panero, Rv. 172279), di cui pure si discute in questa sede, e che risulta essa stessa obbligatoria per legge e predeterminata nella specie e nella durata (conseguendo essa, ai sensi dell’art. 32 cod. pen., alla condanna all’ergastolo o, durante la pena, alla reclusione per un tempo non inferiore ad anni cinque) l’ordinanza impugnata non si è attenuta.
Il Tribunale, invero, ha applicato le pene accessorie previste dagli artt. 29 e 32 cod. pen. per l’ipotesi della condanna a pena superiore a cinque anni, prendendo a riferimento la pena comprensiva dell’aumento per continuazione, mentre avrebbe dovuto avere riguardo a quella irrogata per il reato più grave e, segnatamente, quella di tre anni, sei mesi e venti giorni di reclusione, cui sensi dell’art. 29, primo comma seconda parte, cod. pen. – consegue la sola applicazione dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici.
L’ordinanza impugnata dev’essere, pertanto, annullata senza rinvio relativamente all’applicazione della pena accessoria dell’interdizione legale, che dev’essere GLYPH eliminata, GLYPH nonché GLYPH all’applicazione GLYPH della GLYPH pena GLYPH accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici che dev’essere sostituita con quell dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
P.Q.M.
Ui z GLYPH p o Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata relativamente all’applicazione della pena accessoria dell’interdizione legale, che elimina, nonché all’applicazione della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici che sostituisce con quella dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di ann o cinque.
Così deciso, il 28 giugno 2024
Il Consigliere estensore