Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 535 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 535 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona nel procedimento a carico di COGNOME NOMECOGNOME nato a Minturno il 10/01/1967
avverso la sentenza del 06/03/2024 del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso l’accoglimento l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena accessorie e della confisca obbligatoria;
lette le memorie del difensore, avv. NOME COGNOME che chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza, il G.i.p. del Tribunale di Ancona ha condannato NOME COGNOME alla pena di due anni di reclusione in relazione al delitto di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000.
Avverso l’indicata sentenza, il Procuratore generale territoriale propone ricorso per cassazione, affidato un motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 12 e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, avendo il Tribunale omesso qualsiasi statuizione in ordine sia alle pene accessorie, sia alla confisca, che conseguono obbligatoriamente in caso di sentenza di condanna.
3. Il ricorso è fondato.
Invero, come emerge dal chiaro dato letterale dell’art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000, alla condanna per uno dei delitti previsti dall’indicato d.lgs. consegue invariabilmente l’applicazione delle pene accessorie ivi contemplate.
Se, dunque, il giudice non ha alcuna discrezionalità in ordine all’an, viceversa, per quanto riguarda il quantum, va ribadito che la durata delle pene accessorie per le quali, come nella specie, è previsto un limite minimo e massimo, deve essere determinata in concreto, con adeguata motivazione, sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 133 cod. pen., dovendo escludersi la necessaria correlazione con quella della pena principale (Sez. 3, n. 41061 del 20/06/2019, Paternò, Rv. 277972).
Le medesime conclusioni valgono in ordine alla confisca, che, ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, è obbligatoria nel caso di condanna per taluno dei delitti previsti dal d.lgs. in esame.
Anche in tal caso, si osserva che, come già affermato da questa Sezione, la sentenza di condanna per reato tributario, che abbia omesso la confisca del profitto ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, va parzialmente annullata con rinvio ove occorra verificare, mediante attività istruttorie precluse nel giudizio di legittimità, possibilità di procedere in via prioritaria alla confisca diretta di tale profitto e, ove ciò sia impossibile, a quella per equivalente (Sez. 3, n. 3165 del 22/11/2019, dep. 2020, P.G. in c. Tortorici, Rv. 278637-02).
Per i motivi indicati, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all’omessa statuizione delle pene accessorie e della confisca con rinvio alla
Corte di appello di Ancona, ai sensi dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen., per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa statuizione delle pene accessorie e della confisca con rinvio alla Corte di appello di Ancona.
Così deciso il 28/11/2024.