Pene Accessorie Patteggiamento: la Cassazione chiarisce i limiti
Il patteggiamento è uno strumento processuale fondamentale nel nostro ordinamento, ma la sua applicazione deve rispettare limiti precisi per tutelare i diritti dell’imputato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 10093/2024) ha ribadito un principio cruciale: il divieto di applicare pene accessorie patteggiamento quando la sanzione concordata è inferiore a due anni di detenzione. Questo intervento chiarisce i confini del potere del giudice e rafforza le garanzie previste dalla legge.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Palmi. Un imputato, attraverso un accordo con la pubblica accusa, aveva patteggiato una pena di quattro mesi di reclusione per il reato previsto dall’art. 10-bis del D.Lgs. 74/2000 (omesso versamento di ritenute dovute o certificate). La pena principale era stata anche condizionalmente sospesa. Tuttavia, il giudice di merito aveva applicato, oltre alla pena detentiva, anche delle pene accessorie e la confisca.
Ritenendo illegittima l’applicazione delle sanzioni accessorie al di fuori di quanto concordato nel patto, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’applicazione delle pene accessorie patteggiamento
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, giudicandolo fondato. I giudici di legittimità hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla parte in cui erano state applicate le pene accessorie, eliminandole dal dispositivo. La decisione si fonda su una chiara interpretazione normativa, volta a circoscrivere gli effetti di una sentenza di patteggiamento a pene miti.
Le Motivazioni: il divieto dell’art. 445 c.p.p.
Il cuore della motivazione risiede nell’articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che, quando si applica una pena patteggiata inferiore ai due anni di pena detentiva (da sola o congiunta a pena pecuniaria), la sentenza non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali né l’applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza.
L’unica eccezione a questa regola generale è rappresentata dalla confisca, ma solo nei casi specificamente previsti dall’articolo 240 del codice penale.
Nel caso in esame, la pena concordata era di soli quattro mesi di reclusione, una durata nettamente inferiore alla soglia dei due anni. Di conseguenza, il Tribunale non aveva il potere di imporre sanzioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge per questo tipo di sentenza. La Corte di Cassazione, rilevando l’errore di diritto, ha quindi espunto le pene accessorie patteggiamento dalla condanna, ripristinando la corretta applicazione della norma processuale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia rafforza un importante baluardo a tutela dell’imputato che accede al rito alternativo del patteggiamento. La scelta di definire il processo con un accordo sulla pena si basa sulla certezza del trattamento sanzionatorio. Consentire al giudice di aggiungere pene non previste dalla legge per le condanne miti minerebbe la fiducia in questo istituto. La sentenza serve come monito per i giudici di merito e offre una chiara indicazione agli operatori del diritto: per le pene patteggiate sotto i due anni, il perimetro sanzionatorio è nettamente definito e non ammette l’aggiunta di pene accessorie, fatta salva l’ipotesi specifica della confisca.
È possibile applicare pene accessorie in una sentenza di patteggiamento?
Dipende dalla durata della pena principale. Se la pena detentiva applicata è inferiore a due anni (soli o congiunti a pena pecuniaria), l’art. 445 c.p.p. vieta espressamente l’applicazione di pene accessorie.
Quale è stata la pena applicata nel caso specifico e perché ha portato all’annullamento delle pene accessorie?
Nel caso esaminato, la pena patteggiata era di quattro mesi di reclusione. Essendo una pena detentiva ben al di sotto del limite di due anni, il Tribunale non avrebbe dovuto applicare le pene accessorie, rendendo quella parte della sentenza illegittima e quindi annullabile.
La confisca è considerata una pena accessoria e segue la stessa regola del patteggiamento?
La sentenza chiarisce che la regola generale del divieto di pene accessorie e misure di sicurezza ha un’eccezione specifica per la confisca. Quest’ultima può essere disposta anche in caso di patteggiamento con pena inferiore ai due anni, ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 240 c.p.).
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10093 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10093 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato in Svizzera il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 27/01/2023 del Tribunale di Palmi, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammiss.Dilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 27 gennaio 2023 il Tribunale di Palmi ha applicato su concorde richiesta delle parti a NOME COGNOME, previa applicazione delle generiche e con la riduzione del rito, la pena di mesi quattro di reclusione con la sospensione condizionale della pena per il reato dell’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, oltre pene accessorie e confisca.
Ricorre per cassazione l’imputato per violazione di legge perché il Giudice aveva applicato le pene accessorie al di fuori del patto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4.
3. Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 445, comma 1, cod. proc. pen., se nelle sentenze ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. è applicata una pena inferiore ai due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria, non è ammessa la condanna alle spese del procedimento né l’applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, a eccezione della confisca nei casi previsti dall’art. 240 cod. pen. comma 2 -bis cod. proc. pen.
Nel caso in esame, è stata applicata la pena di mesi quattro di reclusione, per cui s’impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie, che, ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen., vanno espunte.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ade pene accessorie, pene che elimina.
Così deciso, il 19 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente