Pene Accessorie e Patteggiamento: la Cassazione Chiarisce i Limiti dell’Art. 445 c.p.p.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale in materia di pene accessorie patteggiamento: quando la pena concordata tra imputato e Pubblico Ministero è inferiore ai due anni, il giudice non ha il potere di applicare sanzioni accessorie. Questo caso, relativo a un’ipotesi di bancarotta fraudolenta, offre lo spunto per analizzare i confini e gli effetti del rito speciale dell’applicazione della pena su richiesta delle parti.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine dal ricorso di un imputato condannato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale, a seguito di un accordo di patteggiamento, per due episodi di bancarotta fraudolenta aggravata. Sebbene la pena detentiva concordata fosse inferiore al limite di due anni, il giudice di merito aveva applicato anche le pene accessorie previste dalla legge fallimentare.
Ritenendo errata tale statuizione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando la violazione dell’articolo 445 del codice di procedura penale. Secondo la difesa, la norma citata esclude esplicitamente l’applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza quando la pena patteggiata non supera la soglia dei due anni di reclusione.
La Decisione della Corte sulle Pene Accessorie nel Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, giudicandolo fondato. Gli Ermellini hanno confermato che l’unico motivo di ricorso, incentrato sull’erronea applicazione delle pene accessorie patteggiamento, era corretto. La sentenza del GIP è stata quindi annullata senza rinvio, ma limitatamente alla parte relativa alle sanzioni accessorie, che sono state eliminate.
La Suprema Corte ha ribadito che la disciplina del patteggiamento è chiara e non lascia spazio a interpretazioni estensive. Il legislatore ha inteso creare un regime premiale per chi sceglie questo rito, a condizione che la gravità del fatto, riflessa nella pena concordata, sia contenuta.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte si basa su un’interpretazione letterale e inequivocabile dell’articolo 445 del codice di procedura penale. Tale disposizione stabilisce che, quando viene applicata una pena detentiva non superiore a due anni, la sentenza di patteggiamento non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali né l’applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca nei casi previsti.
Essendo la pena applicata nel caso di specie inferiore a tale soglia, il giudice non aveva il potere di discostarsi dal dettato normativo. La condanna alle sanzioni aggiuntive previste dall’art. 216 della legge fallimentare era, pertanto, illegittima. La decisione della Cassazione si configura come una mera correzione di un errore di diritto, ripristinando la corretta applicazione della legge processuale.
Conclusioni: L’Importanza del Limite dei Due Anni nel Patteggiamento
Questa sentenza rafforza un punto cruciale nella pratica legale: la soglia dei due anni nel patteggiamento agisce come uno spartiacque decisivo per gli effetti della condanna. Per l’imputato, riuscire a concordare una pena al di sotto di questo limite significa non solo ottenere uno sconto di pena, ma anche evitare conseguenze afflittive ulteriori come l’interdizione dai pubblici uffici o da attività professionali. Per i giudici, rappresenta un monito a rispettare scrupolosamente i limiti imposti dalla legge nell’ambito di un rito che si fonda su un accordo tra le parti, la cui natura va preservata senza indebite estensioni punitive.
In caso di patteggiamento con pena inferiore a due anni, il giudice può applicare le pene accessorie?
No, la sentenza chiarisce che, in base all’art. 445 del codice di procedura penale, se la pena detentiva patteggiata è inferiore a due anni, il giudice non può applicare pene accessorie.
Qual era il reato per cui l’imputato aveva patteggiato?
L’imputato aveva patteggiato la pena per due episodi di bancarotta fraudolenta aggravata.
Cosa ha deciso la Corte di Cassazione riguardo la sentenza impugnata?
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza senza rinvio, ma solo per la parte relativa alle pene accessorie, che sono state eliminate in quanto illegittimamente applicate dal giudice di primo grado.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43192 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 43192 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha applicato a NOME COGNOME la pena concordata dall’imputato con il Pubblico ministero per due episodi di bancarotta fraudolenta aggravata;
che l’unico motivo del ricorso dell’imputato, che sostiene l’erronea applicazione dell’articolo 445 cod. proc. pen. in relazione all’applicazione della pena accessoria prevista dall’art. 216, ultimo comma, R.D. 267/1942 e alla condanna alle spese processuali è fondato, in quanto, essendo la pena applicata inferiore ai due anni di pena detentiva, il giudice non poteva pronunciare condanna al pagamento delle spese del procedimento disporre l’applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza ai sensi di quanto disposto dall’art. 445 cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle pene accessorie di cui all’art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, che elimina.
Così deciso il 04/10/2023.