Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 43703 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 43703 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il 29/02/1956
avverso la sentenza del 03/07/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di IVREA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ivrea del 3 luglio 2024, che le ha applicato ex art. 44 cod. proc. pen., in accordo con la parte pubblica, la pena di anni uno e mesi otto di reclusione, con la sospensione condizionale, per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di bancarotta fraudolenta impropria da determinazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, commessi nella qualità di vicepresidente della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 7 febbraio 2017. Il G.U.P. le ha applicato, altresì, le pene accessorie di cui all’art. 216, comma 4, L. F. per la stessa durata della pena principale.
L’atto d’impugnativa consta di un solo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 216, comma 4, L.F. e 445, comma 1, cod. proc. pen., desumendosi dal combinato disposto delle norme indicate, per come interpretate anche dalla giurisprudenza di legittimità, che l’applicazione, a seguito di patteggiannento, della pena principale in misura inferiore agli an due di reclusione esclude l’applicazione delle pene accessorie.
Con requisitoria in data 1 ottobre 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottor NOME COGNOME ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata in relazione alle pene accessorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L’art. 445, comma 1, cod. proc. pen., nel disciplinare gli effetti dell’applicazione de pena su richiesta delle parti, esclude che, con la sentenza pronunciata ex art. 444, comma 2, cod. proc. pen. che applichi una pena detentiva che, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superi gli anni due, possa essere irrogata una pena accessoria, salve le eccezioni introdotte con il comma 1-ter dell’art. 445 cod. proc. pen. – che non vengono in rilievo nella fattispecie al vagli -, o una misura di sicurezza, esclusa la confisca ex art. 240 cod. pen..
Trattasi, certamente, di disposizione che, in ragione del carattere di premialità attribui dal legislatore all’istituto del patteggiannento di cui all’art. 444 cod. proc. pen., rico all’imputato, che se ne avvalga, una contropartita per l’economia processuale in tale guisa realizzata e costituisce, pertanto, una norma speciale, come tale prevalente rispetto a quella di cui all’art. 216, ultimo comma, L.F., che prevede l’applicazione obbligatoria di pene accessorie specificamente individuate in caso di condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta (Sez. 5, n. 15386 del 19/02/2016, Rv. 266470; Sez. 5, n. 17954 del 13/02/2014, Rv. 262094).
In tal senso, del resto, si è unanimemente espressa questa Corte, affermando, anche di recente, che, in tema di bancarotta fraudolenta, il patteggiamento di una pena detentiva non superiore ai due anni preclude l’applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge, non
rientrando il reato di cui all’art. 216 L.F. tra le eccezioni previste dall’art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 4, lett. e) della legge 9 gennaio 2019, n. 3. (Sez. 5, 10988 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 278882).
Ne viene che, nel caso al vaglio, il Giudice dell’udienza preliminare non avrebbe dovuto applicare all’imputata ricorrente le pene accessorie fallimentari, che, pertanto, sono illegali, quanto inflitte al di fuori dei limiti consentiti dal legislatore, sicché devono essere elim direttamente dal giudice di legittimità, ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 620, comma lett. I), cod. proc. pen., come precisato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3464 del 30/11/2017, COGNOME, Rv. 271831.
L’autorevole Collegio ha chiarito, infatti, come la Corte di cassazione debba pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all’esito valutazioni discrezionali, possa decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accerta o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteri accertamenti.
Sulla base di ciò, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alle pene accessorie fallimentari applicate all’imputata ricorrente, che, pertanto devono essere eliminate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie fallimentari, che elimina.
Così deciso il 19/11/2024.