Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34514 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34514 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ACIREALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2024 del GIP TRIBUNALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubbl presso questa Corte di cassazione NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 13 febbraio 2024 il G.i.p. del Tribunale di Catania ha applicat ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a NOME COGNOME – per il delitto di banc fraudolenta impropria a lui ascritto (artt. 223, comma 2, n. 2, legge fall.) – la pena anni di reclusione nonché le pene accessorie fallimentari di cui all’art. 216, ultimo com legge fall., per la durata di dieci anni, con il beneficio della sospensione condizionale.
Nell’interesse dell’imputato, avverso la suindicata sentenza, è stato proposto ricor per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato n& limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.) con il quale si è dedotto che le pene accessor sarebbero state applicate in violazione dell’art. 445, comma 1, cod. proc. pen., atteso che
nella specie è stata applicata la pena della reclusione non superiore a due anni, n rilevando in senso contrario in parte qua il negozio processuale tra l’imputato e il Pubblico ministero, i quali peraltro avevano convenuto una durata delle sanzioni accessorie pari quella della pena principale e non anche per la maggior durata (dieci anni) applicata d Giudice.
3. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.
La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che, «in tema di bancaro fraudolenta, il patteggiamento di una pena detentiva non superiore ai due anni preclude l’applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge, non rientrando il reato di all’art. 216 legge fall. tra le eccezioni previste dall’art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 4, lett. e) della legge 9 gennaio 2019, n. 3» (Sez. 10988 del 28/11/2019 – dep. 2020, Agosta, Rv. 278882 – 01; cfr. pure, in motivazione, Sez. 5, n. 21177 del 24/04/2024, COGNOME, Rv. 286386 – 01, nonché in relazione alle pene accessorie previste dall’art. 6, legge n. 75 del 1958, Sez. 3, n. 21091 del 13/05/2021, Rv. 281652 – 01).
Ne deriva, dunque, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie di cui all’art. 216, ultimo comma, legge fallimenta che devono essere eliminate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie di cui all’art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, che elimina.
Così deciso il 20/06/2024.