Pene Accessorie Patteggiamento: Stop se la Pena è Sotto i Due Anni
Con la recente sentenza n. 37161/2024, la Corte di Cassazione interviene su un tema cruciale che interseca procedura penale e diritto fallimentare: l’applicabilità delle pene accessorie patteggiamento in caso di bancarotta fraudolenta. La Suprema Corte ha confermato un principio consolidato, stabilendo che se la pena concordata tramite patteggiamento è contenuta entro i due anni, le pene accessorie previste dalla legge fallimentare non devono essere applicate. Questa decisione chiarisce il rapporto tra la norma generale del codice di procedura penale e quella speciale in materia di reati fallimentari.
Il Fatto Processuale
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza del Tribunale di Roma. Quest’ultimo, in accoglimento della richiesta di patteggiamento, aveva applicato una pena per i delitti ascritti, includendo però anche le pene accessorie previste dalla legge fallimentare. La difesa dell’imputato ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, denunciando la violazione dell’articolo 445 del codice di procedura penale. Secondo il ricorrente, tale norma impedisce l’applicazione di pene accessorie quando la pena patteggiata non supera i due anni di detenzione.
L’esclusione delle pene accessorie patteggiamento
Il nucleo della questione giuridica risiede nel conflitto apparente tra due disposizioni normative:
1. L’art. 445, comma 1, c.p.p.: Questa norma stabilisce che, salvo diverse disposizioni di legge, la sentenza di patteggiamento con una pena contenuta entro i due anni (sola o congiunta a pena pecuniaria) non comporta l’applicazione di pene accessorie.
2. Gli artt. 216 e 217 della Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942): Queste norme prevedono, in caso di condanna per bancarotta fraudolenta, l’applicazione obbligatoria di specifiche pene accessorie, come l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità di esercitare uffici direttivi.
La difesa sosteneva la prevalenza della prima norma, di carattere generale e procedurale, sulla seconda, di natura speciale e sostanziale.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Gli Ermellini hanno ribadito un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui il beneficio previsto dall’art. 445 c.p.p. ha una portata generale e prevale sulle disposizioni che impongono obbligatoriamente l’applicazione di pene accessorie per specifici reati.
La Corte ha spiegato che l’art. 216 della legge fallimentare non costituisce una norma speciale prevalente rispetto all’art. 445 c.p.p. La ratio di quest’ultima è quella di incentivare il ricorso a riti alternativi offrendo un trattamento sanzionatorio più mite, che include appunto l’esenzione dalle pene accessorie per condanne ‘leggere’.
A rafforzare tale interpretazione, la Cassazione ha evidenziato come il legislatore, con la legge n. 3 del 2019, abbia introdotto l’art. 445, comma 1-ter, c.p.p., elencando una serie di reati per i quali l’esclusione delle pene accessorie non opera, anche in caso di patteggiamento sotto i due anni. È significativo, osserva la Corte, che il reato di bancarotta fraudolenta non sia stato inserito in questo elenco di eccezioni. Tale scelta legislativa corrobora l’idea che, per la bancarotta, la regola generale dell’art. 445, comma 1, c.p.p. rimanga pienamente applicabile.
Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio, ma limitatamente alla parte in cui applicava le pene accessorie fallimentari, che sono state eliminate.
Le conclusioni
Questa pronuncia consolida un importante principio di garanzia per l’imputato che sceglie il rito del patteggiamento. Stabilisce in modo inequivocabile che, al di fuori dei casi espressamente eccettuati dalla legge, il patteggiamento con pena inferiore ai due anni offre una ‘protezione’ completa, estesa anche alle pene accessorie, pur quando queste sarebbero obbligatorie secondo la legge che disciplina il singolo reato. La decisione offre quindi certezza giuridica e ribadisce la funzione premiale del rito alternativo, incentivandone l’utilizzo come strumento di deflazione del contenzioso penale.
In caso di patteggiamento per bancarotta fraudolenta con pena inferiore a due anni, si applicano le pene accessorie?
No, secondo la sentenza, l’applicazione di una pena patteggiata non superiore ai due anni preclude l’applicazione delle pene accessorie obbligatorie previste dalla legge fallimentare.
Perché la norma del codice di procedura penale prevale su quella della legge fallimentare in questo caso?
Perché l’art. 445, comma 1, del codice di procedura penale è una norma generale che disciplina gli effetti della sentenza di patteggiamento e prevale sulle singole norme incriminatrici che prevedono pene accessorie, a meno che non vi sia un’espressa eccezione di legge.
La bancarotta fraudolenta rientra tra i reati per cui le pene accessorie si applicano sempre, anche con patteggiamento sotto i due anni?
No. La Corte ha sottolineato che il reato di bancarotta fraudolenta (art. 216 l.fall.) non è incluso nell’elenco dei reati eccezionali previsti dall’art. 445, comma 1-ter, c.p.p., per i quali le pene accessorie si applicano comunque. Pertanto, per tale reato vale la regola generale dell’esclusione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 37161 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37161 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2023 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., il Tribunale di Roma applicava al ricorrente la pena concordata con il Pubblico Ministero per i delitti ascritti.
Avverso tale sentenza l’imputato propone, con il difensore di fiducia AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione denunciando violazione dell’art. 445 cod. proc. pen. in relazione all’applicazione delle pene accessorie che non sarebbe stata consentita stante la prevalenza della disposizione di cui deduce l’inosservanza, laddove stabilisce che non possono essere applicate pene accessorie nell’ipotesi di “patteggiamento” se la pena concordata è contenuta nei limiti di anni due, rispetto alle disposizioni di cui agli artt. 216 e 217 I.fall.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, in virtù del principio – più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal collegio e disapplicato dalla decisione impugnata – per il quale in tema di bancarotta fraudolenta, il patteggiamento di una pena detentiva non superiore ai due anni preclude l’applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge. L’art. 216 I. fall., infatti, non è norma speciale prevalente rispetto a quella di cui all’art. 445, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 17954 del 13/02/2014, Rv. 262094 – 01; Sez. 5, n. 15386 del 19/02/2016, Rv. 266470 – 01).
Questa impostazione interpretativa è del resto corroborata dalla circostanza per la quale il reato di cui all’art. 216 legge fall. non rientra tra le eccezion previste dall’art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 4, lett. e) della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 278882 – 01).
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alle pene accessorie fallimentari.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie fallimentari che elimina.
Così deciso in Roma il 10 settembre 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente