Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33697 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33697 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1206/2025
NOME COGNOME
CC – 10/09/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
Motivazione Semplificata
NOME COGNOME
Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/04/2025 del GIUDICE dellÕUDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata.
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 10 aprile 2025 dal Giudice dellÕudienza preliminare del Tribunale di Napoli, che ha applicato, ai sensi dellÕart. 444 cod. proc. pen., a COGNOME NOME la pena di un anno e dieci mesi di reclusione e le pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacitˆ a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa
per la durata di anni dieci, in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta distrattiva, bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria per operazioni dolose, in relazione alla societˆ RAGIONE_SOCIALEÓ, fallita il 3 maggio 2021.
Avverso la sentenza della Corte di appello, lÕimputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 444 cod. proc. pen. e 216 legge fall.
Sostiene che il Giudice non avrebbe rispettato l’accordo concluso dalle parti. Avrebbe, infatti, applicato le pene accessorie per la durata di anni dieci anzichŽ per la medesima durata della pena principale, come concordato dall’imputato e dal pubblico ministero.
2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione allÕart. 445 cod. proc. pen.
Sostiene che il Giudice non avrebbe dovuto applicare alcuna pena accessoria, atteso che la pena principale era stata determinata in misura inferiore ad anni due di reclusione.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare la sentenza impugnata, essendo fondato il secondo motivo di ricorso.
4. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato il secondo motivo di ricorso. La pena accessoria, applicata ai sensi dellÕultimo comma dellÕart. 216 della legge fallimentare, è stata irrogata in violazione dellÕart. 445 cod. proc. pen., il quale stabilisce che non possono essere applicate pene accessorie di natura interdittiva o inabilitativa nei confronti di chi abbia definito il procedimento con il patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., quando la pena concordata non superi i due anni di reclusione. LÕart. 445 cod. proc. pen. prevede soltanto alcune eccezioni a tale regola di inapplicabilitˆ, rappresentate dalle ipotesi espressamente indicate nel comma 1-ter dello stesso articolo, richiamato dal primo comma, e relative alle pene accessorie previste dallÕart. 317-bis cod. pen. per i reati contro la pubblica amministrazione.
La giurisprudenza di legittimitˆ, dÕaltro canto, ha costantemente affermato che, nei casi di bancarotta fraudolenta, il patteggiamento a una pena detentiva non superiore a due anni preclude lÕapplicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge, non essendo l’art. 216 legge fall. una norma speciale, prevalente rispetto a quella di cui all’art. 445, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019, Agosta, Rv. 278882; Sez. 5, n. 15386 del 19/02/2016, Volpini, Rv. 266470).
Il primo motivo di ricorso risulta assorbito, in quanto risultava preclusa al Giudice lÕapplicazione delle pene accessorie, a prescindere dalla loro durata.
̀
Alla rideterminazione del trattamento sanzioNOMErio pu˜ procedere direttamente questa Corte, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l, cod. proc. pen., eliminando le pene accessorie.
La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata senza rinvio, con eliminazione delle pene accessorie.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle pene accessorie, che elimina.
Cos’ deciso, il 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME