Pene Accessorie Patteggiamento: La Cassazione Annulla le Sanzioni Aggiuntive
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale riguardo l’istituto del patteggiamento: quando la pena concordata non supera i due anni, non possono essere applicate le pene accessorie patteggiamento. Questo caso, riguardante un’accusa di bancarotta fraudolenta, offre un’importante lezione sui limiti del potere del giudice nell’ambito di questo rito speciale, garantendo maggiore certezza del diritto per l’imputato.
I Fatti del Caso: Il Patteggiamento per Bancarotta Fraudolenta
Un imprenditore, accusato di diverse condotte di bancarotta fraudolenta, aveva concordato con la Procura l’applicazione di una pena, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale. L’accordo prevedeva una pena di due anni di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale. Il Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Pescara aveva ratificato l’accordo, emettendo la sentenza di patteggiamento.
Tuttavia, al di fuori dell’accordo tra le parti, il giudice aveva deciso di applicare anche le pene accessorie previste dall’articolo 216 della legge fallimentare. Nello specifico, aveva imposto all’imputato l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità di esercitare uffici direttivi per la durata di due anni. L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo l’erroneità di tale decisione.
La Decisione della Corte sulle Pene Accessorie nel Patteggiamento
La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla parte relativa all’applicazione delle pene accessorie. La Corte ha agito ‘senza rinvio’, eliminando direttamente le sanzioni aggiuntive senza la necessità di un nuovo giudizio.
La decisione si basa su una chiara interpretazione normativa, ribadendo che la sentenza di patteggiamento, quando la pena detentiva non supera la soglia dei due anni, non può comportare l’applicazione di pene accessorie. Il giudice di primo grado, quindi, ha agito al di fuori dei poteri conferitigli dalla legge.
Le Motivazioni: L’Interpretazione dell’Art. 445 cod. proc. pen.
Il cuore della decisione risiede nell’articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che: «La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l’applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall’articolo 240 del codice penale».
Nel caso di specie, la pena patteggiata era esattamente di due anni di reclusione. Di conseguenza, rientrava pienamente nel perimetro applicativo della norma citata. La Suprema Corte ha sottolineato che il giudice non aveva alcuna discrezionalità in merito: di fronte a una pena concordata pari o inferiore a due anni, l’applicazione delle pene accessorie fallimentari era preclusa per legge. L’azione del GUP è stata pertanto considerata un errore di diritto, che ha portato all’annullamento parziale della sua sentenza.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia consolida un importante baluardo di garanzia per chi accede al rito del patteggiamento. Le implicazioni pratiche sono significative:
1. Certezza dell’Accordo: L’imputato che si accorda per una pena entro i due anni ha la certezza che non subirà sanzioni afflittive ulteriori, come le interdizioni professionali, che possono avere un impatto devastante sulla vita personale e lavorativa.
2. Limiti al Potere del Giudice: La sentenza ribadisce che il giudice, nel ratificare un patteggiamento, è vincolato non solo all’accordo tra le parti, ma anche ai limiti legali imposti dal codice di rito. Non può aggiungere ‘d’ufficio’ sanzioni non previste o esplicitamente escluse dalla legge.
3. Incentivo al Rito Alternativo: La prevedibilità degli esiti del patteggiamento rende questo strumento processuale più appetibile, contribuendo a deflazionare il carico dei tribunali, in linea con la sua funzione originaria.
Quando si patteggia una pena fino a due anni, il giudice può applicare le pene accessorie?
No. Secondo la sentenza, basata sull’art. 445, comma 1, del codice di procedura penale, quando la pena concordata con il patteggiamento non supera i due anni (di reclusione, da soli o congiunti a pena pecuniaria), il giudice non può applicare pene accessorie, ad eccezione della confisca in specifici casi.
Quali pene accessorie erano state applicate erroneamente in questo caso?
Nel caso specifico, il giudice di primo grado aveva erroneamente applicato le pene accessorie previste dalla legge fallimentare (art. 216), ossia l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità di esercitare uffici direttivi in qualsiasi impresa per la durata di due anni.
Cosa ha deciso la Corte di Cassazione riguardo alla sentenza impugnata?
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza del giudice dell’udienza preliminare, ma solo nella parte in cui applicava le pene accessorie. Ha quindi eliminato tali sanzioni senza bisogno di un nuovo processo (annullamento senza rinvio), confermando il resto dell’accordo di patteggiamento.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25995 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25995 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2025
In nome del Popolo Italiano
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
– Presidente –
Sent. n. sez. 1095/2025
CC – 11/07/2025
Relatore –
R.G.N. 13729/2025
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Roma il 26/05/1943
avverso la sentenza del 21/01/2025 del GIUDICE DELLÕUDIENZA PRELIMINARE DEL TRIBUNALE DI Pescara
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa allÕirrogazione delle pene accessorie dellÕinabilitazione allÕesercizio di impresa commerciale e dellÕincapacitˆ a esercitare uffici direttivi di qualsiasi impresa per la durata di anni due con eliminazione della stessa;
lette le conclusioni del difensore, avv. NOME COGNOME che a chiesto l’accoglimento del ricorso.
Con la sentenza impugnata il giudice per lÕudienza preliminare del Tribunale di Pescara ha applicato, su accordo delle parti ai sensi dellÕart. 444 cod. proc. pen., la pena (condizionalmente sospesa) di anni due di reclusione nei confronti di NOME COGNOME per varie condotte di bancarotta fraudolenta. Con la medesima
pronuncia, ha applicato, inoltre, al di fuori dell’accordo, le pene accessorie di cui allÕart. 216 ultimo comma l. fall.
Avverso il provvedimento ricorre lÕimputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale lamenta lÕerronea applicazione delle pene accessorie allÕesito di un processo definito, ai sensi dellÕart. 444 cod. proc. pen., con pena detentiva concordata in misura non superiore a due anni di reclusione.
3. Il ricorso è fondato.
LÕart. 445 comma 1 cod. proc. pen. stabilisce che: ÇLa sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento nŽ l’applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall’articolo 240 del codice penaleÈ.
Nella specie la pena applicata non supera i due anni di pena detentiva, quindi il giudice non avrebbe potuto applicare le pene accessorie fallimentari, come invece ha fatto.
Discende lÕannullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente allÕapplicazione delle pene accessorie di cui allÕart. 216 ultimo comma l. fall., pene che vanno eliminate.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie fallimentari che elimina.
Cos’ deciso l’11/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME