Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25995 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25995 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
– Presidente –
Sent. n. sez. 1095/2025
CC – 11/07/2025
Relatore –
R.G.N. 13729/2025
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/01/2025 del GIUDICE DELLÕUDIENZA PRELIMINARE DEL TRIBUNALE DI Pescara
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa allÕirrogazione delle pene accessorie dellÕinabilitazione allÕesercizio di impresa commerciale e dellÕincapacitˆ a esercitare uffici direttivi di qualsiasi impresa per la durata di anni due con eliminazione della stessa;
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che a chiesto l’accoglimento del ricorso.
Con la sentenza impugnata il giudice per lÕudienza preliminare del Tribunale di Pescara ha applicato, su accordo delle parti ai sensi dellÕart. 444 cod. proc. pen., la pena (condizionalmente sospesa) di anni due di reclusione nei confronti di NOME COGNOME, per varie condotte di bancarotta fraudolenta. Con la medesima
pronuncia, ha applicato, inoltre, al di fuori dell’accordo, le pene accessorie di cui allÕart. 216 ultimo comma l. fall.
Avverso il provvedimento ricorre lÕimputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale lamenta lÕerronea applicazione delle pene accessorie allÕesito di un processo definito, ai sensi dellÕart. 444 cod. proc. pen., con pena detentiva concordata in misura non superiore a due anni di reclusione.
3. Il ricorso è fondato.
LÕart. 445 comma 1 cod. proc. pen. stabilisce che: ÇLa sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento nŽ l’applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall’articolo 240 del codice penaleÈ.
Nella specie la pena applicata non supera i due anni di pena detentiva, quindi il giudice non avrebbe potuto applicare le pene accessorie fallimentari, come invece ha fatto.
Discende lÕannullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente allÕapplicazione delle pene accessorie di cui allÕart. 216 ultimo comma l. fall., pene che vanno eliminate.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie fallimentari che elimina.
Cos’ deciso l’11/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME