Pene Accessorie Patteggiamento: Quando il Ricorso è Inammissibile
L’applicazione di pene accessorie nel patteggiamento è un tema di rilevante interesse pratico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione in questi casi, sottolineando come un ricorso basato su motivi generici sia destinato all’inammissibilità. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio i principi affermati dalla Suprema Corte in materia di bancarotta fraudolenta e patteggiamento.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto patteggiamento) emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma. Un imputato era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta impropria. Non contestando la pena principale concordata, l’imputato ha deciso di presentare ricorso in Cassazione, lamentando unicamente l’applicazione delle pene accessorie previste dalla legge fallimentare.
Secondo la difesa, il giudice di merito avrebbe errato nell’applicare tali sanzioni aggiuntive, denunciando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione.
La Decisione sulle Pene Accessorie Patteggiamento
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto categoricamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella valutazione del motivo di impugnazione come “manifestamente infondato”.
La Suprema Corte ha stabilito che non sussisteva alcun vizio nella sentenza impugnata. Il giudice di primo grado, infatti, aveva correttamente adempiuto al proprio onere motivazionale, giustificando l’applicazione delle pene accessorie attraverso un riferimento specifico e congruo agli elementi di prova emersi.
Le Motivazioni
La Corte ha chiarito che l’obbligo di motivazione del giudice può considerarsi assolto quando fa riferimento a elementi decisivi e rilevanti. Nel caso specifico, la sentenza impugnata (in particolare a pagina 15, come richiamato dagli Ermellini) aveva valorizzato due fattori chiave per giustificare le pene accessorie: il ruolo concreto che l’imputato aveva rivestito nella vicenda e la durata effettiva della sua condotta illecita. Questi elementi sono stati ritenuti sufficienti a sostenere la decisione, rendendo la doglianza del ricorrente una mera prospettazione in “palese contrasto con il dato normativo”. In sostanza, non è sufficiente contestare genericamente l’applicazione delle pene accessorie se il giudice ha fornito, seppur sinteticamente, una giustificazione ancorata a fatti specifici.
Le Conclusioni
La decisione ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, ribadisce che il patteggiamento non esonera il giudice dal motivare l’applicazione delle pene accessorie, ma allo stesso tempo stabilisce che tale motivazione può essere concisa, purché ancorata a elementi concreti. In secondo luogo, serve da monito contro i ricorsi pretestuosi: impugnare una sentenza di patteggiamento per motivi manifestamente infondati comporta non solo la conferma della decisione, ma anche una condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale.
È possibile impugnare le pene accessorie applicate in una sentenza di patteggiamento?
Sì, ma l’impugnazione deve basarsi su specifici vizi di legge o di motivazione. Se il giudice ha adeguatamente motivato la loro applicazione, come nel caso esaminato, il ricorso è a rischio di essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questa vicenda, la somma è stata fissata in tremila euro.
Su quali elementi si è basato il giudice per motivare l’applicazione delle pene accessorie?
Il giudice di merito ha giustificato l’applicazione delle pene accessorie facendo specifico riferimento a elementi concreti, quali il ruolo effettivo ricoperto dall’imputato e la durata della sua condotta, ritenendoli sufficienti a sostenere la decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6034 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6034 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ROMA il 25/11/1976
avverso la sentenza del 10/09/2024 del GIP TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza di applicazione della pena ex art.444 cod. proc. pen. del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma per i reati di bancarotta fraudolenta impropria (artt. 110, 223, commi 1 e 2 nn. 1 e 2), 219, commi 1 e 2 n. 1), 216, comma 1 n.1) I. fall.).
Lette le note difensive depositate in data 28 dicembre 2024 a firma dell’avv. NOME COGNOME con la quale insiste nell’accoglimento del ricorso.
Considerato che il primo ed unico motivo – con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle pene accessorie previste dall’art. 216 ultimo comma I. fai!. applicate trattandosi di patteggiamento allargato – è manifestamente infondato in quanto l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 15 della sentenza impugnata che valorizza il ruolo in concreto rivestito e la concreta durata), risolvendosi la doglianza in una prospettazione in palese contrasto con il dato normativo.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025 Il consi liere estensore
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