Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11997 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11997 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PESCARA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio limitatamente alle pene accessorie e rigetto nel resto
Depositata in Cancelleria
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono per cassazione avverso sentenza emes sensi dell’ art. 444 cod. proc. pen., con la quale il Gip del Tribunale di Pescara ha loro confronti, in relazione al reato di cui all’art. 10 quater D.Ivo 74/2000 per aver i qualità di soci amministratori della società RAGIONE_SOCIALE, ai fini della co con le imposte dovute, nelle dichiarazioni e nei modelli F24 presentatati dal 16 magg al 18 settembre 2017, crediti d’imposta inesistenti per attività di ricerca e di sv importo pari a euro 86.731,85, la pena della reclusione di un anno, disponendo accessorie di cui all’art. 12 Divo 74/2000 e, segnatamente, l’interdizione dagli persone giuridiche e RAGIONE_SOCIALE imprese per un anno, dalle funzioni di rappresentanza e as in materia tributaria per un anno, dall’ufficio di componente di commissione trib perpetuo e l’incapacità di contrattare con la PRAGIONE_SOCIALE per un anno, nonché la sos condizionale della pena e la confisca dei beni, mobili ed immobili, nella disponibi imputati, per un valore non superiore all’importo di euro 86.731,85.
2.1 I ricorrenti deducono, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge all’applicazione RAGIONE_SOCIALE pene accessorie ai sensi dell’art. 12 Divo 74/2000, sebbene no nel patto. La statuizione RAGIONE_SOCIALE pene accessorie costituisce ipotesi di pena illegale, giurisprudenza di legittimità ha affermato che il patteggiamento comporta l’inapplicabi pene accessorie, se la pena irrogata non supera i due anni di reclusione, posto ch dell’art. 445, comma primo, cod. proc. pen., l’applicazione della pena su richiesta del non superi i due anni di reclusione non comporta condanna alle pene accessorie, tratta disposizione speciale che prevale sulle norme generali, anche, dunque, sull’art 74/2000.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la illegalità della adottata ai sensi dell’art. 12 bis Divo 74/2000, rappresentando che la confisca n disposta sui beni mobili e immobili nella disponibilità dei ricorrenti nella loro qu amministratori, e pertanto sui beni appartenenti alla società RAGIONE_SOCIALE, m patrimonio personale. Rappresentano di essere soggetti terzi estranei al reato, e che ha beneficiato del profitto del reato; evidenziano il rischio di duplicazione del tribu pagamento dell’imposta evasa da parte della società.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, h l’annullamento senza rinvio limitatamente alle pene accessorie e il rigetto nel resto.
I ricorrenti, con memoria difensiva, hanno prodotto documentazione attes l’accettazione dell’istanza NUMERO_DOCUMENTO rivolta all’RAGIONE_SOCIALE di definizione agevolata
rottamazione quater) dei crediti di imposta portati in compensazione. Insistono, nell’accoglimento del secondo motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La prima doglianza è fondata.
Si è, infatti, precisato che, in tema di patteggiamento, l’annullamento della s relativa all’applicazione RAGIONE_SOCIALE pene accessorie illegali, perché in difetto dei presupp non concordate dalle parti, determina l’eliminazione di tali sanzioni senza travolgere l’intera sentenza (Sez.5, n. 19400 del 24/03/2021 Cc. (dep. 17/05/2021) Rv. 28 Diversamente, nel caso che l’accordo RAGIONE_SOCIALE parti le abbia espressamente contemplate, l’ della misura di sicurezza concordata tra le parti determina l’annullamento senza ri sentenza, in quanto il vizio rilevato rende invalido intero accordo n. 21368 del 26/09/2019 Cc. (dep. 17/07/2020 ), COGNOME, Rv. 279348).
Nel caso in disamina, il giudice, nell’accogliere la richiesta formulata dal applicazione della pena della reclusione di un anno, non poteva d’ufficio applicar accessorie di cui all’art. 12 Divo 74/2000 (disponendo la dichiarazione di inter entrambi gli imputati dagli uffici RAGIONE_SOCIALE persone giuridiche e RAGIONE_SOCIALE imprese per u dichiarazione di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un dichiarazione di interdizione dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia per un anno, la dichiarazione di interdizione in perpetuo dall’ufficio di componente d giustizia tributaria), non vertendosi all’evidenza nelle deroghe espressamente con dall’art. 445, comma 1-ter del codice di rito.
Di conseguenza, la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatament statuizione concernente la statuizione RAGIONE_SOCIALE pene accessorie che sono da ritenersi ille incombente può infatti provvedere direttamente questa Corte nell’esercizio dei poteri con dall’art. 620, comma primo, lett. I, cod. proc. pen. In proposito, le Sezioni Unite 30/11/2017, Matrone, Rv. 271831) hanno chiarito che la Corte di cassazione deve pronun sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto g o sulla base RAGIONE_SOCIALE statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necess accertamenti, come nella fattispecie in esame.
L’annullamento della statuizione relativa alli applicazione RAGIONE_SOCIALE pene accessorie i quanto disposte in difetto dei presupposti di legge, determina l’eliminazione di tali san travolgere l’accordo e l’intera sentenza (Sez. 5, n. 19400 del 24/03/2021, Rv. 281263
2.La seconda doglianza è invece manifestamente infondata. Si premette che la con deve essere obbligatoriamente disposta, al di là dell’accordo RAGIONE_SOCIALE parti, sui beni che c
il profitto del reato o sui beni della società in forma di confisca diretta, ovvero, per sui beni di cui il reo ha la disponibilità per il valore corrispondente al profitto, tran appartengano a soggetto estraneo al reato.
Nel caso in disamina, i ricorrenti non sono affatto terzi estranei al reato come p di qualificarsi, ma imputati nel procedimento penale in oggetto in quanto autori de contestazione, nella loro qualità di soci amministratori della società RAGIONE_SOCIALE veste hanno beneficiato del risparmio di spesa derivante dal reato. Ne segue che è leg previsione della confisca per equivalente disposta sui beni mobili e immobili e sulle nella loro disponibilità a norma dell’art. 12 D.Igs.74/2000, nella misura non superiore di euro 86.731,85, corrispondente all’imposta evasa.
3.La produzione documentale, concernente la presentazione dell’istanza di pagamento credito tributario all’RAGIONE_SOCIALE, è preclusa in sede di legittimità pe valutazioni di merito esulanti dall’area RAGIONE_SOCIALE attribuzioni di questa Corte di legitti competenze del giudice dell’esecuzione. La questione deve, pertanto, essere posta in esecuzione, qualora la confisca venga portata in esecuzione. In proposito, si richiama i che afferma che la disposizione di cui all’art. 12-bis, comma 2, D.Igs. n. 74 del 2000, seco cui la confisca diretta o dì valore dei beni costituenti profitto o prezzo del reato non parte che il contribuente sì impegna a versare all’erario anche in presenza di seque essere intesa nel senso che la confisca può essere adottata anche a fronte dell’i pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l’evento futuro costituito dal mancato pagamento del debito, sicché è illegittima l’esecuzione dell difetto di inottemperanza all’accordo, anche ove effettuata per finalità cautelari (Sez del 26/01/2021, Rv. 281480; Sez. 3, n. 28488 del 10/09/2020, COGNOME, Rv. 280014; S n. 42470 del 13/07/2016, COGNOME, Rv. 268384). Ne segue che ben può essere adottata la c anche a fronte dell’impegno di pagamento assunto dal contribuente, i cui effetti si pr in caso di mancato pagamento del debito.
Nessun pregio, pertanto, rivestono le disquisizioni difensive in ordine all arricchimento dello Stato, potendo semmai la questione essere fatta valere in sede di es
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie di cui al primo comma, D.Igs.74/2000, pene che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso nel rest
Così deciso all’udienza del 24 ottobre 2023
Consigliere estensor