Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9219 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9219 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a COMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2023 del TRIBUNALE di COMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria dei difensori del ricorrente, AVV_NOTAIO ed AVV_NOTAIO, che, in replica alla requisitoria scritta del PG, hanno insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del Tribunale di Como pronunciata in data 27 settembre 2023, veniva applicata ex art. 444, cod. proc. pen. a COGNOME, su richiesta RAGIONE_SOCIALE parti, la pena di 4 mesi di reclusione in aumento alla pena detentiva già inflitta con le sentenze del GIP del Tribunale di Como emessa in data 10 giugno 2020, irr. 8 settembre 2020 e del GIP del Tribunale di Como emessa in data 13 dicembre 2022, irr. 11 febbraio 2023, già poste in continuazione tra loro, sostituendo la predetta pena detentiva con quella sostitutiva dei lavori di pubblica utilità da svolgersi per una durata complessiva di 850 gg., pari a 1700 ore, presso l’RAGIONE_SOCIALE, disponendo il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell’espatrio di ogni altro documento equipollente, e irrogando le pene accessorie di cui all’art. 12, d. Igs. n. 74 del 2000, il tutto in relazione ai reati di cui ai capi 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12 de rubrica (relativi al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ex art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000).
Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite i difensori, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato.
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 12, d. Igs. n. 74 del 2000 e all’art. 445, cod. proc. pen.
In sintesi, si duole il ricorrente per essere state applicate dal giudice le pene accessorie indicate dall’art. 12, d. Igs. n. 74 del 2000 in violazione del principio secondo cui, ai fini dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE pene accessorie ex art. 445, cod. proc. pen., deve farsi riferimento alla pena inflitta in concreto solo per il reato “in aumento”, ossia il reato tributario, nel caso in esame inferiore a due anni.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 11 dicembre 2023, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
In sintesi, il PG ritiene che tale lamentata violazione non sussista, atteso che, all’esito del riconoscimento della continuazione, la pena complessiva supera l’ammontare di anni due di reclusione, con conseguente applicabilità RAGIONE_SOCIALE pene accessorie.
Con memoria depositata telematicamente in data 15 gennaio 2024, i difensori del ricorrente, AVV_NOTAIO ed AVV_NOTAIO, in replica alla requisitoria scritta del PG, hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, trattato cartolarmente a norma dell’art. 611, cod. proc. pen., è inammissibile per manifesta infondatezza.
Questa Corte ha già affermato infatti, in fattispecie analoga, che il limite dei due anni di pena detentiva entro il quale, in caso di pena patteggiata, è interdetta l’applicazione di pene accessorie (nella specie, quelle previste dall’art. 12 D.Igs. 10 marzo 2000 n. 74, in tema di reati concernenti le imposte sui redditi e sul valore aggiunto) deve intendersi riferito, in caso di più reati legati dal vincolo della continuazione, alla pena unica finale complessivamente applicata (Sez. 5, n. 35148 del 07/07/2010, Rv. 248162 – 01).
Nella specie, la pena per il reato tributario, quantificata in quattro mesi di reclusione, è stata aggiunta in continuazione con il più grave reato di bancarotta, oggetto RAGIONE_SOCIALE due sentenze richiamate, già tra loro poste in continuazione, superandosi così complessivamente il tetto dei due anni di reclusione ostativo all’applicazione di pene accessorie ex art. 445, cod. proc. pen.
In applicazione della predetta giurisprudenza, cui deve essere data continuità, il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, ribadendosi la legittimità dell’irrogazione RAGIONE_SOCIALE pene accessorie ex art. 12, d. Igs. n. 74 del 2000, versandosi in ipotesi di applicazione della pena concordata che – pur essendo inferiore ad anni due – venga tuttavia posta, ex art. 81 – cpv. cod. pen., in continuazione con altra oggetto di precedente condanna definitiva, dovendosi in tal caso valutare la pena complessiva irrogata, che è superiore ad anni due (si veda anche Sez. 6, n. 32406 del 20/02/2008, Rv. 240689 – 01).
All’inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, il 26 gennaio 2024
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Il Presidente