Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42441 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42441 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PADOVA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PADOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell’art. 16, comma 1, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, AVV_NOTAIONOME AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie per entrambi gli imputati e dichiararsi inammissibili nel resto i ricorsi.
Ritenuto in fatto
La sentenza impugnata è del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 2 marzo 2023 che, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a COGNOME NOME la pe di anni 4 di reclusione e a COGNOME NOME la pena di anni 3 di reclusione, concordate con pubblico ministero, in relazione ai delitti di cui agli artt. 223 comma 1 e 216 co. 1, nn. 223 comma 2 n. 1 e 219 co. 1 e co. 2 n. 1 L.F. a loro contestati, a vario titolo, in qual amministratori della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 22 giugno 2017.
La sentenza ha applicato ai due imputati la pena accessoria dell’inabilità ad esercit un’impresa commerciale e dell’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso un’impresa per durata di anni 6 per ciascuno.
1.Gli imputati, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto distinti ricorsi.
1.1. COGNOME NOME ha dedotto due motivi.
1.2. Il primo motivo ha denunciato inosservanza della legge penale e difetto assoluto d motivazione con riferimento all’affermata sussistenza della circostanza aggravante di cui all’a 219 primo comma R.D. n. 267/42, che avrebbe dovuto essere esclusa quantomeno per l’imputazione di cui al capo C), dal momento che la difesa aveva documentato l’avvenuto pagamento dell’autovettura Ferrari California, oggetto della contestazione di bancarott fraudolenta per distrazione.
1.3. Il secondo motivo si è incentrato sulla carenza di motivazione in relazione alla calibraz della durata della pena accessoria, che non ha formato oggetto di accordo tra le parti, di all’art. 216 ultimo comma R.D. n. 267 del 1942, stabilita nel dispositivo in sei anni, misura superiore al minimo di legge.
2.1. COGNOME NOME ha articolato, a sua volta, due motivi.
2.2. Il primo motivo ha lamentato violazione della legge penale sostanziale e carenza d motivazione in relazione alla correttezza della qualificazione giuridica dei fatti contestati.
2.3. Il secondo motivo si è soffermato sul vizio d’inosservanza della legge penale e de motivazione in ordine alla pena accessoria irrogata e alla commisurazione della sua durata.
Considerato in diritto
I ricorsi sono fondati, sia pure limitatamente al dedotto vizio di motivazione – propri secondo motivo di ciascuno dei ricorrenti – sulla quantificazione della durata della p accessoria inflitta ai due imputati.
1.Preliminarmente, deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione avverso la s applicazione della pena nella parte relativa alle pene accessorie in presenza di patt cd. allargato, in esito al quale è stata concordata tra le parti la pena superior reclusione. A parte la clausola di equiparazione a una pronuncia di condanna ex comma 1-bis, ultima parte, cod. proc. pen., la sentenza di applicazione pena « l’obbligo del pagamento delle spese processuali, l’applicazione delle pene accessor misure di sicurezza» (Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, dep. 2006, DiOID, Rv. 233518).
Questa Corte ha già affermato che la limitazione dei motivi di impugnazione proponibil le sentenze di patteggiamento, ai sensi dell’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. p dalla legge n.103 del 23 giugno 2017, riguarda soltanto le parti della decisione che contenuto dell’accordo processuale tra il pubblico ministero e l’imputato e non le estranee a tale accordo (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348, in misure di sicurezza).
Con riferimento alle pene accessorie previste dagli artt 29 cod. pen. e 216, ult. co 267 del 16 marzo 1942, la giurisprudenza di legittimità ha precisato: a) che è ammi ricorso per cassazione proposto per violazione di legge con riferimento alle pene acce non hanno formato oggetto dell’accordo tra le parti, non operando in questo disposizione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 49477 del 1 Letizia, Rv. 277552); b) che costituisce onere del giudice quello di motivare specific punto; c) che la statuizione è impugnabile, anche dopo l’introduzione dell’art.448, bis, cod. proc. pen., con ricorso per cassazione per vizio di motivazione, rigu aspetto della decisione estraneo all’accordo sull’applicazione della pena (Sez. 6, 27/05/2020, COGNOME NOME, Rv. 278962).
L’obbligo di motivazione, per quanto di interesse nella materia dei reati fallimen diretta conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2018 dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 216 ult. co . L. Fal . nella parte in cui prevedeva che la condanna per uno dei fatti dalla norma contemplati comportasse l’applicazio pena accessoria, nella misura fissa di 10 anni, delrinabilitazione all’esercizio d commerciale e dell’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsia introducendo nella previsione, al fine di conciliarla con i principi costituzional attendere all’irrogazione delle sanzioni penali e alla loro individualizzazione e l’avverbio “sino” ad un massimo di 10 anni.
Le Sezioni Unite, con la decisione Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, COGNOME, Rv. richiamando proprio la sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, hanno sta la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determin concreto dal giudice in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e non rapportat durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. Tale soluzione si è impos medesime istanze di individualizzazione della misura sanzionatoria del disvalore pe
fatto-reato, provenienti dai parametri costituzionali previsti dagli artt. 3, 25 e 27 sintetizzabili nei principi di proporzionalità e colpevolezza, sovrintendono alla determinaz sia della pena principale che di quelle accessorie, eventualmente da disporre in abbinamento secondo specifiche ed obbligatorie indicazioni normative (come avviene nel caso di specie.
Le Sezioni Unite, in particolare, hanno dapprima premesso che le pene principali svolgono funzioni retributive, preventive dì carattere generale e speciale, nonché rieducative median la sottoposizione al trattamento orientato al graduale reinserimento sociale del condannato mentre le pene accessorie, specie quelle interdittive ed inabilitative, collegate al compimento condotte postulanti lo svolgimento di determinati incarichi o attività, sono più marcatamen orientate a fini di prevenzione speciale, oltre che di rieducazione personale, che realizza mediante il forzato allontanamento del reo dal medesimo contesto operativo, professionale, economico e sociale, nel quale sono maturati i fatti criminosi e dallo stimolo alla violazione precetti penali per impedirgli di reiterare reati in futuro e per sortirne l’emenda. Quindi, evidenziato come la piena realizzazione di tale precipuo finalismo preventivo cui sono preordinate le pene accessorie, richieda una loro modulazione personalizzata in correlazione con il disvalore del fatto di reato e con la personalità del responsabile, che necessariamente deve riprodurre la durata della pena principale. Ne consegue la necessità dì determinazione della loro misura caso per caso, ad opera del giudice, che deve muoversi nell’ambito della cornice edittale disegnata dalla singola disposizione di legge, sulla scor una valutazione discrezionale che deve utilizzare gli elementi concreti della fattispeci collegamento con i parametri dell’art. 133 cod. pen. e ”di cui è obbligo dare conto con congr motivazione” (cfr. Cass. sez. 5, n. 24874 del 21/04/2023, COGNOME, Rv.284818)..
2.Ebbene, è evidente come la sentenza impugnata non abbia enunciato le ragioni – a cui non è stato fatto cenno, nemmeno telegrafico – che hanno condotto a comminare ai due imputati, con il dispositivo, la pena accessoria di cui all’art. 216 ult. co . R.D. n 267/42 (inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e incapacità ad esercitare uffici direttivi presso quals impresa) nella misura, peraltro superiore alla media edittale, di 6 anni ciascuno.
La sentenza, limitatamente a tale profilo, deve essere dunque annullata con rinvio al Tribunal di Milano per nuovo giudizio.
3.11 primo motivo dei due ricorsi – che si lagna, peraltro genericamente, di un’errone qualificazione giuridica e di lacune motivazionali in relazione all’ integrazione della circos aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, quanto a COGNOME NOME e in relazione all’accertamento della corretta sussunzione delle condotte nelle norme incriminatric contestate, quanto a COGNOME NOME – è, invece, inammissibile perché non consentito dalla legge.
La richiesta di applicazione di pena e l’adesione alla pena proposta dall’altra parte esonera l’accusa dall’onere della prova degli elementi addotti contro l’imputato, e comportano ch
v
la sentenza sia sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (dedu capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridi con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna de tale norma previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fin indicati dall’art. 27 Cost. (Cass. sez.1, n. 6548 del 21/11/1997, COGNOME, Rv.209 Cass. sez.5, n. 1713 del 15/04/1999, Barba, Rv. 2136:33; sez.1, n. 752 del 27/01/199 Rv. 212742).
Pertanto, non sono ammissibili censure che investano, oltre tali confini, l’ l’articolazione della motivazione della sentenza di patteggiamento, che, per la peculi del rito speciale, può essere anche assai contenuta e, come avvenuto nel caso i limitata a dare contezza della verifica dell’esattezza dell’inquadramento dell’imputazione in tutte le sue componenti; né sono consentite, evidentemente, i nella valutazione delle prove d’accusa, oggetto di implicita rinuncia con il ricors dell’accordo sulla pena.
Quanto, invece, al profilo dell’errata configurazione dell’elemento circostanziale d 219 comma 1 R.D. n. 267/42, è appena il caso di ricordare che, per costante orien della giurisprudenza di legittimità, in tema di applicazione della pena su richiesta d possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis pen., introdotto dall’art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica r contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell’impugnazio denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazion 33145 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279842; conf. sez.4, n. 13749 del 23/03/2022, COGNOME, Rv. 283023; sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, COGNOME, Rv. 281116).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata dell accessorie fallimentari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Milano inammissibili i ricorsi nel resto.
Così deciso in Roma, il 26/09/2023
Il cOnstgpece estensore
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