Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 48124 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 48124 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.E’ proposto ricorso per cassazione nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Perugia nei confronti del pr data 26.4.2023, che, applicata la pena concordata di anni uno e mesi q reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 217, 224 e 216 I.f., d l’imputato inabilitato per la durata di anni 10 all’esercizio di un’impresa co incapace per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi
La difesa del ricorrente si duole, quindi, della illegittimità e/o illegalit emessa ex art. 444 cod. proc. pen. per inosservanza e/o erronea applicazion 445 cod. proc. pen. in relazione all’art. 606 lett. b) cod. proc. pen, d illegalità e/o la illegittimità dell’applicazione della sanzione accessoria disp
In via subordinata si duole della illegittimità e/o illegalità della sentenza 444 cod. proc. pen. per inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 444 cod in relazione all’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per avere il Pm e l’imputato escluso dall’accordo l’applicazione di pene accessorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
Anzitutto, trattandosi di ricorso avverso una sentenza di “patteggiamento” e cod. proc. pen., deve premettersi che il vizio dedotto è ricompreso nel nover illegittimità espressamente indicate dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., attenendo a questione di illegalità della pena, che ricomprende sia quella prin quella accessoria, così come determinata in sede di patteggiamento. Infatti quanto previsto dall’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. disposizione intro I. 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l’imputato possono ri cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’e della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richies all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o sicurezza. Tale norma, ai sensi dell’art. 1, comma 51, della citata legge n. 1 si applica ai procedimenti – come il presente per i quali la richiesta di pat sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.
A giudizio del Collegio, infatti, deve essere ribadito il principio già afferm Corte di diverse pronunce (sebbene in ipotesi differenti da quella oggi in esam cui, in tema di patteggiamento, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. pro essere dedotta con il ricorso per cassazione anche l’illegalità della pen
applicata, in quanto anch’essa riconducibile al concetto di illegalità della pena (S Sentenza n. 50201 del 08/10/2019, Rv. 277655 – 01; Sez. 3, n. 28581 del 24/5/2019, L., Rv. 275791).
Le stesse Sezioni Unite, del resto, con la sentenza Sez. U, n. 28910 del 28/2/2019, Surac Rv. 276286, che – come si dirà di qui a poco – ha risolto l’impasse sulle modali proporzionamento al modello costituzionale della sanzione accessoria inflitta ex art. 2 ultimo comma, I.fall., hanno sottolineato ii carattere sanzionando sempre più marcato rilevante delle pene accessorie, anche nelle opzioni del legislatore, ed il loro ru fatto, non più meramente “ancillare”, come tradizionalmente ritenuto, bensì di pa sempre più rilevante di un sistema integrato della pena complessivamente intesa, i un’ottica che ponga mente alla sua valenza repressiva nell’attuazione concreta (esse peraltro, come sottolineato ancora dalle Sezioni Unite nella sentenza Suraci, spesso son dotate in concreto di efficacia afflittiva anche maggiore della pena principale, in rel alla quale può usufruirsi eventualmente della sospensione condizionale).
Ciò posto deve rilevarsi che la sentenza non ha correttamente applicato l’art. 445 c.p e quindi illegalrnente applicato le pene accessorie fallimentari.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare, proprio con riferimento all’ipotesi patteggiaMento per reati fallimentari, che in tema di bancarotta fraudolenta patteggiamento di una pena detentiva non superiore ai due anni preclude l’applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge’ non rientrando il reato di cui al R. 267/1942 art. 216 tra le eccezioni previste dall’art. 445 c.p.p., comma 1-ter, intro dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, art. 1, comma 4, lett. e) (Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2 dep. 2020, Agosta, Rv. 278882).
Le pene accessorie disciplinate dal diritto penale sostanziale non possono essere infli con la sentenza di applicazione della pena, a meno che quest’ultima non sia superiore ai due anni di pena detentiva (ed a seguito delle modifiche introdotte dalla cd. Rifor Cartabia di cui al d.lgs n. 150 del 2022 è ora espressamente previsto che le pen accessorie possono costituire oggetto dell’accordo ex art. 444 c.p.p. od essere esclu dalle parti).
La categoria in esame comprende invero sia le pene accessorie previste dal codice penale
– tanto quelle di carattere generale disciplinate negli artt. 28 ss., quanto le pene p in relazione a determinate figure di reato – sia quelle prescritte da leggi speciali.
Come ha già avuto modo di affermare la pronuncia Sez. U, GLYPH 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348, con la legge 11 giugno 2003, n. 134, è «stato elevato i tetto di pena detentiva, previsto dall’art. 444, comma 1, cod. proc. pen. per l’introdu del rito, da due a cinque anni e sono state introdotte per il nuovo patteggiamento ( editio ma/or) preclusioni oggettive e soggettive in relazione alla gravità dei reati e ai di pericolosità qualificata dell’imputato, oltre alla esclusione di alcuni effetti
rimasti a connotare l’applicazione della pena inferiore a due anni (c.d. editio minor). Quanto agli effetti premiali, in particolare, si è prevista, nel nuovo art. cod. proc. pen., l’operatività della esenzione dal pagamento delle spese proc divieto di applicare pene accessorie e misure di sicurezza (ad eccezione della c casi di cui all’art. 240 cod. pen., e non più solo nei casi di cui al suo sec della estinzione del reato nei termini rispettivamente previsti per i d contravvenzioni solo nei casi in cui la pena detentiva “irrogata” non superi i d o congiunti a pena pecuniaria, a ciò conseguendo che, a contrario, l’editio ma/or comporta l’applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, compresa la c casi previsti dall’art. 240 cod. pen.».
Il beneficio premiale della non applicabilità delle pene accessorie concern soltanto la sentenza di patteggiarnento di pena non superiore a due anni di non anche quella che applica una pena superiore a due anni, sicché, nel caso essendosi applicata una pena concordata inferiore ai due anni di reclusione non trovare applicazione le cd. pene accessorie fallimentari (e ciò di là de previsione di esse nell’accordo siglato tra P.M. e imputato).
Alla luce dei suesposti motivi s’impone l’annullamento senza rinvio dell impugnata in quanto il vizio rilevato non rende invalido l’intero accordo prevedeva l’applicazione delle pene accessorie – con l’eliminazione delle pene fallimentari applicate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla pena acc
fallimentare, che elimina. Così deciso il 26/10/2023.