Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 19380 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 19380 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a COPERTINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2024 del GIP TRIBUNALE di LECCE udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette~tite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 febbraio 2024 il G.I.P. del Tribunale di Lecce ha applicato a COGNOME NOME, sull’accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., l pena di anni cinque di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per il delitto di illecita detenzione di grammi 10.026,67 di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Il RAGIONE_SOCIALEI.P. ha, altresì, dichiarato l’imputato, ai sensi degli artt. 29 e 32 co pen., interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione lega durante la pena.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 23 e seguenti cod. pen., oltre a insufficienza, mancanza e contraddittorietà della motivazione, con riferimento al disposto riconoscimento delle sanzioni accessorie dell’interdizione legale e dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici.
Il ricorrente osserva come l’attuale previsione dell’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., così come novellato dalla riforma introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, preveda, nell’inciso conclusivo, che le parti possano chiedere di comune accordo al giudice di non applicare le pene accessorie ovvero di applicarle per una durata determinata. Tale negoziabilità renderebbe, pertanto, non obbligatoria l’applicazione delle sanzioni accessorie, ove non previste espressamente dalla legge, per cui il giudice, ove ritenga di applicarle al di fuori dell’accordo raggiunto dalle parti, sarebbe tenuto a soddisfare un congruo obbligo di motivazione, nel caso di specie non adempiuto, avendo il decidente applicato le pene accessorie senza esprimere alcuna giustificazione a supporto.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Deve, in primo luogo, essere osservato, con riferimento all’ammissibilità del ricorso, che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., novellato
dalla legge n.103 del 2017, l’imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena della misura di sicurezza. Il caso di specie, tuttavia, non ricade nell’alveo precettivo della suddetta norma, posto che le pene accessorie oggetto di impugnazione non hanno formato oggetto di accordo tra le parti (cfr., in questi termini, Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348-01).
Ritenuta, pertanto, la generale ammissibilità del proposto ricorso, deve, tuttavia, essere osservato come lo stesso sia, nella specie, infondato.
3.1. Si verte, infatti, in un’ipotesi di c.d. “patteggiamento allargato essendo la pena applicata superiore a due anni di reclusione, per cui ricorre quella “editio maior” che – a parte la clausola di equiparazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. a una pronuncia di condanna ex art. 445, comma 1-bis, ultima parte, cod. proc. pen. – «comporta l’obbligo del pagamento delle spese processuali, l’applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza» (cfr., in questi termini, Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, dep. 2006, Diop, Rv. 233518-01).
3.2. Deve, poi, essere osservato come l’art. 29 cod. pen. preveda che la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importi l’interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici, mentre il successivo art. 32 cod. pen. dispone che il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni sia, durante la pena, in stato di interdizione legale.
Essendo stata applicata al COGNOME, sull’accordo delle parti, la pena di anni cinque di reclusione, ricorrono, quindi, i presupposti normativi per l’applicazione nei suoi confronti delle sanzioni accessorie dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell’interdizione legale durante la pena. Ciò è quanto è stato disposto dal giudice di merito che, con pronuncia giuridicamente corretta e senza la necessità di ricorrere a specifica motivazione – trattandosi dell’applicazione di determinazioni prestabilite dal legislatore, rispetto alle quali nessun potere discrezionale è rimesso al decidente – ha provveduto ad applicare direttamente le pene accessorie previste dalla legge.
Né vizio alcuno può essere desunto dalla circostanza che tali sanzioni non siano state oggetto di accordo tra le parti, valendo il principio per cui, in caso d patteggiamento di una pena detentiva superiore a due anni, devono essere necessariamente applicate le pene accessorie obbligatorie per legge, a nulla rilevando che non se ne faccia menzione nell’accordo tra le parti (così, da ultimo, Sez. 4, n. 28905 del 11/06/2019, Orlandi, Rv. 276374-01). L’applicazione di
pena detentiva patteggiata in misura superiore ai due anni di reclusione comporta, infatti, anche quella dell’interdizione dai pubblici uffici, a nul rilevando che non si faccia menzione nell’accordo tra le parti della pena accessoria, la quale va applicata ex lege (cfr. Sez. 6, n. 8723 del 06/02/2013, COGNOME, Rv. 254689-01; Sez. 6, n. 9007 del 31/01/2007, Kerarlal, Rv. 23598801).
Rispetto alla decisività delle superiori argomentazioni, non assume rilievo alcuno la circostanza, pure evidenziata da parte del ricorrente, per cui la nuova GLYPH disciplina GLYPH introdotta GLYPH dalla GLYPH c.d. GLYPH riforma GLYPH “Cartabia” GLYPH avrebbe significativamente modificato il sistema delle pene accessorie, per cui ora le parti possono estendere il loro accordo ex art. 444 cod. proc. pen. anche a tali sanzioni, chiedendo al giudice di non applicarle ovvero di applicarle per una durata determinata.
L’indicato aspetto non può avere, infatti, nessuna rilevanza rispetto alla specificità del caso concreto, considerato che le parti – per come evincibile dall’esame degli atti – non hanno pattuito nulla, in sede di accordo, in ordine all’applicazione o alla durata delle misure accessorie.
Ne deriva, in conclusione, il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente