Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40794 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40794 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: IMPERIALI NOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DEL COGNOME NOME NOME a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BENEVENTO
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per la parte civile Comune di Buonalbergo, che ha chiesto la conferma delle statuizioni civili con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13/10/2022 il Gip del Tribunale di Benevento ha applicato a NOME COGNOME, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 319, 319-bis, 321 cod. pen., e 353, comma 2, 61 n. 7 cod. pen., la pena concordata tra le parti di anni due di reclusione, disponendo altresì le pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di quattro anni.
Accogliendo il ricorso del COGNOME, la sesta sezione penale di questa Corte di Cassazione con sentenza del 19/4/2023 ha annullato la predetta pronuncia, limitatamente all’applicazione al ricorrente della pena accessoria ai sensi dell’art. 317-bis cod. pen., perché non concordata tra le parti e disposta senza motivarne le ragioni, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Benevento in diversa composizione.
Lo stesso Tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha disatteso la richiesta del difensore dell’imputato munito di procura speciale di applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione per la durata d otto mesi, previo riconoscimento della diminuente di cui agli artt. 317bis co. 2 e 323 bis comma 2 cod. pen. – richiesta sulla quale il AVV_NOTAIO ministero aveva prestato il proprio consenso perché ritenuta tardiva, in quanto intervenuta dopo che erano già intervenuti l’accordo sulla pena principale, la sentenza del 13/10/2022 e l’annullamento di questa da parte della Corte di Cassazione limitatamente alla pena accessoria ed il passaggio in giudicato della stessa pronuncia in ordine alla pena principale. Ha, quindi, disposto nei confronti del COGNOME le pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazion per la durata di cinque anni.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Del COGNOME, deducendo, con unico motivo di ricorso, il difetto di correlazione tra la richiesta concordata tra le parti sentenza, l’illegalità della pena accessoria ed il vizio di motivazione in ordine alla determinazione di questa.
Il ricorrente si duole, in particolare, della mancata esplicitazione del fondamento normativo in base al quale il GIP ha ritenuto dover rigettare la richiesta di applicazione della pena accessoria concordata tra le parti, che avevano beneficiato della regressione del giudizio dalla fase di legittimità a quella di merito, conseguente alla sentenza di annullamento parziale, così potendo, a suo avviso, presentare proposta congiunta di applicazione di pene accessorie ai sensi degli artt. 444 cod. proc. pen. e 317bis cod. pen. Da qui la richiesta di annullamento della sentenza per difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la pena accessoria disposta.
Inoltre, nel determinare tale pena accessoria il giudice, negando la collaborazione processuale del COGNOME riconosciuta, invece, dalla prima sentenza, ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante ad effetto speciale riconosciute, invece, con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. ormai irrevocabile.
Con memoria scritta il AVV_NOTAIO ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, tra l’altro osservando che “indipendentemente da ogni altra considerazione formulata dal ricorrente, non può non rilevarsi la violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. da parte del giudice del rinvio, per non essersi uniformato alla sentenza di annullamento della Corte di cassazione, per ciò che concerne la questione di diritto ivi decisa (cfr. la Sent. n. 22011/2023). Invero, pur dovendosi fare applicazione dell’art. 317-bis cod.pen. come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. m), I. 9-1-2019 n. 3, trattandosi di condotte delittuose commesse in epoca successiva all’entrata in vigore della novella, il giudice del rinvio non ha rispettato la “consegna” impartita dalla Suprema Corte secondo la quale “(…) in tema di pene accessorie, la durata dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici ex art. 317-bis cod.pen. va determinata in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen.(…)” (cfr. la Sent. n. 22011, cit).”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata va annullata limitatamente alla pena accessoria disposta, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Benevento.
Preliminarmente deve rilevarsi, però, l’anomalia di due distinte e successive richieste di applicazione di pena avanzate concordemente dalle parti, l’una per la pena principale, accolta dal Tribunale di Benevento con sentenza ormai passata in giudicato, e l’altra formulata in relazione alla sola pena accessoria, a seguito della regressione del procedimento sul punto, conseguente alla sentenza di questa Corte di cassazione in data 19/4/2023.
Correttamente questa seconda richiesta è stata ritenuta inammissibile dalla sentenza impugnata.
Giova, infatti, rilevare che a seguito della modifica dell’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 25, comma 1, lett. a), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, “l’imputato AVV_NOTAIO ministero possono chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determiNOME“. In ta senso il legislatore delegato ha inteso dare attuazione al criterio di delega formulato nell’art. 1 comma 10, lett. a), n. 1) della legge 27 settembre 2021, n. 134, il quale espressamente aveva imposto di “prevedere che, quando la pena detentiva da applicare supera i due anni, l’accordo tra imputato e AVV_NOTAIO ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata; prevedere che, in tutti i casi di applicazione della pena su richiesta, l’accordo tra imputato AVV_NOTAIO ministero possa estendersi alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare”.
Sotto questo profilo, per come espressamente sottolineato nella Relazione illustrativa allo schema del decreto legislativo menzioNOME, la finalità perseguita dalla riforma è indubbiamente quella di stimolare l’accesso al rito alternativo, consentendo alle parti di far rientrare nell’accor anche le pene accessorie e la confisca facoltativa ed affermando così «la piena negoziabilità del
trattamento sanzioNOMErio penale nel suo complesso considerato» (così Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191 – 01).
La novella, peraltro, non impone alle parti di estendere il patteggiamento alle pene accessorie ed alla confisca, ma attribuisce loro solo la facoltà di accordarsi in tal senso, con l conseguenza che, qualora le parti nulla abbiano previsto in proposito con il loro accordo – come nel caso della prima richiesta avanzata dalle parti ed accolta dal Gip del Tribunale di Benevento con la sentenza del 13/10/2022 – il giudice è tuttora tenuto ad applicare le pene accessorie obbligatorie, rimanendo conseguentemente ammissibile in tal caso il ricorso per cassazione finalizzato a censurare l’omessa applicazione delle suddette pene con la sentenza (Sez. 3, n. 4768 del 09/01/2024, BIliku, Rv. 285748). Non di meno qualora le parti si siano accordate per l’esclusione delle pene accessorie ovvero sulla loro commisurazione, qualora il giudice ritenga in tale parte l’accordo non accoglibile, dovrà rigettare il patteggiamento nella sua interezza e non potrà limitarsi a recepirlo nella parte relativa alla pena principale negoziata (così Sez. Sentenza n. 21177 del 24/04/2024 Rv. 286386 – 01).
L’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 25, comma 1, lett. a), n. 1, d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, in definitiva, ha previsto la possibilità per le parti di formulare richi di applicazione di una pena concordata chiedendo anche al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata. E’ però evidente che, qualora tale facoltà non venga esercitata nel formulare la concorde richiesta di applicazione di pena – come nel caso in esame, giacché le parti nulla avevano richiesto con l’accordo accolto dalla sentenza del 13/10/2022 – con la stessa le parti esauriscono ogni potere al riguardo, con conseguente dovere del giudice di applicare le pene accessorie obbligatorie, come disposto con la sentenza censurata dalla sesta sezione di questa Corte di Cassazione solo con riferimento alla mancanza di motivazione in ordine alla durata delle stesse.
La regressione del procedimento a seguito del rinvio disposto da questa Corte di legittimità sul punto non legittimava, pertanto, la proposizione di un nuovo accordo tra le parti sul punto, non essendo prevista dal codice di rito la possibilità di formulare richieste frazionate ex art. 44 cod. proc. pen., ed avendo le stesse ormai esaurito ogni potere sul punto con la prima richiesta che si limitava alla pena principale e non contemplava – come pure avrebbe potuto – alcun accordo su quelle accessorie.
Sotto altro profilo, invece, la sentenza impugnata va annullata, in quanto non ha considerato la circostanza che la sentenza di applicazione pena in data 13/10/2022, sia pure con riferimento alla pena principale, ormai passata in giudicato, ha riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all’art. 323-bis, secondo comma, cod. pen. tanto che la pena principale applicata veniva determinata “previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ridotta ex art. 323 bis comma 2 cod. pen ….”
Si tratta di statuizioni ormai passate in giudicato, con le quali confligge il diniego del circostanze attenuanti generiche e della circostanza ad effetto speciale predetta, di cui alla
sentenza impugnata che va, pertanto, annullata limitatamente all’irrogazione delle pene accessorie con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Benevento che, in conformità ai principi dettati dalla sentenza di questa Corte di Cassazione, sezione sesta, in data 19/4/2023, determinerà la durata delle pene accessorie in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod pen. e non mediante il ricorso alla perequazione automatica di cui all’art. 37 cod. pen (così anche Sez. 6, n. 19108 del 16/02/2021, Rv. 281560 – 01 che, in motivazione, ha ritenuto che la determinazione in misura non fissa della pena accessoria consegue all’interpretazione costituzionalmente orientata secondo le indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’irrogazione delle pene accessorie con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Benevento in diversa composizione.
Così deliberato in camera di consiglio, il 17 settembre 2024