Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10900 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10900 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 06/11/1975
avverso la sentenza d& 07/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME
COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 06/04/2022, aveva condannato NOME COGNOME nella veste di legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE> della RAGIONE_SOCIALE dal 19/08/2011 al 20/11/2013, RAGIONE_SOCIALE> in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 2 d.lgs 10 marzo 2000. n.74 (capo 1), 81 cod. pen. e 8 d.lgs n. 74/2000 escluso il periodo di imposta 2011 ( capo 2), 5 d.lgs n. 74/2000 (capo 4) e 10 quater d.lgs n. 74/200 (capo 5), riuniti dal vincolo della continuazione, alla pena di anni 3 mesi 9 di reclusione oltre che, per quanto di interesse in questa sede, alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5, dell interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dell incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, della interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per la durata di anni 3 e della interdizione in perpetuo dall’ufficio di componente di commissione tributaria.
La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 17/01/2023, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo, aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati di cui al capo 1, limitatamente all’anno di imposta 2011, e di cui al capo 2, limitatamente all’anno di imposta 2012, e aveva rideterminato la pena in ordine alle residue imputazioni in anni 2 e mesi 6 di reclusione e confermato nel resto la sentenza di primo grado.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 21/11/2023, aveva annullato tale ultima sentenza limitatamente alla condanna in ordine al residuo reato di cui al capo 2 di imputazione per essere lo stesso estinto per prescrizione e annullato con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia limitatamente alla determinazione della pena residua principale e alla determinazione della durata delle pene accessorie e aveva dichiarato inammissibile nel resto il ricorso di COGNOME. La Corte, a tale ultimo proposito, aveva rilevato che il provvedimento impugnato con motivazione contraddittoria, a fronte della parziale riforma della sentenza di primo grado per intervenuta prescrizione dei capi indicati, aveva omesso di rideterminare la durata delle pene accessorie irrogate lasciandole invariate. Con tale sentenza la Corte di Cassazione ha dichiarato definitiva la affermazione della responsabilità penale di NOME COGNOME in ordine alla contestazione di cui al capo 1 limitatamente all’anno di imposta 2012
La Corte d’appello di Brescia, decidendo in sede di rinvio, con sentenza del 7 giugno 2024, ha rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME in anni 2 e mesi 5 di reclusione e rideterminato la durata delle pene accessorie temporanee di cui all’art. 12 d.lgs n. 74/2000 in anni 2 .
L’ imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, formulando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, NOME ha dedotto la violazione di legge in relazione all’omessa revoca della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per superamento dei limiti dettati dall’art. 29 cod. pen. o, in subordine, alla omessa rideterminazione della pena ex art. 12 d.lgs n. 74/2000. Il difensore ricorda che ai sensi dell’art. 29 cod. pen. l’interdizione dai pubblici uffici della durata di a 5 segue alla condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a anni 3. Nel caso di specie, rideterminando la pena principale in anni 2 mesi 5 di reclusione, la Corte d’appello avrebbe dovuto revocare la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici. Ove invece avesse ritenuto applicabile l’art. 12 comma 2 d.lgs n. 74/2000, il quale prevede che in caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 8 si applica la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici p un periodo non inferiore ad 1 anno e non superiore a 3 anni, la durata avrebbe dovuto essere rideterminata e parametrata alla stessa stregua delle altre pene accessorie in anni 2.
2.2. Con il secondo motivo, ha censurato l’omessa in motivazione in merito alla determinazione della pena principale in anni 2 e mesi 5 di reclusione.
2.3. Con il terzo motivo ha chiesto la pronuncia della sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di cui al capo 1 con riferimento all’anno di imposta 2012. Il difensore osserva che la Corte di Cassazione, accogliendo il terzo motivo del ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia e annullando con rinvio limitatamente alla determinazione della residua nella principale e alla determinazione della durata delle pene accessorie, aveva dichiarato definitiva ex arti. 624 cod. proc. pen. l’affermazione della penale responsabilità di COGNOME nn ordine alla contestazione di cui al capo 1) limitatamente all’anno d’imposta 2012. Tale pronuncia secondo il difensore sarebbe affetta da errore di fatto in quanto nelle more della pronuncia della Suprema Corte era intervenuta la prescrizione anche del residuo reato di cui al capo 1 con riferimento all’anno d’imposta 2012.
Il Procuratore Generale, in persona del sostituto NOME COGNOME ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
I difensori dell’imputato hanno depositato memoria con cui hanno insistito per l’accoglimento del terzo motivo di ricorso.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il primo e il secondo motivo, attinenti al trattamento sanzionatorio, sono inammissibili per difetto di specificità e, comunque, manifestamente infondati.
6.1.La Corte di Appello, uniformandosi al dictum della sentenza rescindente e alla prescrizione di determinare la residua pena principale, ha espunto la pena relativa ai reati prescritti, quello già dichiarato tale dalla stessa Corte d’Appello cui alla imputazione sub capo 1), annualità 2011, e quello dichiarato estinto dalla Corte di Cassazione di cui all’imputazione sub capo 2), annualità 2012 e ha ritenuto di applicare la pena già determinata con la sentenza parzialmente annullata per i reati non prescritti, condividendo le ragioni giustificative dell determinazione a suo tempo espresse.
La censura di contro, nel dolersi della mancata motivazione in ordine alla rideterminazione della pena è meramente generica e assertiva e non si confronta in maniera adeguata con le ragioni individuate dalla corte territoriale.
6.2. La Corte di Appello, in ordine alle pene accessorie temporanee previste dall’art. 12. d. Igs. 74/2000, ne ha rideterminato la durata in anni 2, ricompresa nella forbice edittale prevista dall’anzidetta norma. La durata è stata parametrata alla pena principale ai sensi dell’art. 37 cod. pen., facendo, dunque, applicazione del criterio normativamente previsto.
Il ricorrente in maniera impropria richiama la disciplina del codice penale, posto che le pene accessorie conseguenti alla condanna per reati tributari sono previste e regolate dal solo art. 12 del D.Lgs. n. 74 del 2000, norma da considerarsi speciale rispetto all’art. 29 cod. pen. (Sez. F, n. 35729 dei 01/08/2013, Agrama Rv. 256582 – 01) e non tiene conto che la durata delle pene accessorie temporanee previste dall’art. 12 del d.lgs n. 74/2000, conseguenti alla condanna per reati tributari, deve essere dal giudice uniformata, ai sensi dell’art. 37 cod. pen., a quella della pena principale inflitta ex plurimis Sez. 3,n. 8041 del 23/01/2018, COGNOME, Rv. 272510 – 01)
Il terzo motivo’ con cui si chiede la declaratoria di estinzione del reato di cui al capo 2) per prescrizione è inammissibile.
La Corte Cassazione, con la sentenza rescindente, GLYPH ha dichiarato la definitività della affermazione della responsabilità in ordine al reato di cui al capo 1) limitatamente all’anno di imposta 2012. Il termine di prescrizione, essendo stato dichiarato inammissibile il ricorso con riferimento a tale capo di imputazione,
si è arrestato alla data della pronuncia della sentenza della Corte d’Appello di Brescia, sicché non può oggi rilevarsi la prescrizione eventualmente maturata prima di quella data. Deve, infatti, trovare applicazione il principio per cui, caso di sentenza di condanna riguardante più reati ascritti allo stesso imputato, la proposizione di un motivo di ricorso con cui si deduca l’errore di calcolo nella determinazione della pena finale, conseguente alla mancata eliminazione della pena relativa ad alcuni segmenti della condotta illecita dichiarati estinti pe prescrizione, non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza con riferimento ai reati per i quali i restanti motivi di ricorso siano inammissibili, sta l’autonomia del rapporto processuale inerente a ciascun capo della sentenza” (Sez. 2, Sentenza n. 22365 del 24/03/2023). L’annullamento parziale con rinvio disposto dalla Corte di cassazione determina la formazione del giudicato sui capi e sui punti della sentenza non annullati, dovendosi intendere per “punto” qualsiasi statuizione avente un’autonomia giuridico-concettuale, non consistente in un mero passaggio argomentativo, la cui individuazione spetta, in concreto, al giudice di legittimità in sede rescindente, che delinea il discrimine fra ciò che è oggetto di annullamento e ciò che non lo è (Sez. 3, Sentenza n. 30805 del 15/01/2024).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.