Pene accessorie: quando il ricorso è inammissibile
Il tema delle pene accessorie e della loro corretta applicazione è spesso oggetto di dibattito nelle aule di giustizia. Tuttavia, esistono limiti procedurali invalicabili per chi intende contestare la durata di tali sanzioni davanti alla Suprema Corte, specialmente se tali questioni non sono state sollevate nei gradi di giudizio precedenti.
Il principio di devoluzione e le pene accessorie
Il processo penale italiano è retto dal principio di devoluzione, il quale stabilisce che il giudice di appello ha cognizione del caso limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. Se una questione, come la durata delle pene accessorie, non viene sollevata nel ricorso in appello, essa non entra a far parte del perimetro decisionale del giudice di secondo grado. Di conseguenza, tale omissione da parte della difesa preclude la possibilità di sollevare la medesima questione in sede di legittimità.
Il perimetro del giudizio di appello
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il controllo sulla motivazione non possa estendersi a temi che non hanno formato oggetto del contraddittorio nel grado precedente. Il giudice di appello non commette alcun errore se omette di pronunciarsi su punti che non gli sono stati devoluti dalle parti.
La decisione della Suprema Corte sulle pene accessorie
Nella sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha affrontato il ricorso di un cittadino che contestava la mancanza di motivazione sulla durata delle sanzioni accessorie. Gli Ermellini hanno rilevato che il motivo era manifestamente infondato proprio perché la doglianza non era stata presentata in appello. La Corte ha chiarito che il giudice di secondo grado non può essere censurato per non aver motivato su un punto che non gli è stato sottoposto.
L’eccezione della pena illegale
L’unica eccezione a questa regola riguarda l’illegalità della pena, ovvero quando la sanzione inflitta è palesemente al di fuori dei limiti edittali previsti dalla legge. In tali casi, la questione può essere rilevata d’ufficio o dedotta per la prima volta in Cassazione. Tuttavia, nel caso di specie, non è stata prospettata alcuna illegalità, rendendo il ricorso privo di fondamento giuridico.
Le motivazioni
La Corte ha basato la propria decisione sulla natura del ricorso per cassazione, che è un mezzo di impugnazione a critica vincolata. Le motivazioni del rigetto risiedono nell’applicazione rigorosa dell’articolo 606 del codice di procedura penale, interpretato alla luce del principio per cui non possono essere dedotte in Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciarsi perché non devolute alla sua cognizione. Poiché il ricorrente non ha prospettato l’applicazione di una pena illegale, ma solo una carenza motivazionale su un punto non contestato in precedenza, il ricorso è stato giudicato inammissibile.
Le conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze dirette e onerose per il ricorrente. Oltre al rigetto del ricorso, la legge prevede la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma equitativa in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, l’importo è stato fissato in tremila euro. Questa pronuncia conferma che la strategia difensiva deve essere completa e tempestiva sin dal secondo grado di giudizio. La mancata contestazione di un elemento della sentenza in sede di appello rende tale statuizione definitiva e non più attaccabile davanti alla Corte di Cassazione.
Si può contestare la durata delle pene accessorie direttamente in Cassazione?
No, se la questione non è stata sollevata nel ricorso in appello, il motivo è inammissibile a meno che non si tratti di una pena illegale.
Cosa si intende per principio di devoluzione nel processo penale?
Si tratta della regola per cui il giudice di appello decide solo sui punti della sentenza specificamente indicati nei motivi di impugnazione.
Quali sono i rischi di presentare un ricorso inammissibile?
Il ricorrente rischia la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria che può arrivare a diverse migliaia di euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42717 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42717 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da COGNOME NOME risulta inammissibile per manifesta infondatezza del motivo che, peraltro, non risulta proposto in sede di ricorso in appello.
Il motivo, dell’assenza di motivazione per la durata delle pene accessorie, non risulta proposto in appello: «Non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbi correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione» (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 – dep. 21/03/2017, Bolognese, Rv. 26974501).
Non viene neanche prospettata una pena illegale.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
01 ot+ Così deciso il 2023