Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32254 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32254 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Tarvisio (Ud) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/5/2023 della Corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23/5/2023, la Corte di appello di Trieste confermava la pronuncia emessa il 5/10/2018 dal Tribunale di Udine, con la quale NOME COGNOME era stato giudicato colpevole del delitto di cui all’art. 10, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
violazione dell’art. 429, comma 2, cod proc. pen.; nullità derivata dalla sentenza di primo grado. La Corte di appello avrebbe erroneamente rigettato l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per nullità del decreto di rinvio
a giudizio, a sua volta dovuta a genericità ed indeterminatezza del capo di imputazione, con conseguente lesione del diritto di difesa. Al ricorrente, infatti, sarebbe stata mossa una contestazione alternativa (“occultava o distruggeva”), riguardante due condotte talmente distinte da integrare fattispecie di reato di differente natura (l’una permanente, l’altra istantanea), con ogni effetto anche in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione. Questa imputazione alternativa, che mai sarebbe stata superata dal Pubblico Ministero, sarebbe dunque illegittima, avendo prodotto nella contestazione un evidente deficit di chiarezza, senza consentire al ricorrente di predisporre una difesa diretta e calibrata;
inosservanza o erronea applicazione dell’art. 10 contestato; carenza dei presupposti di legge. Premesso che il delitto richiederebbe la previa istituzione della documentazione contabile, che non potrebbe esser provata con la sola produzione di fatture da parte di terzi, si evidenzia che il primo elemento non avrebbe costituito oggetto di riscontro, al pari delle condotte di distruzione o di occultamento, sulle quali l’istruttoria non avrebbe fornito alcun dato certo. Con riguardo, poi, all’elemento soggettivo del reato, nei termini del dolo specifico di evasione, il ricorso evidenzia che la mancata esibizione dei documenti contabili sarebbe dovuta soltanto a cause di forza maggiore non imputabili al NOME, con evidente elisione della colpevolezza. In particolare, gran parte del materiale sarebbe stato conservato nella ex casa familiare, nelle more assegnata alla coniuge separata, con la quale, peraltro, i rapporti sarebbero pessimi e costellati da procedimenti penali; ebbene, in questo luogo la polizia tributaria non si sarebbe mai recata, nonostante le indicazioni fornite dallo stesso ricorrente. Diversamente, un simile accesso sarebbe stato eseguito dalla polizia giudiziaria nel procedimento – ancora a carico del COGNOME – per il delitto di cui all’art. 570 cod. pe nell’occasione, sarebbero stati sequestrati apparecchi informatici riconducibili all’imputato, che tuttavia la Guardia di RAGIONE_SOCIALE non avrebbe mai esaminato, nel giudizio in corso, pur a fronte di adeguate sollecitazioni da parte dell’interessato (come riferito dal teste COGNOME); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
violazione dell’art. 12, d. Igs. n. 74 del 2000. La Corte di appello avrebbe determinato la durata delle pene accessorie di cui all’art. 12 citato ai sensi dell’art. 37 cod. pen., ossia ancorandola alla misura della pena principale; tale lettura, tuttavia, sarebbe errata, come peraltro già affermato da questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato limitatamente all’ultima censura.
Il primo motivo, che contesta il rigetto dell’eccezione di nullità della pronuncia di primo grado per nullità del decreto di rinvio a giudizio, quest’ultima
dovuta ad indeterminatezza e genericità del capo di imputazione, non merita accoglimento; la Corte di appello, pronunciandosi sulla questione, ha steso infatti una motivazione del tutto solida ed adeguata, che non può essere qui censurata.
4.1. In particolare, la sentenza ha ribadito quanto già affermato dal primo Giudice, che aveva sottolineato la legittimità della contestazione alternativa che, in sé, non costituisce fonte di lesione delle prerogative difensive. Come più volte sostenuto da questa Corte, infatti, in presenza di una condotta dell’imputato tale da richiedere un approfondimento dell’attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti, è legittima la contestazione, nel decreto che dispone il giudizio, di imputazioni alternative, costituite dall’indicazione di più reati o di f alternativi, in quanto tale metodo, ponendo l’imputato nella condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattit processuale, risponde ad un’esigenza della difesa (Sez. 3, n. 3, n. 46880 dell’11/7/2023, COGNOME, Rv. 285378; in precedenza, tra le molte, Sez. 1, n. 2112 del 22/11/2007, COGNOME, Rv. 238636). La sentenza, peraltro, ha precisato che l’istruttoria aveva di fatto “sciolto” il nodo dell’alternanza, accertando che nel caso di specie si era verificata una condotta di occultamento.
4.2. Sotto altro profilo, poi, la Corte evidenzia che la genericità e l’indeterminatezza del capo di imputazione rilevano (con le previste sanzioni processuali) nella misura in cui costituiscono un effettivo ostacolo ad un adeguato esercizio del diritto di difesa, impedendo di predisporre un’efficace strategia proprio a causa dell’oscurità della contestazione mossa; ebbene, una simile ipotesi è dedotta nel caso di specie con un’affermazione del tutto generica, sul presupposto – invero indirnostrato – che il ricorrente non avrebbe potuto predisporre una difesa “studiata, ipotizzata, diretta e calibrata”.
Anche l’ampio secondo motivo di ricorso, in punto di responsabilità, risulta manifestamente infondato; non appare censurabile, infatti, la motivazione resa dalla Corte d’appello sulle varie questioni sollevate, peraltro di identico tenore di quelle oggetto della presente impugnazione.
5.1. In particolare, quanto alla dedotta mancanza di prova circa l’effettiva istituzione della documentazione contabile in oggetto, la sentenza ha evidenziato, per un verso, che era stato lo stesso imputato a dichiarare di aver fatturato ogni lavoro svolto con la propria ditta individuale, e, per altro verso, che la circostanza aveva trovato conferma nelle fatture – emesse dallo stesso – che i destinatari delle prestazioni avevano presentato in richieste di detrazioni fiscali o di agevolazioni varie; questi avevano risposto ai questionari inviati dalla Guardia di RAGIONE_SOCIALE, ed avevano così prodotto la copia delle fatture in loro possesso. Ebbene, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, questo accertamento risulta sufficiente a provare la tenuta delle scritture contabili, in linea con la costante
giurisprudenza secondo cui in tema di reati tributari, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell’atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell’altra copia presso l’emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento (tra le altre, Sez. 3, n. 41683 del 2/3/2018, Vitali, Rv. 274862).
5.2. In ordine, poi, alla forza maggiore che avrebbe impedito al ricorrente di produrre la documentazione, la Corte osserva che la motivazione della sentenza risulta ancora del tutto adeguata e non meritevole di censura. In particolare: a) quanto ai documenti rinvenuti presso l’ex abitazione familiare (nel corso di una perquisizione relativa al delitto di cui all’art. 570 cod. pen.), il maresciallo COGNOME della Guardia RAGIONE_SOCIALE aveva riferito che – da informazioni ricevute dai propri colleghi – erano state sequestrate soltanto alcune fatture, peraltro già presenti tra quelle reperite presso i clienti; b) quanto al contenuto di un computer sequestrato nello stesso contesto (asseritamente mai più restituito), il ricorrente non aveva dimostrato di averne chiesto copia, come sarebbe stato suo diritto; c) quanto all’intera documentazione, lo stesso COGNOME aveva dichiarato di aver fatturato ogni prestazione, poi consegnando le relative fatture al proprio commercialista, del quale, tuttavia, non aveva indicato il nome. Il ricorrente, peraltro, non aveva recuperato alcuna documentazione presso lo stesso professionista.
5.3. Con questa ampia e solida motivazione, ancorata ad oggettive risultanze di merito che non possono essere qui contestate, la Corte di appello ha quindi recisamente escluso ogni ipotesi di forza maggiore, evidenziando che le giustificazioni offerte dall’imputato quanto alla sorte della documentazione non avevano trovato alcun riscontro.
5.4. In ordine, poi, al dolo specifico di evasione, questo è stato desunto dal complesso degli elementi appena richiamati, dai quali è stata adeguatamente ricavata una condotta di occultamento della documentazione contabile il cui unico fine doveva esser rinvenuto nella volontà di evasione.
Le prime due censure, pertanto, risultano inammissibili.
Il terzo motivo di ricorso, per contro, è fondato.
6.1. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado anche quanto alla durata delle pene accessorie, che era stata ancorata a quella della pena principale ai sensi dell’art. 37 cod. pen.
6.2. Ebbene, proprio con riguardo all’art. 12, d. Igs. n. 74 del 2000, questa Corte ha affermato – anche a Sezioni Unite – che la durata delle pene accessorie per le quali è previsto un limite minimo e massimo deve essere determinata in concreto, con adeguata motivazione, sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 133 cod. pen., dovendo escludersi la necessaria correlazione con quella della pena principale (Sez. U, n. 28910 del 28/2/2019, Suraci, Rv. 276286; tra le altre,
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successivamente, Sez. 3, n. 41061 del 20/6/2019, COGNOME, Rv. 277972; Sez. 3, n. 37312 del 10/7/2023, COGNOME; Sez. 3, n. 29 del 30/11/2022, COGNOME, non massimate). Tanto premesso, la Corte di appello non ha fatto corretta applicazione di questo principio, sostenendo sic et simpliciter la tesi della commisurazione della durata delle pene accessorie a quella della pena principale, senza alcuna valutazione dei citati indici di cui all’art. 133 cod. pen.; la sentenza, pertanto, dev essere annullata con rinvio limitatamente a questo punto, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso e definitiva l’affermazione di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Visto l’art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2024
Depositata in Cancelleria