Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7513 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7513 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
TERZA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
Motivazione Semplificata
SENTENZA
Sul ricorso presentato da COGNOME NOME nato a Genova il 24/02/1984, avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 17/04/2024
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, in persona della D.ssa NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17/04/2024 la Corte di appello di Genova rideterminava, sull’accordo delle parti ai sensi dell’articolo 599bis cod. proc. pen., la pena inflitta ad NOME COGNOME con sentenza del Tribunale di Genova del 14/04/2021 per i reati di cui agli artt. 416 cod. pen., 2 d. lgs. 74/2000, in anni 3 e mesi 10 di reclusione.
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alle pene accessorie di cui all’articolo 12 d. lgs. 74/2000, applicate in secondo grado senza motivazione e senza che le stesse facessero parte dell’accordo.
Il ricorso, inizialmente assegnato alla Settima Sezione per l’udienza del 22 novembre 2024, veniva riassegnato alla Terza Sezione trattandosi di procedimento non definibile de plano , in quanto l’impugnazione aveva ad oggetto un capo di sentenza estraneo al concordato di pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei limiti che seguono.
Secondo l’univoca interpretazione di questa Corte (Sez. 6, n. 31358 del 14/06/2011, Navarria, Rv. 250553 – 01), Ł legittima l’applicazione d’ufficio, da parte del giudice d’appello, delle pene accessorie non applicate da quello di primo grado, ancorchØ la cognizione della specifica questione non sia stata devoluta con l’impugnazione del pubblico ministero, in quanto le pene accessorie, ex art. 20 cod. pen., conseguono obbligatoriamente alla condanna come effetti penali (Sez. 2, n. 15806 del 03/03/2017, COGNOME, Rv. 269864 – 01).
La censura dedotta, pertanto, Ł in parte qua infondata.
Quanto alla commisurazione delle pene accessorie, tuttavia, le Sezioni Unite di questa Corte, superando una giurisprudenza di opposto tenore (Sez. 3, n. 8041 del 23/01/2018, Rv. 272510 – 01), hanno stabilito che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, COGNOME, Rv. 276286 – 01; Sez. 3, n. 18879 del 17/04/2024, T., Rv. 286311 – 01). Nel caso di specie, pertanto, la durata delle pene accessorie (per le quali la legge prevede una forbice edittale) doveva costituire oggetto di specifica motivazione, e non lo Ł stata.
La sentenza va pertanto annullata per difetto di motivazione, con rinvio alla Corte di appello di Genova per nuovo giudizio sul punto.
La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Genova.
Così Ł deciso, 07/02/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME