Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8139 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8139 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Nocera Inferiore il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 21/03/2023 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio, limitatamente alla determinazione delle pene accessorie, e che il ricorso sia rigettato nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 marzo 2023, la Corte di appello di Salerno ha riformato la sentenza del 14 febbraio 2022, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di NOME NOME, in relazione al reato di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, a lu
contestato per avere, al fine di evadere le imposte sui redditi, omesso di presentare, essendovi obbligato, la dichiarazione relativa al reddito delle persone fisiche nell’anno 2012, in tal modo evadendo un’imposta pari ad euro 78.590,00, calcolata sulla base dei redditi di impresa percepiti quale socio accomandatario della RAGIONE_SOCIALE. La Corte d’appello, pronunciandosi sull’appello proposto dal pubblico ministero, ha dichiarato l’imputato responsabile del reato a lui ascritto, condannandolo alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre alle sanzioni accessorie indicate dall’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000, con sospensione condizionale.
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si denunciano vizi della motivazione, sul rilievo che la Corte di appello non ha considerato la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen., avendo ritenuto l’accertamento della responsabilità già compiuto dal giudice di primo grado, senza tuttavia tenere conto delle esigenze di immediatezza sottese alla formazione del convincimento, in caso di ribaltamento di una sentenza assolutoria in appello.
2.2. In secondo luogo, si lamenta che la Corte d’appello ha omesso di motivare in relazione al trattamento sanzionatorio e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, non avendo considerato alcun comportamento di segno positivo idoneo ad attenuare il fatto del ricorrente.
2.3. Con una terza censura, si prospetta la violazione di legge, essendo state ritenute applicabili le sanzioni accessorie di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 74 del 2000 senza motivazione circa il quantum, contro i principi enunciati dalla giurisprudenza, secondo cui la durata della pena accessoria va commisurata in base agli indici dell’art. 133 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
1.1. La prima doglianza è inammissibile. Correttamente – a fronte di un appello del pubblico ministero basato sul rilievo di un mero errore di diritto relativo al calcolo della prescrizione – la Corte d’appello ha ritenuto di non rinnovare l’istruttoria dibattimentale, in presenza di un accertamento della responsabilità penale già pienamente effettuato dal giudice di primo grado, sulla base della documentazione in atti e dell’audizione dell’ufficiale della Guardia di Finanza che
aveva proceduto all’accertamento, con analitica indicazione dei redditi e di tutti gli altri elementi rilevanti.
Infatti, non sussiste l’obbligo di rinnovazione della istruttoria dibattimentale nel caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado basata su una diversa interpretazione della fattispecie concreta, alla luce della valutazione logica e complessiva dell’intero compendio probatorio e non sulla base di un diverso apprezzamento della attendibilità di una prova dichiarativa decisiva (ex plurimis, Sez. 3, n. 36905 del 13/10/2020, Rv. 280448; Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Rv. 275133). Inoltre, il giudice d’appello che procede alla reformatio in peius della sentenza assolutoria di primo grado, ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., non è tenuto alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, nel caso in cui si limiti a una diversa valutazione in termini giuridici di circostanze di fatto no controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata (ex plurimis, Sez. 4, n. 31541 del 22/06/2023, Rv. 284860). Più in particolare, nel caso in cui il giudice di appello riformi una sentenza di immediata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, per essersi il reato prescritto non al momento della sentenza di primo grado ma soltanto in appello, condannando l’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, non è tenuto obbligatoriamente alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ma ha facoltà di disporla ai sensi dell’art. 604, comma 6, cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 2, n. 12416 del 19/02/2020, Rv. 279058).
Dal complesso dei principi appena esposti può agevolmente dedursi – ai fini della fattispecie in esame – che il giudice di appello non è tenuto alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. quando riformi una sentenza di immediata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione in presenza di un pieno accertamento della responsabilità penale da parte del giudice di primo grado, perché il proscioglimento non può considerarsi avvenuto «per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa».
1.2. Inammissibile per genericità è il secondo motivo di doglianza, riferito al trattamento sanzionatorio e alle circostanze attenuanti generiche. La difesa – la quale, secondo la narrativa della sentenza non contestata con il ricorso per cassazione, non ha richiesto il riconoscimento di tali circostanze in sede di conclusioni neanche in via subordinata – non evidenzia alcun elemento positivo di giudizio che sarebbe stato pretermesso dalla Corte d’appello; né considera che il trattamento sanzionatorio si è attestato sul minimo edittale.
1.3. Fondato è, invece, il terzo motivo. La Corte di appello non ha determinato durata delle sanzioni accessorie temporanee di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 74 del 2000, ma una tale determinazione in, concreto è resa necessaria dalla non 4-t operatività di una coincidenza di durata 16 ‘ pena accessoria e pena principale, nel
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caso in cui per le pene accessorie sia stabilito un limite minimo e un limite massimo (ex plurimis, Sez. 3, n. 41061 del 20/06/2019, Rv. 277972; Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Rv. 276286 – 01). La lacuna della sentenza di secondo grado può essere colmata direttamente questa Corte, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lettera I), cod. proc. pen., potendosi rideterminare nel minimo le pene accessorie temporanee, sulla base delle statuizioni del giudice di merito, che ha riconosciuto una modesta gravità del fatto, applicando il minimo edittale per la pena principale, con sospensione condizionale.
Da quanto precede consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla durata delle pene accessorie temporanee, che devono essere rideterminate nel minimo edittale, mentre il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla durata delle pene accessorie temporanee, che determina nel minimo edittale. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 29/11/2023