Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45347 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45347 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
NOMECOGNOME
avverso la sentenza del 31/01/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore
AVV_NOTAIO NOME conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 25 ottobre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, su richiesta dell’imputato e con il consenso del Pubblico ministero, applicava, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a NOME COGNOME la pena di anni due e mesi otto di reclusione per il delitto di bancarotta fraudolenta aggravato dal danno patrimoniale di rilevante gravità, per il delitto di cui all’art. 648-ter cod. pen. e per il delitto di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, reati tutti unificati dal vincolo della continuazione. Il Giudice aveva pure applicato le pene accessorie di cui all’ultimo comma dell’art. 216 r.d. n. 267 del 1942 per la durata di anni dieci.
1.1. Avverso detta sentenza l’imputato proponeva, a mezzo del suo difensore, ricorso per cassazione chiedendone l’annullamento ed articolando un unico motivo con il quale, premettendo che la applicazione delle pene accessorie non aveva costituito oggetto dell’accordo tra imputato e Pubblico ministero, denunciava la carenza di motivazione in ordine alla durata delle pene accessorie sopra indicate, fissata in anni dieci – ossia nella misura massima – sulla base di un generico riferimento, oltre che alla entità del passivo fallimentare, alla gravità delle plurime condotte tenute, senza nulla specificare al riguardo, omettendo di indicare gli elementi dai quali era stata desunta la gravità del reato.
1.2. La Corte di Cassazione, con sentenza n..34524/2022, emessa dalla Quinta sezione in data 6 giugno 2022, riteneva il ricorso fondato; in particolare, osservava che la durata delle pene accessorie non era stata concordata tra le parti, ma era stata determinata dal Giudice in misura pari a quella massima.
Al riguardo richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di pene accessorie, che nel caso in cui la durata di queste sia determinata in misura superiore alla media edittale, è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall’art. 133 cod. pen., valutati e apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019, dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788, che ha annullato una sentenza di patteggiamento per bancarotta fraudolenta, nella parte in cui il giudice aveva irrogato le pene accessorie di cui all’art. 216, ultimo comma,
legge fall., nel massimo edittale, motivando genericamente sulla gravità del danno e sull’entità delle condotte distrattive).
1.3. Nel caso di specie il Giudice per 1E? indagini preliminari aveva fatto generico riferimento alla gravità delle plurime condotte delittuose tenute dall’imputato ed alla entità dello stato passivo fallimentare. Peraltro, in tema di reati fallimentari, ai fini dell’applicazione delle circostanze di cui all’art. 219 de legge fallimentare, la valutazione del danno va effettuata con riferimento non all’entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo – ben potendo tali dati dipendere da fattori non imputabili al condannato -, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta; ne consegue che il giudizio relativo alla particolare tenuità – o gravità – del fatto non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, né a singole operazioni commerciali o speculative dell’imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione (non percentuale, ma globale), che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 1 12087 del 10/10/2000, COGNOME Muni, Rv. 217403).
Inoltre, il dovere di fornire una specifica motivazione, ove la durata delle pene accessorie fallimentari sia determinata in misura superiore alla media edittale, è ancor più pregnante laddove sussista divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo (Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, dep. 2021, Maddem, Rv. 280668), come nel caso di specie, in cui la pena è stata determinata partendo da una pena base di anni quattro di reclusione, inferiore alla media edittale.
1.4. Pertanto, la sentenza impugnata veniva annullata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari (vedi Sez. 6, n. 16508 del 27/05/2020, Condò, Rv. 278962) con rinvio al Tribunale di Genova per nuovo giudizio sul punto.
1.5. Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del ri T, NIT un Tribunale di Genova, giudicando in sede di rinviò”,«Festa di NOME – COGNOME Q con il consenso del Pubblico ministero ha applicato all’imputato la pena di anni due e mesi otto di reclusione e lo ha dichiarato inabilitato all’esercizio di
un’impresa commerciale e incapace a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni cinque. C,Drtr, rti,, COGNOME si i., Kt e,q COGNOME TARGA_VEICOLO tlì”TARGA_VEICOLO · COGNOME I
Avverso la menzionata sentenza NOME AVV_NOTAIO, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art.173 disp. att, cod. proc. pen., insistendo pe annullamento della stessa.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art.624 del codice di rito rispetto alla dichiarazione di penale responsabilità ed alla quantificazione della pena per i reati di cui ai capi 1) e 2).
2.2. Con il secondo deduce, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art.627 cod. proc. pen, rispetto alla quantificazione delle pene accessorie di cui all’art.216 R.d. 267/1942 non avendo il Giudice del rinvio tenuto conto del comportamento dell’imputato nel quantificare le pene accessorie.
2.3. Infine, con il terzo motivo il ricorrente chiede in ogni caso la correzione della sentenza impugnata con riferimento alla durata delle pene accessorie indicata nel dispositivo della sentenza in anni cinque, nonostante nel dispositivo letto in udienza (così come nella parte motiva della decisione) la stessa fosse stata quantificata in anni quattro.
Alla udienza di discussione le parti hanno concluso nei termini sopra indicati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è solo parzialmente fondato.
Anzitutto, con riferimento al primo motivo, va evidenziato che l’annullamento disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n.34524/2022 ha riguardato soltanto la durata delle pene accessorie, di talché sul profilo della penale responsabilità e del trattamento sanzionatorio si era ormai formato il giudicato, con la conseguenza che il giudice del rinvio non doveva applicare nuovamente la pena principale concordata stante anche il divieto di un secondo giudizio previsto dall’art. 649 cod. proc. pen.
Per tale ragione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla ripetizione dell’applicazione della pena principale concordata, atteso che essa era stata già oggetto della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova in data 25 ottobre 2021.
Il secondo motivo, invece, risulta infondato; invero, la durata delle pene accessorie è stata fissata (nel dispositivo letto in udienza e nella parte motiva della decisione) nella misura di quattro anni tenuto conto degli elementi favorevoli come il COGNOME buon comportamento processuale dell’imputato (ed in particolare dell’accordo transattivo con la procedura fallimentare) nonché di quelli negativi come la gravità delle plurime condotte delittuose tenute, COGNOME con particolare riferimento alla entità delle varie distrazioni e del rilevantissirno ammontare del debito della società fallita . Devono quindi escludersi le violazioni di legge e di motivazione lamentate dal ricorrente poiché, come visto, il Giudice del rinvio ha tenuto conto non soltanto della entità del passivo, ma anche degli elementi positivi adempiendo, in modo non manifestamente illogico, il relativo obbligo motivazionale.
Pertanto, il ricorrente -pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione – suggerisce una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali coerentemente valutati dal giudice del rinvio ai fini della durata delle pene accessorie.
Infine deve essere accolta la richiesta di correzione della sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 130 cod. proc. pen., rispetto alla durata delle pene accessorie poiché effettivamente sussiste il lamentato contrasto tra il dispositivo letto in udienza (che riporta la durata di quattro anni) e quello della sentenza non contestuale (che, invece, indica la durata di cinque anni).
4.1. Al riguardo deve ricordarsi che, in caso di contrasto tra il dispositivo letto in udienza ed il dispositivo contenuto nella sentenza non contestuale, occorre dare prevalenza al primo in quanto esso è immediata espressione della volontà di decisione del giudice (ex multis: Sez. 6, n. 7980 dell’1/02/2017, COGNOME, Rv. 269375 – 01; Sez. 6, n. 19851 del 13/4/2016, P.G. in proc. Mucci, Rv. 267177 01).
In conclusione il ricorso deve essere accolto nei limiti sopra indicati con il rigetto del motivo riguardante la durata delle pene accessorie.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ripetizione dell’applicazione della pena principale concordata già oggetto della sentenza del 25.10.2021. Rigetta il ricorso nel resto. Dispone la correzione della sentenza impugnata nel senso che, laddove nel dispositivo della sentenza-documento la durata delle pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa viene individuata in “anni 5”, essa deve intendersi individuata in “anni 4”. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.