Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40751 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40751 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAPITANIO NOME nato a CHIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugn limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari.
Il difensore dell’imputato ha inoltrato conclusioni scritte, in replica a quelle del Pro Generale, con cui ha chiesto l’applicazione delle sanzioni sostitutive di cui all’ art. 20 pen..
Ritenuto in fatto
1.La sentenza impugnata è della Corte d’appello di Reggio Calabria del 27 febbraio 2024, che ha confermato quella di primo grado nei confronti di COGNOME NOME, dichiarata colpevol del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, commesso in qualità
amministratore unico, fino al mese di dicembre 2009, della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita dal Tribunale di Palmi con sentenza del 8 febbraio 2013, c l’applicazione delle pene principali ed accessorie fallimentari; l’imputata è stata assolta, giudizio di primo grado, dall’imputazione di bancarotta fraudolenta documentale.
2.11 ricorso per cassazione si è affidato a quattro motivi, qui richiamati nei limiti d necessità di cui all’art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen..
2.1.11 primo motivo ha denunciato nullità della sentenza impugnata per mancato rispetto del termine a comparire previsto per il giudizio di appello, da ritenersi di 40 giorni.
2.2.11 secondo motivo ha dedotto il vizio di inosservanza della legge penale, in relazione mancata riqualificazione dell’imputazione in quella di bancarotta preferenziale, perché, co dichiarato dall’imputata stessa in sede d’interrogatorio, le risorse imprenditoriali eran utilizzate per retribuire i lavoratori dipendenti.
2.3.11 terzo motivo si è soffermato sul vizio della motivazione della sentenza della Cort merito in relazione alla mancata esclusione della recidiva semplice, a cagione dell’insussiste di precedenti penali a carico dell’imputata prima della commissione del reato oggetto d processo.
2.4.11 quarto motivo ha lamentato vizio di motivazione in ordine alla mancata rideterminazion della durata delle pene accessorie fallimentari inflitte in primo grado, che avrebbe do essere modulata ai sensi dell’art. 133 cod. pen..
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato limitatamente alla questione della durata delle pene accessorie fallime mentre deve essere respinto nel resto.
1.11 primo motivo è manifestamente infondato.
Come esattamente rilevato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni, le Sezioni Unite d questa Corte (udienza del 27 giugno 2024, non ancora depositata) hanno risolto il contrast giurisprudenziale di cui si discetta nel ricorso, affermando il principio in virtù del quale disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, l d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile ai soli giudizi d’impugnaz introdotti a far data dal 1 luglio 2024.
1.1.E tanto si riverbera, per quanto occorrer possa, sull’inammissibilità e manif infondatezza della richiesta di applicazione delle pene sostitutive di cui all’art. 20 bis co peraltro integrante motivo nuovo, avulso e sganciato da quelli principali (sez.6, n. 36206
30/09/2020, Tobi, Rv. 280294), per di più inoltrato in violazione dell’art. 585 commi 4 e 5 proc. pen., che prevede che i motivi aggiunti possano essere presentati, a pena di decadenza nel termine anticipatorio, ma perentorio, di 15 giorni liberi prima della udienza di discu e, comunque, geneticamente prospettato contra legem, dal momento che l’istanza di applicazione delle pene sostitutive non può essere formalizzata per la prima volta dinanzi a Suprema Corte di Cassazione, essa evidentemente esulando dai limiti dei poteri di intervento del giudice di legittimità; ed invero, a norma dell’art. 95 del D. Lgs. n. 150 del 202 riforma Cartabia), il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito d procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del presen decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Cap della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Parimen sensi della disciplina transitoria contenuta nel citato art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 1 richiesta avrebbe dovuto e potuto essere avanzata al giudice di appello, da formulare no necessariamente con l’atto di gravame o in sede di “motivi nuovi” ex art. 585, comma 4, cod proc. pen., ma quantomeno, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione d’appello (ex multis, sez. 4 n. 4934 del 23/01/2024, COGNOME, Rv. 285751), a prescindere, evidentemente, dalla determinazione del termine di comparizione per il giudizio di appello 20 o in 40 giorni.
2.11 secondo motivo è generico e manifestamente infondato.
2.1.11 motivo è rubricato con riferimento alla violazione di legge penale, ma in verità in una pretesa carenza di motivazione, perché, nel tessuto espositivo, riguarda non l’errone sussunzione della condotta posta in essere dall’imputata nel paradigma della norma incriminatrice, ma un’ipotesi di una inesatta ricostruzione della vicenda alla quale la no stata applicata (sez.5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv.268404).
2.2.Va allora premesso che – come si evince dalla motivazione delle sentenze di merito, l quali, in doppia conforme, costituiscono un unico impianto argomentativo – il drenaggio cospicue risorse di liquidità, attraverso prelievi per contanti dai conti correnti socie verificato nel periodo nel quale l’imputata rivestiva la qualifica di amministratore unic fallita e si è rivelato carente di giustificazione, sia perché all’atto del trasferimento d societarie da parte della prevenuta in capo a tale COGNOME Salvatore l’attività caratteri dell’impresa era cessata ed i dipendenti erano già stati licenziati, sia perché alcuna pro stata fornita in ordine al preteso pagamento degli stipendi dei lavoratori subordi circostanza, quest’ultima, labialmente sostenuta dalla medesima in sede d’interrogatorio nel fase delle indagini preliminari, ma rimasta nel proseguo del tutto priva di riscontri, che el ha fornito (pag.3 sent. di primo grado, pagg. 5-6 sentenza di secondo grado); ed anch l’assunta, mancata insinuazione al passivo degli ex dipendenti non è stata documentata
attraverso le necessarie allegazioni all’atto di ricorso (sez.6, n. 45036 del 02/12/ Damiano, Rv. 249035; sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, COGNOME, Rv. 256723).
2.3.In definitiva, le deduzioni difensive non si confrontano, per un verso, con la ratio decidendi dei provvedimenti del doppio grado, piana, logica e convincente e si limitano ad oppor obiezioni assertive ed inconsistenti, fondate sul richiamo di precedente giurisprudenziale f fuoco ed impropriamente invocato con riferimento al caso concreto ivi scrutinato; per al verso trascurano, e si palesano pertanto manifestamente infondate, che in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è costante principio di diritto che la prova della distraz dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla manc dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti (ex multis, sez.5, n. 2732 del 16/12/2021, NOME, Rv. 282652; sez. 5 n. 8260 del 22/09/2015, Aucello Rv. 267710).
3.11 terzo motivo non sfugge ad analoga censura di aspecificità e manifesta infondatezza, dal momento che la sussistenza della recidiva si enuclea dal semplice esame del certificato penal (sentenza del Tribunale di Milano ex art. 444 cod. proc. pen., irrevocabile il 22/06/2011, delitto di indebita compensazione ex art. 10 quater del D. Lgs. n. 74 del 2000, con concessione della sospensione condizionale della pena), come correttamente rimarcato dalla sentenza della Corte territoriale; in data postuma, rispetto alla commissione del reat bancarotta fraudolenta di cui si discetta in questa sede, si colloca l’ordinanza applicativa continuazione tra i delitti oggetto di due pregresse condanne, che non produce, naturalment ed ai fini che ne occupano, alcuna “traslazione nel tempo” del precedente già divenut irrevocabile prima della commissione, in epoca successiva a tale irrevocabilità, del reato de quo.
4.11 quarto motivo è invece fondato.
La sentenza di primo grado, pronunciata il 19 ottobre 2017, ha applicato le pene accessorie e art. 216 ult. co . L.F. nella misura, all’epoca fissa, di dieci anni.
Con sentenza n. 222 del 05/12/2018 – in epoca successiva alla proposizione dell’appello da parte dell’imputata – la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 216 ult. co . citato, nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previst presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qua impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo impo l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». La “sostituzione” della cornice ed operata dalla sentenza n. 222 del 2018, ha determinato l’illegalità delle pene accesso irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che concretamente applicate rientrino comunque nel “nuovo” parametro, posto che il procedimento
di commisurazione si era, all’epoca, basato sull’ “automatismo” di una norma dichiarat incostituzionale (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, COGNOME; Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015 COGNOME; Sez. U. n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, COGNOME., in motivazione).
A fronte di ciò, la Corte di appello era chiamata a rideterminare la durata delle pene accesso fallimentari divenute illegali alla luce di Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276 che hanno stabilito che la durata deve essere determinata in concreto dal giudice del merito base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (cfr. ex nnultis, sez.5, n. 21651 del 03/ Dibilio, n.nn.).
Il giudice di secondo grado, tuttavia, non ha affrontato il profilo critico ed ha rit confermare la durata decennale delle pene ex art. 216 u.c. legge fall., pur avendo peralt l’attuale ricorrente, con uno degli originari motivi di gravame, invocato la rideterminazio in mitius del trattamento sanzionatorio, al quale deve ritenersi connesso il tema della pen accessoria inflitta in primo grado quand’anche non esplicitamente menzionato (sez.3, n. 5164 del 28/04/1997, Nicosìa, Rv. 208632).
Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, mentre il ricorso va riget nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari co rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Reggio Calabr Rigetta nel resto il ricorso.
Così depso in Roma, 02/10/2024
Il con igliere estensore
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Il Presidente
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NOME COGNOME
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tgelo Capu / 9