Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 31944 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31944 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/32/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svcIta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso , riportandosi alla requisitoria già depositata, chiedendo l’annullamento con rinv della sentenza rnpugnata, per nuovo giudizio, limitatamente alle circostanze attenuanti generiche e alle pene accessorie. Rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 341 del 18/11/2021, la Quinta Sezione penale di questa Corte ha annullato con rinvio la sentenza emessa nei confronti di NOME COGNOME il 14 febbraio 2020 dalla Corte di appello di Roma, che, in parziale riforma della sentenza del GUP Tribunale di Roma del 19/12/2018, aveva riAVV_NOTAIOo la pena inflittagli per i delitti di bancarotta patrimoniale e documentale, ad anni tre, mesi uno, giorni dieci di reclusione.
L’imputato, quale amministratore unico fino al 08/09/2011 e, in precedenza, presidente dei Consiglio di Amministrazione della RAGIONE_SOCIALE, società finanziaria ed immobiliare, dichiarata fallita il 30/11/2011, nei due giudizi di merito, era stato ritenuto responsabile (in concorso con NOME COGNOME e NOME COGNOME, componenti dello stesso CdA, i quali poi hanno definito separatamente la loro posizione) del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per aver distratto il patrimonio immobiliare della partecipata “RAGIONE_SOCIALE” – costituito da immobili siti in Formia, Napoli, Anacapri e Campo di Giove – nonché di bancarotta fraudolenta documentale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza rescindente, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, ha annullato con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma, limitatamente alla bancarotta fraudolenta per distrazione, ritenendo assorbito il profilo sanzionatorio; ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto, con la conseguenza del passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., del punto della sentenza relativo all’affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
Investita dei giudizio di rinvio, la Corte di appello di Roma, con sentenza deliberata il 16/02/2023, ha assolto l’imputato dal delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale ed ha conseguentemente rideterminato la pena inflitta a COGNOME in anni due e mesi quattro di reclusione, confermando nel resto.
Avverso l’indicata sentenza GLYPH ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, attraverso il difensore AVV_NOTAIO, articolando i seguenti GLYPH motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per ia motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
4.1. Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 132 cod. pen. per avere il Collegio giudicante stabilito la pena base per il residuo delitto di bancarotta fraudolenta documentale discostandosi dal minimo edittale, in assenza di motivazione.
4.2. Con il secondo motivo denuncia vizio della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche: la Corte d’appello di Roma, nel negare le circostanze innominate, ha richiamato, condividendole, le argomentazioni svolte dal primo Giudice. Tuttavia, il GUP del Tribunale di Roma aveva, a sua volta, fondato detto diniego sulla gravità del fatto, parametrato rispetto alla bancarotta fraudolenta per distrazione, ipotesi di reato dal quale il COGNOME è stato assolto.
4.3. Con i terzo motivo denuncia vizio della motivazione in relazione alla durata delle pene accessorie. La Corte d’appello ha confermato la statuizione del primo Giudice che aveva dichiarato, ai sensi dell’art. 216 ultimo comma L. Fall., COGNOME inabiiitato all’esercizio di imprese commerciali ed incapace ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per anni due. A fronte dell’avvenuta assoluzione dell’imputato dal delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la Corte avrebbe dovuto conseguentemente declinare il calcolo della pena accessoria verso il minimo previsto dalla legge.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME, ha depositato una memoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza con riferimento ai secondo ed al terzo motivo di ricorso (attinenti rispettivamente alle circostanze generiche ed alle pene accessorie), con rigetto nel resto.
La RAGIONE_SOCIALE del ricorrente ha depositato una memoria rubricata “Motivi nuovi” con la quale, ne, riportarsi al ricorso ed insistendo per il suo accoglimento, argomenta ulteriormente in ordine ai motivi n. 2 e 3.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il pr:rno motivo ci ricorso è infondato.
La Corte territoriaie ha determinato la pena base per il delitto di GLYPH bancarotta fraudolenta documentale in anni 3 mesi 6 di reclusione, discostandosi di poco dal minimo edittale.
E’ consolidato il principio per cui non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale ciee deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019 Rv. 276288 – 01).
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Nel caso di specie, la bancarotta fraudolenta documentale appariva già accertata in via definitiva, avendo la Sez. Quinta di questa Corte, nella sentenza rescindente n. 341 del 18/11/2021, dichiarato inammissibile il motivo di ricorso che la difesa di COGNOME aveva avanzato in relazione a detta ipotesi di reato.
Sovvengono allora i chiari indici di gravità del fatto, desumibili dal testo della sentenza di primo grado (pagg. 10,11), laddove si dà atto, oltre che dell’incompletezza delle scritture contabili, e della mancanza del libro giornale relativo agli esercizi 2007-2008 e 2011, anche delle «ulteriori e numerose incongruenze fra scrittura contabili e valori di bilancio»; dell’impossibilità «di dare corso ad ulteriori indagini per le “oggettive difficoltà frapposte dall’azienda”», come attestato dagli ispettori di Banca d’Italia, che avevano anche segnalato la «scarsa collaborazione ricevuta nel corso delle attività loro demandate, così come l’assoluta mancanza di organizzazione amministrativa»; della inattendibilità della denuncia di smarrimento di gran parte della documentazione amministrativa e contabile della società, e della circostanza che parte della documentazione denunciata come smarrita era stata poi rinvenuta presso la sede della società; della circostanza infine che addirittura parte della scarna documentazione consegnata agli ispettori, ad un certo punto non ei a stata più rinvenuta nella stanza ove essi operavano.
Ebbene, conformemente ai principi che governano la subiecta materia, la determinazione della pena base operata dalla Corte territoriale, ponendosi in una fascia «medio bassa» rispetto al regime edittale della pena, non richiedeva una specifica e dettagiiata motivazione da parte del giudice, potendosi desumere il relativo percorso valutativo, alla luce della complessiva ricostruzione dei fatti operata in sede di merito (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949; conf’ Se:. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283).
Il secondo motivo, con il quale la RAGIONE_SOCIALE lamenta vizio della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è fondato.
Coglie infatti nei segno la censura difensiva che lamenta come la Corte territoriale, nel negare ai COGNOME le circostanze innominate, si sia limitata richiamare, condividendola, la motivazione aAVV_NOTAIOata dal primo giudice, senza avvedersi tuttavia del fatto che il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma aveva ancorato il diniego alla gravità dei fatti, facendo specifico riferimento alle distrazioni del patrimonio sociale, integranti il delitto di bancarotta fraudolent patrimoniale (testualmente: «alla luce della gravità dei fatti, in particolare di tutt “movimenti” escooitati per allontanare il patrimonio dalla società, poi dichiarata fallita e, alla luce dell’entità della distrazione»).
Detta motivazone GLYPH si appalesa tuttavia manifestamente illogica, stante l’intervenuta assoluzione del ricorrente, in sede di rinvio, dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniaie per distrazione.
Del pari fondato è il terzo motivo di ricorso, con il quale la RAGIONE_SOCIALE lamenta il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della durata delle pene accessorie ex art. 216 ultimo comma L. Fall..
In particolare, la sentenza impugnata, sul punto, si è limitata a confermare la pronuncia di primo grado, che aveva dichiarato il COGNOME inabilitato all’esercizio di imprese commerciali ed incapace ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per anni due.
Ebbene, secondo il dictum di questa Corte nella sua più autorevole composizione, la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all’art. 133 coi peri. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art, 37 cod. pen. (Sez. Un. n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 – 01),
Nel caso di specie, la Corte di appello è incorsa nel denunciato vizio di mancanza di motivazione, dal momento che, pur a fronte dell’intervenuta assoluzione dell’imputato dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ha omesso di rivalutare la decisione del primo giudice, mancando di effettuare quella concreta valutazione sulla base degli indici ex art. 133 cod. pen., necessaria anche in relazione Mia determinazione delle pene accessorie.
S’impone ; pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, ai sensi dell’art. 623, comnna 1, lett. d), cod. proc. pen. ad altra sezione della Corte di appello di Roma, affinché, libera nell’esito, rinnovi il giudizio nei confront del ricorrente limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla ·dura’,:a delle pene accessorie. Il ricorso va respinto nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alia durata delle pene accessorie con rinvio per nuovo giudizio sui predetti pL:nd ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 22 aprile