Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2729 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2729 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso nel procedimento a carico di NOMECOGNOME nato a Manduria il 18/04/1983;
avverso la sentenza emessa in data 19/03/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa statuizione sulle pene accessorie dell’art. 28 cod. pen. e dell’art. 32 ter cod. pen.;
lette le conclusioni dell’avvocato NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso e, in subordine, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata al fine di determinare il periodo di interdizione e incapacità temporanea.
4-P
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, all’esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato NOME COGNOME colpevole dei reati ascritti ai capi da 7) a 24) e, applicate le attenuanti generiche e la riduzione per il rito, lo ha condannato alla pena di tre anni di reclusione, sostituita con i lavori di pubblica utilità per l’intera durata del condanna, oltre alle spese del procedimento.
Secondo la sentenza impugnata, NOME COGNOME abusando dei poteri e della qualità di carabiniere presso il Nucleo Operativo e Radiomobile di Castelfranco Veneto, in occasione di ispezioni e controlli, avrebbe costretto vari esercenti a consegnargli somme di danaro, minacciando, in caso contrario, di contestare illeciti a fronte del rilievo di imprecisate irregolarità.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso propone ricorso avverso questa sentenza per violazione della legge penale con riferimento all’omessa applicazione delle pene accessorie perpetue dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione di cui all’art. 317 bis cod. pen., in quanto l’imputato è stato condannato per plurimi delitti di concussione.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 25 ottobre 2024, il Procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa statuizione sulle pene accessorie dell’art. 28 cod. pen. e dell’art. 32 ter cod. pen.
Con memoria depositata in data 27 novembre 2024 l’avvocato NOME COGNOME ha depositato memoria di replica, chiedendo l’applicazione della pene accessorie predette con durata temporanea e non perpetua.
Con conclusioni depositate in data 10 dicembre 2024 l’avvocato NOME COGNOME ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso e, in subordine, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata al fine di determinare il periodo di interdizione e di incapacità temporanea.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.
Occorre rilevare, in via preliminare, che il ricorso è ammissibile.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di condanna
emessa all’esito di giudizio abbreviato che abbia omesso di statuire sull’applicazione di una pena accessoria, ove questa non sia di durata fissa e richieda di essere commisurata in base ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., la cui determinazione è rimessa al giudice del merito e non al giudice dell’esecuzione (Sez. 6, n. 46089 del 09/11/2021, COGNOME, Rv. 282399 – 01, fattispecie relativa alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dall’art. 317-bis cod. pen.: conf. Sez. 5, n. 16162 del 17/01/2022, Aragon, Rv. 283013 – 01)
La sentenza di condanna che abbia omesso di applicare una pena accessoria è, del resto, ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica, che del Procuratore generale a norma dell’art. 608 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 47502 del 29/09/2022, COGNOME, Rv. 283754 – 01).
3. Il ricorso è, altresì, fondato.
3.1. La sentenza impugnata ha, infatti, omesso di statuire sulle pene accessorie dell’interdizione dei pubblici uffici prevista dall’art. 317-bis cod. pen. e dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
L’imputato è, infatti, stato condannato per plurimi delitti di concussione e l’applicazione di tali pene consegue di diritto alla condanna per tale delitto.
Posto, tuttavia, che le condotte di reato accertate sono state commesse dal mese di dicembre 2017 al maggio 2018 e, dunque, anteriormente alla modifica dell’art. 317-bis cod. pen. operata dall’art. 1, comma 1, lett. m), della I. 9 gennaio 2019 n. 3, deve essere applicata la disciplina previgente dell’interdizione dai pubblici uffici, quale lex mitior ai sensi dell’art. 2, quarto comma, cod. pen.
L’art. 317-bis cod. pen., in questa formulazione, sanciva che «a condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 319 e 319-ter importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l’interdizione temporanea»].
Posto, inoltre, che l’art. 317-bis cod. pen., in questa formulazione non contemplava l’applicazione dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, nel caso di specie deve essere applicata la disciplina di questa pena accessoria previgente rispetto alla legge c.d. spazza corrotti (che prevedeva, all’art 32-ter cod. pen., questa pena accessoria solo con durata temporanea e in misura variabile da un anno a cinque anni).
3.2. In ragione della pena base irrogata dalla sentenza impugnata, entrambe le pene accessorie devono, dunque, essere determinate in misure temporanea e non già perpetua.
Secondo le Sezioni unite di questa Corte, infatti, ai fini dell’applicazione all’esito del giudizio abbreviato della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici
uffici, deve sempre aversi riguardo alla pena principale irrogata in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata per la scelta del rito e non a quella complessiva risultante dall’aumento della continuazione (Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, COGNOME, Rv. 210980 – 01; conf. ex plurimis: Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, COGNOME, Rv. 270240 – 01).
Nel caso di specie il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Treviso ha determinato la pena base per il più grave delitto di concussione commesso dall’imputato in due anni e otto mesi di reclusione e, dunque, l’interdizione dai pubblici uffici e l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione devono essere applicate all’imputato solo temporaneamente.
3.3. E’, dunque, necessario disporre l’annullamento con rinvio per consentire al giudice di merito l’esercizio della propria valutazione discrezionale sul punto.
In tema di pene accessorie, la durata dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici ex art. 317-bis cod. pen., deve, infatti, essere determinata in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e non mediante il ricorso alla perequazione automatica di cui all’art. 37 cod. pen., anche in caso di applicabilità, ratione temporis, della formulazione dell’art. 317-bis precedente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lett. m), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Sez. 6, n. 19108 del 16/02/2021, F., Rv. 281560 – 01, in motivazione, la Corte ha ritenuto che la determinazione in misura non fissa della pena accessoria consegue all’interpretazione costituzionalmente orientata secondo le indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018; vedi anche Sez. U, n. 28910 del 28/10/2019, COGNOME, Rv. 276286 – 01).
Alla stregua dei rilievi che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Treviso – Ufficio G.i.p. – per nuovo giudizio in ordine alle pene accessorie.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Treviso – Ufficio G.i.p. – per nuovo giudizio in ordine alle pene accessorie.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2024.