Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42601 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42601 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 03/11/2023 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3 novembre 2023, la Corte d’appello di Roma ha riformato la sentenza del 21 marzo 2022, con la quale – per quanto qui rileva – il Tribunale di Roma aveva condannato COGNOME NOME, in relazione al reato di cui all’art. 73 del d.P.R., n. 309 del 1990, per aver, in concorso con altri soggetti, acquistato ed importato sostanza stupefacente del tipo cocaina. La Corte d’appello ha escluso la recidiva inizialmente ritenuta e ridotto la pena alla misura di anni quattro e mesi
quattro di reclusione, ed euro 17.333,00 di multa, in applicazione delle circostanze attenuanti generiche, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Suprema Corte di Cassazione (Sez. 4, n. 22104 del 02/05/2023).
Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione dell’art. 29, comma primo, cod. pen., in ordine alla durata della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Si sostiene che la Corte territoriale h applicato la pena in questione in presenza di una pena inferiore a cinque anni di reclusione (anni quattro e mesi quattro).
2.2. Con un secondo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 32, comma terzo, cod. pen., in ordine all’applicazione della pena accessoria dell’interdizione legale. Questa sarebbe stata applicata pur in presenza di una reclusione in misura non superiore agli anni cinque.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. In proposito va premesso che l’art. 29, primo comma, cod. pen. chiaramente statuisce: «La condanna all’ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l’interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di an cinque». La previsione è espressione di un meccanismo che importa l’applicazione automatica della sanzione accessoria a fronte della condanna ad una determinata pena, in via temporanea o perpetua, secondo un criterio di gravità crescente.
1.2. Considerazioni analoghe valgono in relazione all’art. 32, terzo comma, cod. pen., che dispone: «Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d’interdizione legale». Anche in questo caso opera un automatismo sanzionatorio, secondo il quale la pena accessoria va disposta unicamente una volta superato il limite di reclusione richiesto dalla disposizione.
Il giudice di appello ha inflitto – come visto – una pena finale di anni quattro e mesi quattro di reclusione, oltre alla multa. Con riguardo all’applicazione dell’interdizione dai pubblici uffici, deve dunque rilevarsi che la pena supera nella misura il limite previsto dal secondo periodo dell’art. 29, comma primo, cod. pen., con la conseguenza che essa si sarebbe dovuta applicare in via temporanea e non
perpetua; dunque, nella misura, legalmente stabilita, di cinque anni. Con riguardo, invece, all’applicazione dell’interdizione legale, la stessa deve essere esclusa, in quanto la pena inflitta si pone al di sotto del limite dal richiamato art. 32 cod. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto alla durata della interdizione dei pubblici uffici, che ridetermina in anni cinque, e quanto all’interdizione legale, che elimina.
Così deciso il 26/09/2024