Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 368 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 368 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SASSUOLO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/12/2024 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di rigettare il ricorso; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO
COGNOME, per il ricorrente, che hanno chiesto di accogliere il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 2 luglio 2020, il Tribunale di Modena aveva condannato COGNOME NOME per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta distrattiva, in relazione alla società “RAGIONE_SOCIALE“
fallita il 13 ottobre 2015, nonché per il reato di indebita compensazione (art. 10quater d.lgs. n. 74 del 2000); reati tutti commessi dall’imputato nella qualità di socio e componente del consiglio di amministrazione della fallita e in concorso con COGNOME NOME (mero prestanome, nominato poco prima del fallimento), in ordine al quale si era proceduto separatamente.
Con sentenza pronunziata il 13 dicembre 2024, la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale, dichiarando il non doversi procedere in ordine al reato di indebita compensazione, per intervenuta prescrizione, e rideterminando la pena.
Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale.
Sostiene che la Corte di appello avrebbe valorizzato i medesimi elementi di fatto sia per determinare la pena, in misura superiore al minimo edittale, sia per giustificare il diniego delle attenuanti generiche. Sarebbe inoltre incorsa in un travisamento del fatto, ritenendo che l’imputato non avesse collaborato con il curatore fallimentare né avesse partecipato al processo, quando invece, dagli atti del processo, risulterebbe il contributo fornito dall’imputato all’attività del curato fallimentare, nel corso di una lunga audizione, durante la quale avrebbe prodotto anche un’articolata memoria. Tale travisamento avrebbe anche impedito alla Corte territoriale di valutare adeguatamente il motivo di appello con il quale la difesa aveva chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche, proprio per il comportamento collaborativo e per l’atteggiamento processuale tenuti dall’imputato.
Il mancato riconoscimento delle generiche avrebbe comportato anche un’ingiustificata disparità di trattamento, atteso che al concorrente nel reato, per il quale si era proceduto separatamente, erano state riconosciute le attenuanti generiche proprio in considerazione del comportamento collaborativo da lui tenuto.
2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale.
Sostiene che il giudice di primo grado avrebbe applicato sia la continuazione ex art. 81 cod. pen. che l’art. 219 legge fall., non specificando però se quest’ultima norma venisse applicata per la particolare rilevanza del danno patrimoniale cagionato oppure per la continuazione fallimentare. La difesa avrebbe inutilmente articolato apposito motivo d’appello sul punto, sostenendo che il Tribunale, in ogni caso, sarebbe incorso in una palese nullità. Invero, se avesse ritenuto di applicare l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, avrebbe finito per
applicare una circostanza non contestata. Se invece avesse ritenuto di applicare la continuazione fallimentare, avrebbe finito per applicare due istituti, la continuazione ex art. 81 cod. pen. e quella fallimentare, tra loro palesemente incompatibili.
Sotto altro profilo, lamenta la mancanza di motivazione in ordine all’aumento di pena di sei mesi di reclusione per la bancarotta documentale.
2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale.
Lamenta l’omessa risposta al motivo di appello con il quale la difesa aveva censurato la durata delle pene accessorie fallimentari, acriticamente equiparata dal giudice di primo grado alla durata della pena principale.
AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO hanno depositato una memoria, con la quale hanno chiesto di accogliere il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata, limitatamente al punto delle pene accessorie fallimentari, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, essendo fondato il terzo motivo. Il ricorso, nel resto, deve essere rigettato.
1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Va, invero, ricordato che questa Corte ha costantemente affermato che il giudice può fare riferimento ai medesimi elementi indicativi della gravità del fatto, sia per determinare la pena in misura superiore al minimo, che per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, «ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini s che ciò comporti lesione del principio del “ne bis in idem”» (cfr. Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa, Rv. 257425; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi Rv. 264378; Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, M., Rv. 275904).
Nel resto, va rilevato che la Corte di appello ha reso, in ordine al trattamento sanzionatorio, una motivazione ampia, dando rilievo anche all’entità del danno cagionato e alla mancanza di condotte riparatorie.
Quanto alla mancata collaborazione con il curatore, va rilevato che il ricorrente si limita a rappresentare che l’imputato è stato sentito nel corso di un’audizione e ha prodotto una memoria. Ebbene si tratta di deduzioni generiche, atteso che, da tali circostanze, non si desume che l’imputato abbia fornito un contributo effettivamente rilevante alle attività svolte dal curatore, non limitandosi ad asserzioni utili esclusivamente alla propria difesa. Dalle sentenze di merito,
peraltro, non risulta che l’imputato abbia fornito elementi utili a ricostruire vicende oggetto di processo o comunque abbia fornito un contributo utile alla curatela.
Quanto alla mancata partecipazione al processo, si tratta di un elemento che, di per sé, appare privo di significativa rilevanza. Va, peraltro, rilevato che l’imputato, almeno nel giudizio di appello, celebratosi con la partecipazione delle parti, è risultato effettivamente assente.
Quanto alla censura relativa alla presunta disparità di trattamento, va rilevato che: la posizione del concorrente nel reato, mera “testa di legno”, era ben diversa da quella del COGNOME; il concorrente nel reato aveva patteggiato; non risulta che i due imputati avessero assunto nei confronti della curatela un comportamento sostanzialmente analogo.
1.2. Il secondo motivo è infondato.
Dalla sentenza in atti, invero, emerge con chiarezza che i giudici di primo grado hanno correttamente riferito l’art. 219 legge fall. alla bancarotta documentale, posta “in continuazione fallimentare” con il reato più grave, individuato nella bancarotta distrattiva. Il Tribunale non ha effettuato alcun aumento di pena per la bancarotta documentale, se non quello legato all’art. 219 legge fall. Ha, poi, correttamente applicato la continuazione, ex art. 81 cod. pen., per il reato tributario, in secondo grado risultato estinto. Quanto all’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, va rilevato che la circostanza non era stata contestata e alcun riferimento a essa vi è nella sentenza di primo grado.
Con riferimento alla censura relativa alla mancanza di motivazione in ordine all’aumento di pena di sei mesi di reclusione per la bancarotta documentale, va rilevato che la Corte di appello, nel motivare sul trattamento sanzionatorio, ha speso argomenti (quali la mancata collaborazione con il curatore e la mancanza di qualsiasi condotta riparatoria) che finiscono per riguardare anche la determinazione della pena per la bancarotta documentale. Deve, peraltro, osservarsi che, sul punto, la censura si rivela altresì generica, non avendo il ricorrente illustrato le ragioni per cui un incremento sanzionatorio pari a sei mesi di reclusione, significativamente inferiore alla media edittale, dovrebbe ritenersi incongruo in relazione alla gravità del reato di bancarotta fraudolenta documentale.
1.3. Il terzo motivo è fondato.
La Corte di appello, invero, non ha fornito alcuna risposta al motivo di appello con il quale la difesa aveva censurato, con specifiche argomentazioni, la durata delle pene accessorie fallimentari.
La sentenza impugnata, pertanto, sul punto, deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al punto delle pene accessorie fallimentari, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso, il 10 luglio 2025.