Pene accessorie fallimentari: quando il ricorso è troppo generico
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 36994/2024, ha fornito un’importante lezione sulla specificità richiesta nei motivi di ricorso, in particolare quando si contestano le pene accessorie fallimentari. Questo provvedimento ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: non basta lamentare una decisione sfavorevole, è necessario argomentare in modo concreto e puntuale perché quella decisione sarebbe errata. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia per capire le sue implicazioni pratiche.
I fatti del processo
Il caso ha origine dalla condanna di un imprenditore per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. La Corte d’Appello di Roma aveva confermato la sua colpevolezza, riducendo tuttavia la pena principale a tre anni di reclusione e stabilendo che la durata delle pene accessorie fallimentari previste dall’art. 216 della legge fallimentare fosse della stessa misura.
Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione. È interessante notare che l’unico punto contestato non era la condanna in sé, ma esclusivamente la durata delle pene accessorie, ritenuta eccessiva.
La decisione della Corte di Cassazione sulle pene accessorie fallimentari
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione, cioè non ha valutato se la durata delle pene fosse effettivamente congrua. La bocciatura è avvenuta su un piano puramente processuale, basandosi su due ragioni decisive.
La genericità del motivo di ricorso
Il primo motivo di inammissibilità è la genericità intrinseca del ricorso. L’imputato si è limitato a contestare la durata delle sanzioni senza però indicare ‘in base a quali elementi concreti’ essa avrebbe dovuto essere ulteriormente ridotta. In altre parole, non ha fornito alla Corte argomenti specifici, fatti o circostanze che potessero giustificare una diminuzione della pena accessoria. Un ricorso efficace deve dialogare criticamente con la sentenza impugnata, evidenziandone gli errori specifici, e non può limitarsi a una mera lamentela.
La novità del motivo come causa di inammissibilità
Il secondo profilo di inammissibilità riguarda la ‘novità’ del motivo. La Corte ha rilevato che la questione non era mai stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio. Il ricorso per Cassazione serve a controllare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito, non a introdurre per la prima volta questioni che avrebbero dovuto essere discusse davanti al Tribunale o alla Corte d’Appello. Presentare un motivo ‘inedito’ in sede di legittimità è una strategia processualmente non consentita e conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione sottolineando che la mancanza di specificità del motivo di ricorso impedisce alla Corte stessa di esercitare il proprio ruolo di controllo di legittimità. Se l’appellante non chiarisce dove e perché il giudice precedente ha sbagliato, la Corte non ha elementi per valutare la fondatezza della censura. L’inammissibilità è, quindi, la logica conseguenza di un atto che non rispetta i requisiti minimi di chiarezza e specificità richiesti dalla legge. La decisione ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
Questa ordinanza offre un monito cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La redazione di un ricorso non può essere un atto superficiale. È indispensabile che ogni motivo sia specifico, autosufficiente e che faccia riferimento a questioni già dibattute nei gradi di merito. In particolare, quando si contestano aspetti discrezionali della decisione del giudice, come la determinazione della pena e delle pene accessorie fallimentari, è fondamentale fornire elementi concreti che dimostrino un eventuale errore nel giudizio. In assenza di tali elementi, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente spreco di tempo, risorse e la condanna al pagamento di ulteriori somme.
Perché il ricorso contro la durata delle pene accessorie fallimentari è stato respinto?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo era sia ‘inedito’, ovvero sollevato per la prima volta in Cassazione, sia ‘intrinsecamente generico’, in quanto non specificava gli elementi concreti per cui la durata delle pene avrebbe dovuto essere ridotta.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che la contestazione è vaga e non indica in modo preciso e dettagliato gli errori di fatto o di diritto che si attribuiscono alla sentenza impugnata, impedendo così alla Corte di valutare la fondatezza della critica.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma definitiva della sentenza impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36994 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36994 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, riducendo però l’entità della pena principale ad anni tre di reclusione e determinando nella stessa misura la durata delle pene accessorie di cui all’art. 216 u.c. legge fall.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la durata delle pene accessorie fallimentari, è inammissibile sia in quanto inedito sia in quanto intrinsecamente generico, dato che non indica in base a quali elementi concreti la durata delle pene in questione avrebbe dovuto essere ulteriormente ridotta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/09/2024