Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40296 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40296 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; GLYPH udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle pene accessorie per l’applicazione di quelle inflitte con la sentenza di primo grado.
udito il difensore, avvocato NOME COGNOME, che si è riportata ai motivi di ricorso.
Considerato in fatto
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria del 01/03/2023, in accoglimento dell’istanza di concordato proposta nell’interesse degli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME, previo riconoscimento del vincolo della continuazione, per il COGNOME, fra i fatti di cui procedimento e quelli, ritenuti più gravi, giudicati con sentenza della Corte di appello d Milano del 13/03/2019, rideterminava la pena inflitta a quest’ultimo nella misura finale di anni quattro e mesi tre di reclusione, dichiarando inammissibili gli ulteriori moti
t
oggetto di rinuncia e rideterminando “le pene accessorie di cui all’art. 216, ultimo comma legge Fall. in anni tre per COGNOME NOME e in anni quattro e mesi tre per COGNOME NOME“.
L’imputato ha proposto ricorso a mezzo del proprio difensore, censurando vizi di violazione di legge e di motivazione ai sensi dell’articolo 606 lett. b) ed e) cod. proc. pe
Deduce che: il Tribunale di Alessandria aveva determiNOME la durata della sanzione accessoria di cui all’art. 216, ult. comma, legge Fall. nella misura di anni tre e mesi sei in misura pari alla durata della pena principale); avverso tale statuizione non era stata proposta impugnazione; durante il giudizio di appello è stata proposta richiesta di concordato previo riconoscimento del vincolo della continuazione con altri fatti accertati con sentenza della Corte di appello di Milano del 13 marzo 2019, senza alcuna specifica richiesta in ordine alle sanzioni accessorie; la Corte di appello torinese ha ridetermiNOME “in aumento” la durata della pena accessoria di cui all’art. 216 ult. comma legge Fall. “in anni quattro e mesi tre” senza alcuna indicazione del criterio adottato e, in particolar senza una “modulazione personalizzata”, per come richiesto dalle Sezioni Unite con sentenza n. 28910/2019 (Suraci).
Il Sostituto Procuratore generale si è riportato alla requisitoria scritta con la qua ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso.
4.11 difensore ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in diritto
GLYPH Il ricorrente si duole che la rideterminazione “in aumento” della pena accessoria applicata dalla Corte di appello di Torino, a seguito di richiesta di concordato, sia stata effettuata in violazione dei criteri di commisurazione in concreto enunciati da questa Corte, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale nr. 222 del 5/12/2018, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 216, ultimo comma, del R.d. 16/3/1942, n. 26 nella parte in cui dispone che “la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articol importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impres invece che “la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffi direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni”. La portata additiva della sentenza n. 222 del 2018 sul testo dell’art. 216, ult. comma, I. fall., pur senza avere inciso s meccanismo di automatica applicazione, ha determiNOME un sostanziale e rilevante mutamento della previsione circa la durata decennale, unica e fissa, delle pene accessorie fallimentari ivi stabilite, con la conseguenza di richiedere una valutazione operata caso per caso e disgiunta da quella di commisurazione della pena principale, da ancorare al diverso carico di afflittività ed alla diversa finalità di ciascuna pena. Le Sezioni Un chiamate a dirimere il contrasto emerso tra le sezioni semplici della Corte Suprema, in ordine agli effetti ed alle modalità di reazione alla sentenza della Corte costituzionale, merito alle sanzioni complementari di cui all’art. 216 I. fall. hanno stabilito che “La dura
delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite d durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e non rapportata, invec alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.” (Sez. U, n. 28910 d 28/02/2019, Suraci ed altri, rv. 276286). Di tale insegnamento è stata fatta pacifica applicazione anche successivamente ritenendosi che, in tema di reati fallimentari, la durata delle pene accessorie deve essere determinata in concreto dal giudice sulla base dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., da parametrarsi, con specifica ed adeguat motivazione, alla funzione preventiva ed interdittiva delle stesse ( ex multis, Sez. 5, n. 36256 del 22/10/2020, Rv. 280488 – 01)
2.La doglianza, sulla mancata motivazione in ordine ai criteri di determinazione della pena accessoria prevista dall’art.216, ult.comma, legge Fall. che il ricorrente deduce essere stata, immotivatamente, stabilita “in aumento”, è, pertanto, fondata e non può valutarsi preclusa dalla natura specifica del rito definitorio prescelto, avendo la Corte appello pronunciato su una richiesta di pena concordata a norma dell’art. 599 bis cod.proc.pen.
2.1.È GLYPH pur vero che, secondo il maggioritario insegnamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata ( in quanto non rientrante nei limiti edi ovvero diversa da quella prevista dalla legge) non essendo deducibili, in sede di legittimità « questioni, pur rilevabili d’ufficio, oggetto di motivi di appello rinunc funzione dell’accordo sulla pena ex art. 599 bis cod.proc.pen.»(Sez. 5, n.46850 del 11/11/2022, Rv 283878); mentre è ammissibile il ricorso che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto di riforma della pronuncia del giudice (Sez.1, n 944 del 23/10/2019, dep.2020, Rv 278170)..
2.2.Tuttavia, nella fattispecie in esame, bisogna considerare che non ci si trova in presenza di un motivo rinunciato in quanto non vi era stata doglianza in tale senso: le ragioni di censura attengono proprio ad una decisione assunta autonomamente dalla Corte di appello in riforma della sentenza impugnata, senza alcuna indicazione dei criteri adottati e senza neppure alcuna esplicita precisazione se la nuova durata della pena accessoria debba ritenersi comprensiva anche di quella applicata con la sentenza che ha giudicato i diversi fatti avvinti dal vincolo della continuazione rispetto ai fatti oggett presente procedimento.
3.Conclusivamente, se ne deduce la fondatezza del ricorso in esame, in relazione alla mancata motivazione dei criteri seguiti nella determinazione, in aumento, della durata
3 GLYPH
i
li
delle pene accessorie di cui all’art. 216, ultimo comma, del R.d. 16/3/1942, n. 267, con rinvio alla Corte di appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie fallimentari con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso il 11/09/2024.