Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41002 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41002 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MARTINA FRANCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Lecce, decidendo su rinvio di questa Corte data 31 maggio 2022, ha confermato la durata delle pene accessorie di cu all’art. 216, ultimo comma, L.F. nella misura di tre anni;
ricordato che «In tema di bancarotta, ai fini della determinazione de durata delle pene accessorie fallimentari, per la spiccata fin specialpreventiva delle stesse, assumono significativo rilievo, oltre alla gr della condotta, anche tutti gli elementi fattuali indicativi della capa delinquere dell’agente» (Sez. 5, n. 12052 del 19/01/2021, Amorello, Rv 280898)
ritenuto che, nel caso che ci occupa, il Giudice di appello – con otivazi sintetica, ma adeguata – ha dato atto della «gravità delle condotte» asc all’imputato, certamente implicitamente riferita alla riconosciuta aggravante d rilevante gravità del danno, reputando dunque congrua la misura di tre anni ch ha viepiù specificato, essere inferiore rispetto alla pena inflitta e, os Collegio, inferiore alla media edittale e, come tale non necessitante di speci motivazione in ordine ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. (si ved 5, n. 1947 del 03/11/2020, dep. 2021, Maddem, Rv. 280668);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. del 2000) – di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE del ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente