Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10230 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10230 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Cuneo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2024 della Corte di appello di Torino
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal *AVV_NOTAIO*NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, decidendo in sede di rinvio disposto con pronuncia di questa Corte, sezione Quinta penale, n. 7381 – 23 del 30 novembre 2022, ha riformato la condanna resa dal Tribunale di Cuneo, in data 11 dicembre 2015, dichiarando non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di cui al capo d), riqualificat nella violazione dell’art. 217, comma 2, legge fall. perché estinto per prescrizione e, ritenute le già concesse circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza, nonché esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma 2, legge fall., ha rideterminato la pena per il residuo reato di cui al capo c), in quella di anni uno e mesi quattro di reclusione, nonché la durata RAGIONE_SOCIALE pene accessorie fallimentari in quella di anni uno.
Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, AVV_NOTAIO (inosservanza ed erronea applicazione di legge penale con vizio di motivazione in ordine alla statuizione relativa alla rideterminazione della durata RAGIONE_SOCIALE pene accessorie fallimentari) devolve doglianze non consentite in sede di legittimità, in quanto riproduttive di profili di censura già prospettati con il gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento immune da vizi e non manifestamente illogico (cfr. p. 6), nonché manifestamente infondate per asserito difetto di motivazione che non si ravvisa dalla lettura della sentenza impugnata.
Ritenuto, infatti, che la Corte territoriale ha richiamato in modo ineccepibile, quanto alla durata RAGIONE_SOCIALE pene accessorie fallimentari, l’assenza di qualsiasi automatismo rispetto al trattamento sanzionatorio irrogato con la pena principale, motivando, comunque, con ragionamento ineccepibile la durata contenuta di anni uno di queste, peraltro ridotta, in considerazione della distanza temporale dai fatti e dell’acclarata astensione da parte dell’imputato dal compimento di ulteriori condotte.
Considerato che segue l’inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.1 1’onere del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, visti i motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, in data 30 gennaio 2025 Il AVV_NOTAIO estensore COGNOME
Il Presidente