Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10896 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10896 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a VILLIMPENTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 del GIP TRIBUNALE di MANTOVA
sentita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Procuratore generale di Brescia ricorre avverso la sentenza di applicazione della pena pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova nei confronti di NOME COGNOME, in data 5 ottobre 2023.
L’impugnazione, diretta a conseguire effetti favorevoli all’imputato ai sensi dell’art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen., si riferisce all’applicazione delle pene accessorie fallimentari, previste dall’art. 216, ultimo comma, legge fall., che secondo il Procuratore generale ricorrente non dovevano essere applicate, essendo la pena detentiva irrogata inferiore ai due anni di reclusione.
L’art. 445 cod. proc. pen., norma che sarebbe stata violata, prevede, infatti, che la sentenza di applicazione di pena inferiore ai due anni non comporti l’applicazione di pene accessorie: in parte qua, dunque, si tratterebbe di un trattamento sanzioNOMErio illegale.
Il Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso è fondato e comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alle pene accessorie fallimentari, che vanno eliminate.
Il ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è consentito in limitati casi, tra i quali rientra quello dell’applicazione di una pena illegale (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).
L’applicazione delle pene accessorie fallimentari, nell’ambito di una sentenza di applicazione di pena detentiva non superiore a due anni, configura appunto trattamento sanzioNOMErio illegale: «In tema di bancarotta fraudolenta, il patteggiamento di una pena detentiva non superiore ai due anni preclude l’applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge, non rientrando il reato di cui all’art. 216 legge fall. tra le eccezioni previste dall’art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 4, lett. e) della legge 9 gennaio 2019, n. 3» (Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019, dep. 2020, Agosta, Rv. 278882).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie di cui all’art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, che elimina.
Così deciso il 21/02/2024