Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11585 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11585 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI FIRENZE nel procedimento a carico di:
NOME nato a NAPOLI il 07/11/1984
avverso la sentenza del 08/10/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di GROSSETO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Lette la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento della sentenza in punto di omessa applicazione della pena accessoria, e, per l’imputato, la memoria dell’Avv. NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Grosseto ha applicato a NOME COGNOME – imputato di plurimi reati fallimentari (bancarotta per distrazione, documentale, causazione dolosa del fallimento) e del reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 – la pena concordata di anni 2 e mesi 2 di reclusione (così determinata: pena base per il reato fallimentare, anni 3 di reclusione; aumentata per l’aggravante, anni 3 e mesi 2 di reclusione; aumentata per la continuazione con il reato tributario, anni 3 e mesi 3 di reclusione, ridotta per il rito).
Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000, che preclude il patteggiamento per il reato indicato se l’imputato non ha pagato integralmente il debito tributario, il che non è avvenuto, come risulta anche dall’allegato verbale di udienza. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell’art. 216, u.c., I. fall e dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in relazione alla mancata applicazione delle pene accessorie fallimentari, non concordata tra le parti.
Il ricorso è parzialmente fondato. Il primo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare in tema di reati tributari, l’estinzione dei debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi, mediante integrale pagamento degli importi dovuti prima dell’apertura del dibattimento, non costituisce presupposto di legittimità dell’applicazione della pena ai sensi dell’art. 13-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, essendo onere del ricorrente Pubblico Ministero, fornire, nel rispetto del canone della specificità dell’impugnazione, elementi in ordine all’esistenza in capo all’imputato di un qualche debito tributario dipendente dalla condotta a lui contestata, che egli avrebbe dovuto adempiere per accedere al rito (Sez. 3, n. 41133 del 12/04/2019, COGNOME, Rv. 277979 – 02). Onere al quale il ricorrente non ha adempiuto, il che rende ragione dell’aspecificità del motivo.
Il secondo motivo è invece fondato, in quanto l’accordo tra le parti ha illegittimamente pretermesso l’obbligatoria (nell’an) applicazione delle pene accessorie fallimentari. Ora, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di patteggiamento cd. “allargato”, anche a seguito della modifica dell’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 25, comma 1, lett. a), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza per censurare l’omessa applicazione di una pena accessoria, che debba
essere obbligatoriamente disposta e non abbia formato oggetto di diverso accordo tra le parti (Sez. 3, n. 4768 del 09/01/2024, COGNOME, Rv. 285748 – 01).
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata limitatamente alle pene accessorie fallimentari con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Grosseto (cfr. Sez. 2, n. 40794 del 17/09/2024, COGNOME, Rv. 287124 – 01), mentre nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie fallimentari con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Grosseto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 13/02/2025.