Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45809 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45809 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Castel Del Piano il 21/09/1950
avverso la sentenza del 23/11/2023 della Corte di appello di Torino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio limitatamente alle pene accessorie, che vanno eliminate, e con rinvio limitatamente alla confisca diretta del profitto, per nuovo esame sul punto.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23/11/2023, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza in data 12/11/2019 del Tribunale di Alessandria (con la quale RAGIONE_SOCIALE nella qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter d.lgs 74/2000- capi a e b- e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed alle correlare pene accessorie, con disposizione di confisca, diretta e per equivalente, del profitto dei reati) , dichiarava non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME in ordine ai reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter d.lgs 74/2000- capi a e b- perché estinti per prescrizione, revocava la confisca per equivalente e confermava nel resto.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME CarloCOGNOME a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 578-bis cod.proc.pen., lamentando che ia Corte di appello, nel dichiarare non doversi procedere in ordine ai reati per cui era intervenuta condanna in primo grado perché estinti per prescrizione, aveva confermato la confisca diretta del profitto del reato senza accertare la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo dei reati.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla conferma della confisca diretta del profitto del reato, lamentando che la Corte di appello non aveva motivato in ordine alla sussistenza del reato ed alla qualificazione del bene da confiscare come profitto del reato.
Con il terzo motivo deduce violazione ci legge in relazione agli artt. 20 e 157 cod.pen., lamentando che la Corte di appello, pur dichiarando non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati, non revocava le pene accessorie irrogate in primo grado.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile.
Il ricorrente, che agisce in proprio, impugna la disposta confisca diretta del profitto del reato nei confronti della società, lamentando che i Giudici di appello, nel dichiarare il reato estinto per intervenuta prescrizione, avevano confermato il provvedimento ablativo senza valutare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivo della fatti specie criminosa; in tal modo, tuttavia, lamenta aspetti non
invocabili perché inerenti a diritti di soggetto diverso, ovvero la società, quale unico titolare del diritto alla restituzione dei beni (cfr in motivazione Sez.U, n. 13539 del 30/01/2020 che hanno anche richiamato, Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, Poli, Rv. 266141, sia pure con riferimento alla dichiarata inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di confisca di beni formalmente intestati a terzi dal soggetto presunto interponente, che assuma invece la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario, in quanto la legittimazione all’impugnazione spetta solo a quest’ultimo, quale unico soggetto avente, in ipotesi, diritto alla restituzione del bene; Sez.5, n. 18508 del 16/02/2017,Rv.270209 – 02, che ha affermato che è inammissibile per difetto di interesse il rico: -so proposto avverso la confisca di un bene da parte dell’imputato del reato in riferimento al quale la confisca viene disposta, che non sia titolare o gestore del bene stesso; in senso conforme Sez.5, n.18508 del 16/02/2017, Rv. 270209 – 02)
2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
Le pene accessorie conseguono di diritto alla sentenza di condanna come effetti penali della stessa ai sensi dell’art. 20 cod. pen., con la conseguenza che non possono essere mantenute in caso di proscioglimento dell’imputato, anche se pronunciato a seguito di estinzione del reato per prescrizione (Sez.6, n.18256 del 25/02/2015, Rv.263280 – 01; Sez.2, n. 11033 del 03/03/2005, Rv.231050 – 01).
Nella specie, la Corte ha riformato la sentenza di condanna, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell’imputato per intervenuta prescrizione dei residui reati di cui ai capi a) e b) dell’imputazione, ma ha confermato nel resto le ulteriori statuizioni del primo giudice, e, quindi, inequivocabilmente anche le disposte pene accessorie.
3.La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio limitatamente alla omessa eliminazione delle pene accessorie; il ricorso va, poi, dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza limitamene alle pene accessorie, pene che elimina, dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 08/10/2024