Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42849 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42849 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a MONOPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari in riforma dell sentenza del GUP del Tribunale di Bari del 7.05.2019, escludeva la recidiva e rideterminava la pena nei confronti di COGNOME NOME in anni due di reclusione ed euro 10.000,00; confermava nel resto la sentenza.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo:
2.1. vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze generiche;
2.2.carenza di motivazione con riferimento alla revoca del divieto di espatrio e del riti della patente.
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi la inammissibil del ricorso.
Il primo motivo è manifestamente infondato oltre che generico e aspecifico a fronte della puntuale argomentazione della Corte territoriale che ha considerato la gravità dei fatti, consistenti quantitativi di sostanza stupefacente, i precedenti specifici a carico, indicati una speciale inclinazione a delinquere.
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitar prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che rit prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente Sez. 2 – , n. 23903 del 15/07/2020 Ud. (dep. 12/08/2020) Rv. 279549 – 02.
4.1. Il secondo motivo è fondato in quanto in materia di stupefacenti, le pene accessorie del ritiro della patente di guida e del divieto di espatrio (articolo 85, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. hanno natura facoltativa e non obbligatoria; pertanto la irrogazione, in quanto discrezionale richiede una specifica motivazione da parte del giudice, mancando la quale, come nel caso di specie, la sentenza impugnata va annullata in parte Sez. 3 n. 10081 del 21/11/2019 Ud. (dep. 16/03/2020) Rv. 278537 – 03.
Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al punto concernente il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida, con rinvio alla C appello di Bari altra Sezione per nuovo giudizio al riguardo. L’annullamento deve essere
pronunciato con rinvio in considerazione del fatto che la concreta applicazione della dell’espulsione è subordinata all’accertamento della concreta pericolosità sociale dell accertamento riservato al giudice di merito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai punti concernenti il divieto di espat revoca della patente di guida, rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di sezione. visto l’art. 624 cod.proc.pen. dichiara irrevocabile l’affermazione di res dell’imputato.
Così deciso 1’11.10.2023