Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 19603 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19603 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Pisa il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Mondragone (CE), il DATA_NASCITA, avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia emessa in data 05/04/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere AVV_NOTAIO COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto la rettifica dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata e l’inammissibilità dei ricorsi; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, sostituto proc:essuale dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore e procuratore speciale della parte civile, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi ed ha allegato nota spese.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Padova in data 07/05/2019, con cui, per quanto di rilevanza, NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati condannati a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, NOME COGNOME, rispettivamente, il primo, per plurime fattispecie di bancarotta fraudolenta, distrattiva e documentale, quale consulente e, quindi, concorrente esterno (capi 1, 5, 7, 8, 14, 16, 17, 22, 23), il secondo per la fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo 5), così provvedeva: quanto al COGNOME, sull’accordo RAGIONE_SOCIALE parti, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., con i riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, rideterminava la pena in anni cinque di reclusione e, nei confronti di NOME COGNOME, rideterminava la pena in anni due di reclusione, revocando la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, con conferma, nel resto, della sentenza impugnata.
2. NOME COGNOME ricorre, in data 15/09/2023 e 18/09/2023, a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all’art. 599-bis cod. proc. pen., 1, 28, 29, 32, 37 cod. pen., ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto nonostante il tenore dell’accordo tra le parti – nel senso della determinazione della pena in anni cinque di reclusione, individuando nella stessa durata la determinazione RAGIONE_SOCIALE pene accessorie fallimentari – la Corte di merito ha ridotto la pena detentiva ad anni cinque di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata, in difformità dal predetto accordo, quanto alla durata RAGIONE_SOCIALE pene accessorie fallimentari – concordato nella stessa durata della pena principale – e applicando, per giunta, la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici al di fuori dei limiti di legge, posto che la pena base per il più grave reato a carico del ricorrente è stata individuata in anni quattro e mesi quattro di reclusione, dovendosi ad essa fare riferimento, per cui l’interdizione perpetua dai pubblici uffici andava sostituita con quella temporanea, mentre l’interdizione legale doveva essere del tutto eliminata, con conseguente illegalità della pena.
3. NOME COGNOME ricorre, in data 18/09/2023, a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
3.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 129, 530, comma 2, cod. proc. pen., 216 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito ha del tutto omesso la motivazione
circa il motivo di appello relativo alla carenza della prova circa l’elemento oggettivo e circa l’elemento soggettivo del reato ascritto al ricorrente;
3.2. violazione di legge, in riferimento all’art. 545-bis cod. proc. pen., vizio d motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la difesa aveva avanzato istanza di concordato in appello prevedendo la pena finale di anni due di reclusione subordinata alla sostituzione con la misura del lavoro di pubblica utilità, avendo la Corte di merito rigettato il concordato e fatto generico riferimento alle qualità soggettive dell’imputato per negare l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni sostitutive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è fondato.
La sentenza impugnata si limita ad affermare che, secondo l’accordo RAGIONE_SOCIALE parti, la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici avrebbe dovuto essere sostituita con la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, benché nel dispositivo non sia stata indicata tale determinazione.
Quanto all’interdizione legale, va osservato che, essendo stata fissata la pena base in anni quattro mesi quattro di reclusione, la detta pena accessoria va eliminata del tutto, dovendosi fare riferimento a detta pena base (Sez. 1, n. 8126 del 06/12/2017, dep. 20/02/2018, P.G. in proc. Ngwoke, Rv. 272408).
Quanto alla durata RAGIONE_SOCIALE pene accessorie fallimentari, di cui all’art. 216, ultimo comma, legge fallimentari, la sentenza impugnata è del tutto silente, benché l’accordo tra le parti avesse formulato una richiesta di “pena finale anni 5 di reclusione. Interdizioni per la durata della pena. Con rinuncia agli ulteriori motivi di impugnazione”.
Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di COGNOME NOME, limitatamente all’interdizione legale, che va eliminata; nonché all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, che va sostituita con l’interdizione temporanea e, infine, quanto alla durata RAGIONE_SOCIALE pene accessorie fallimentari, che vanno fissate in anni cinque.
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
La Corte di merito ha rigettato il concordato in appello rilevando come non sussistessero i presupposti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE misure sostitutive, posto che l’imputato è gravato da cinque precedenti condanne per delitti contro il patrimonio e contro la persona, a seguito di una RAGIONE_SOCIALE quali gli è stata anche revocata la sospensione condizionale della pena, per cui la misura sostitutiva è inadeguata;
tale motivazione appare del tutto logica ed insindacabile in sede di legittimità, avendo valutato parametri rilevanti ai sensi dell’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 55511 del 19/09/2017, Zezza, R,v. 272066).
Quanto alla sussistenza del reato ascritto al COGNOME, alla pag. 50 della sentenza impugnata la Corte di merito ha evidenziato come il ricorrente avesse consapevolmente agito come prestanome nelle vicende della RAGIONE_SOCIALE, come emerso, in particolare, dalla deposizione del teste COGNOME, e che il suo ruolo di amministratore di diritto, in una con la consapevolezza del ruolo di mero prestanome, fondassero il dolo generico richiesto per la bancarotta fraudolenta distrattiva, in coerenza con la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Fasola, Rv. 262767).
Peraltro, il motivo di ricorso appare del tutto generico e privo di adeguato confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Dall’inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Nulla è dovuto alla parte civile, costituita nei confronti del solo ricorrente NOME COGNOMECOGNOME atteso che il predetto ha presentato doglianze limitate alla determinazione RAGIONE_SOCIALE pene accessorie, rispetto alle quali la parte civile non ha alcun interesse a partecipare al giudizio di legittimità, trattandosi di profili strettament penalistici, non idonei a incidere sulla responsabilità civile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, limitatamente all’interdizione legale, che elimina; all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, che sostituisce con l’interdizione temporanea e, infine, alla durata RAGIONE_SOCIALE pene accessorie fallimentari, che fissa in anni cinque. Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Nulla sulle spese della parte civile COGNOME NOME.
Così deciso in Roma, il 06/02/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente