Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46430 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46430 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LUCERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alla bancarotta documentale e per l’inammissibilità nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 16 dicembre 2022 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del 15 settembre 2016 del Tribunale cittadino nei confronti di COGNOME NOME con la quale l’imputato era stato condanNOME, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante di cui all’art. 219 I. fall., alla pena di giustizia per avere, in qualità d amministratore unico della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Torino del 19 aprile 2012, compiuto condotte distrattive per un valore complessivo di 264.651,00 euro e condotte di bancarotta documentale cd. specifica.
Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l’imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando il motivo di censura, articolato in una
duplice doglianza, di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Con la prima doglianza dell’unico motivo è stata dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della condotta di bancarotta documentale.
La sentenza impugnata ha evidenziato la impossibilità di ricostruire le operazioni distrattive dell’anno 2008, ma anche quelle pregresse, per la mancanza della contabilità; l’omissione della stessa era stata totale sin dalla fine dell’anno 2008.
In realtà, sottolinea la difesa, la documentazione relativa alle scritture contabili dell’anno 2008 è stata rinvenuta come afferma lo stesso curatore e la consulente della difesa.
Siffatta circostanza influisce inevitabilmente sulla configurabilità dell’elemento soggettivo, non potendosi affermare che l’omessa tenuta della contabilità era rivolta ad impedire la ricostruzione delle operazioni del 2008 che invece sono state ricostruite.
Quanto alle scritture contabili successive a tale data, la loro sottrazione o distruzione, peraltro non oggetto di specifica contestazione, non è collegata all’anno 2008 ed è peraltro relativa ad un periodo nel corso del quale la società di fatto aveva cessato la sua attività a seguito del rilevantissimo inadempimento contrattuale di COGNOME, con la conseguenza che una irregolare prassi dal punto di vista civile/amministrativo non può considerarsi reato, in assenza di operazioni contabili da registrare.
La norma incriminatrice è stata peraltro applicata in malam partem dal momento che la condotta descritta non si riferisce alla mancata consegna delle scritture contabili al curatore quanto piuttosto alla loro sottrazione, distruzione e, dunque, a condotte attive e non omissive non imputabili al ricorrente.
2.2.Con la seconda censura contenuta nell’unico motivo è stato dedotto vizio di motivazione tradottosi in travisamento probatorio in relazione alla condotta distrattiva.
La sentenza impugnata non ha considerato le prove a discarico fornite, dalle quali risulta che alcune delle somme che si presumono essere state distratte, in realtà furono destinate al pagamento, attraverso bonifici, di dipendenti e fornitori.
La Corte ha travisato le risultanze della consulenza tecnica di parte e delle dichiarazioni della Dott.ssa NOME ricorrendo peraltro ad una motivazione illogica allorquando individua la prova dell’elemento soggettivo a carico del ricorrente nella famosa operazione COGNOME utilizzata per mascherare le operazioni distrattive, senza considerare che siffatta operazione commerciale era stata compiuta prima che il ricorrente divenisse amministratore della società.
CONSIDERATO in DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni di cui in seguito.
1.La prima doglianza contenuta nell’unico motivo è manifestamente infondata non confrontandosi con i contenuti della sentenza e con la giurisprudenza di questa Corte.
La Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici, richiamando altresì le considerazioni della sentenza di primo grado (doppia conforme), ha evidenziato che:
-l’omessa tenuta della contabilità anche a fronte della inattività era rivolta ad occultare la ricostruzione delle operazioni illecite realizzate nell’anno 2008 ed anche in precedenza, che avevano procurato il depauperamento della società e danneggiato i creditori;
risulta infondata la conclusione in base alla quale il curatore aveva il compito di ricercare la contabilità, sia perché il fallito si era dimostrato del tutto restìo accogliere le richieste di collaborazione di quest’ultimo, sia perché in ogni caso l’omissione della contabilità era stata totale sin dalla fine dell’anno 2008.
Quanto alla obiezione difensiva secondo la quale comunque il curatore era stato in grado di ricostruire il patrimonio societario, va richiamata la indicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale anche quando la documentazione possa essere ricostruita “aliunde”, poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari. (Sez.5 n. 21028 del 21/02/2020, Rv. 279346).
La seconda censura appare anche essa manifestamente infondata nonché generica.
Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. (S.U, n.6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).
La sentenza, con motivazione logica e non contraddittoria e con argomentazioni in fatto non censurabili in questa sede, ha argomentato sulle specifiche censure:
la voce “altri crediti” per circa 112.000,00 euro, come riconosciuto dalla stessa difesa nell’atto di appello, era relativa a stipendi erogati in favore di un’altr
compagine che operava nello stesso settore di impresa, RAGIONE_SOCIALE e privi di ogni giustificazione, ” non essendo lecito per un imprenditore farsi carico di debiti di altro soggetto economico per di più in assenza di una scrittura al riguardo”;
la indicazione di denaro e valori in cassa per circa 46.000,00 euro è relativa a liquidità mai consegnate al curatore.
La sentenza impugnata ha altresì disatteso, con motivazione in fatto immune da vizi, le prove a discarico rappresentate dalla consulenza “COGNOME“. Sul punto il motivo risulta altresì generico laddove non chiarisce le concrete ragioni per le quali la consulenza di parte avrebbe confutato la prospettazione accusatoria accolta in sentenza.
La sentenza va, tuttavia, annullata con riferimento alla determinazione della pena accessoria.
La pronunzia di primo grado è avvenuta in data 14 dicembre 2016 e l’appello è stato proposto in data 22 febbraio 2017, prima dunque dell’intervento della Corte costituzionale la quale, con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 216, ultimo comma, legge fall., nella parte in cui stabilisce dieci anni, anziché fino a dieci anni, la durata delle sanzioni accessorie in essa prevista.
La pronuncia additiva della Consulta, pur senza avere inciso sul meccanismo di automatica applicazione, ha determiNOME un sostanziale e rilevante mutamento della previsione circa la durata decennale, unica e fissa, delle pene accessorie fallimentari ivi stabilite, con la trasposizione all’interno dell’art. 216 de medesima formulazione degli artt. 217 e 218 I. fall., comportante la determinazione da parte del giudice della durata in base ad una valutazione operata caso per caso e disgiunta dalla commisurazione della pena principale, da ancorare al diverso carico di afflittività ed alla diversa finalità di ciascuna pena.
Sul tema sono poi intervenute anche le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a dirimere il contrasto emerso tra le sezioni semplici in ordine agli effetti ed alle modalità di reazione alla sentenza della Corte costituzionale in riferimento ad un processo di cognizione, non ancora definito con sentenza irrevocabile; hanno così stabilito che “La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.” (Sez. U., n. 28910 del 28/02/2019, COGNOME ed altri, rv. 276286), rimettendo al giudice di merito il compito di procedere alla rinnovata commisurazione in base ai criteri di principio così espressi.
La Corte territoriale, pronunziatasi successivamente all’intervento della Consulta, non è intervenuta sulla pena accessoria divenuta dunque “illegale” e non ha tenuto conto dei principi fissati dalle Sezioni Unite COGNOME, richiamate.
Va sul punto la pronunzia annullata con rinvio al fine della determinazione delle pene accessorie.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma il 4 ottobre 2023 Il,psigjiee estensore