Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7429 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7429 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CALVAGESE DELLA RIVIERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
DALL’OLIO
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alle pene accessorie, inammissibile nel resto.
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RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Brescia con sentenza del 26 ottobre 2022 in parziale riforma della decisione del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Brescia del 9 dicembre 2021 ha assolto COGNOME NOME dal reato sub 3 dell’imputazione (art. 8 d. Igs. 74 del 2000) e rideterminato la pena per le residue imputazioni (art. 2 d. Igs. 74 del 2000, capo 1, periodo di imposta 2013; art. 2 d. Igs. 73 del 2000, capo 2, periodo di imposta 2016) in anni 1, mesi2 e giorni 20 di reclusione con la rideterminazione della durata delle pene accessorie in anni 2.
L’imputato ha proposto ricorso in cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, commal, disp. att., cod. proc. pen.
1. Violazione di legge (art. 597, terzo comma, cod. proc. pen.). la sentenza di primo grado aveva determinato le pene accessorie per la durata pari alla pena, ovvero in anni 1 e mesi 8. La Corte di appello solo sulla impugnazione dell’imputato ha aumentato tale durata ad anni 2.
2. Mancanza della motivazione sull’aumento della durata delle pene accessorie. Oltre alla violazione di legge si rappresenta anche l’assoluta mancanza deila motivazione sull’aumento della durata delle pene accessorie. Le pene accessorie, pertanto, vanno rideterminate in misura più favorevole all’imputato.
3. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L’imputato risulta incensurato e la Corte di appello ha ritenuto avesse una spiccata capacità delinquenziale. La società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non sono cartiere, ma società operative che hanno pagato, a rate, i debiti con il fisco. Questo contrasta con la ritenuta capacità delinquenziale.
4. Violazione di legge (art. 164 cod. pen.); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per il mancato beneficio della sospensione condizionale della pena.
La Corte di appello riconosce al ricorrente una pervicacia nel commettere delitti, con una prognosi negativa per la sospensione condizionale della pena. Il ricorrente ha un’età avanzata (da pensione) e, inoltre, la Corte di appello non considera che i debiti con il fisco sono stati pagati, con una intensità del dolo sicuramente da valutare favorevolmente.
La condizione di incensurato pur se non sufficiente per la sospensione condizionale costituisce sempre un elemento di indubbia valenza positiva (Cass. 2018 n. 29631).
Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
5. Con successiva memoria l’imputato ha ribadito la richiesta di annullamento della sentenza impugnata
CONSIDERATO IN DIRITTO
Risulta fondato il primo motivo di ricorso che logicamente assorbe il secondo; inammissibili gli altri due motivi.
Per le pene accessorie la decisione di primo grado aveva indicato la durata per anni 1 e mesi 8 (pari alla pena); mentre l’appello, pur con l’assoluzione per un reato e la diminuzione della pena complessiva, ha determinato (senza impugnazione del P.M.) le pene accessorie per una durata superiore (anni 2). La determinazione delle pene accessorie è intervenuta in violazione dell’art. 597 cod. proc. pen., in assenza di impugnazione del P.M. le stesse sono state aumentate nella durata. La sentenza, quindi, sul punto deve annullarsi per nuovo giudizio.
Il ricorso risulta inammissibile, nel resto, in quanto generico e articolato in fatto.
Il motivo sulle circostanze attenuanti generiche risulta manifestamente infondato. La Corte di appello motiva adeguatamente sul mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. rilevando l’assenza di elementi positivi pur nell’incensuratezza e valutata la gravità dei reati e la loro reiterazione nel tempo a mezzo di una rete di società fittizie.
La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell’esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 – dep. 14/06/1983, COGNOME, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 – dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 – dep. 12/04/2011, COGNOME e altri, Rv. 249731).
Anche l’ulteriore motivo sulla sospensione condizionale della pena risulta manifestamente infondato; la sentenza motiva sulla prognosi sfavorevole (di reiterazione delle condotte delittuose) in considerazione della reiterazione nel tempo dei reati (sin dal 2013).
Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità.
P.Q.M.
Annulla GLYPH la GLYPH sentenza GLYPH impugnata GLYPH limitatamente GLYPH alla determinazione della durata delle pene accessorie con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso
Così deciso il 15/11/2023