Pene Accessorie Concordato: Quando l’Accordo in Appello Diventa Intoccabile
L’istituto del concordato in appello rappresenta uno strumento di definizione processuale che consente di ottenere una riduzione della pena in cambio di una rinuncia ai motivi di appello. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un caso emblematico, chiarendo i limiti all’impugnazione di sentenze emesse su accordo delle parti, in particolare per quanto riguarda le pene accessorie concordato. La pronuncia sottolinea come l’accordo, una volta raggiunto, cristallizzi la pena in ogni suo aspetto, rendendo inammissibili contestazioni successive su elementi che ne facevano parte.
Il Caso: Dalla Bancarotta al Ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di bancarotta fraudolenta. In sede di appello, l’imputato sceglieva di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, raggiungendo un accordo con la Procura Generale sulla rideterminazione della pena. Tale accordo includeva non solo la pena principale, ma anche la durata delle pene accessorie, fissata in cinque anni.
Nonostante l’accordo, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, contestando unicamente la durata di tali pene accessorie. A suo avviso, la determinazione in misura fissa violava i principi sanciti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 222 del 2018, che impone al giudice una valutazione discrezionale sulla loro durata.
La Questione Giuridica e le Pene Accessorie Concordato
Il nucleo del problema giuridico risiedeva nel bilanciamento tra la natura pattizia del concordato in appello e i principi di legalità e proporzionalità della pena. L’imputato sosteneva che la durata delle pene accessorie fosse illegale perché non frutto di una valutazione specifica del giudice, ma di un’applicazione automatica derivante dall’accordo.
La domanda a cui la Suprema Corte ha dovuto rispondere era, quindi, la seguente: è possibile rimettere in discussione un elemento della pena, come la durata delle sanzioni accessorie, dopo averlo volontariamente accettato all’interno di un accordo complessivo? La risposta della Corte si è concentrata sulla natura stessa dell’istituto del concordato, evidenziando come le pene accessorie concordato facciano parte di un ‘pacchetto’ inscindibile accettato dall’imputato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure la necessità di una discussione formale, applicando la procedura semplificata dell’art. 610, comma 5-bis c.p.p. La decisione si fonda su un ragionamento lineare e netto: l’accordo raggiunto in appello ha coperto ogni aspetto della sanzione, inclusa la durata quinquennale delle pene accessorie.
Questo punto, secondo i giudici, non è illegale, in quanto la durata di cinque anni è ‘ricompresa nella cornice normativa’, cioè rientra nei limiti edittali previsti dalla legge fallimentare per il reato contestato. La scelta di accedere al concordato implica una piena accettazione di tutte le sue clausole, precludendo un ripensamento successivo su singoli punti.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte risiedono nella natura stessa del concordato in appello, che è un negozio giuridico processuale. L’imputato, scegliendo questa via, rinuncia a contestare la propria colpevolezza e i motivi di appello in cambio di un trattamento sanzionatorio concordato e più favorevole. Di conseguenza, non può poi dolersi di un aspetto della pena che ha contribuito a determinare e che ha liberamente accettato. La Corte ha precisato che la contestazione sarebbe stata ammissibile solo se la pena concordata fosse stata illegale, ad esempio se avesse superato i limiti massimi previsti dalla legge, cosa che nel caso di specie non è avvenuta. Pertanto, l’accordo ha sanato qualsiasi potenziale vizio di motivazione sulla durata delle pene accessorie, rendendo il ricorso privo di fondamento.
Le conclusioni
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale in materia di riti alternativi: il patto processuale è vincolante e non può essere smontato pezzo per pezzo in sede di legittimità. La decisione rappresenta un importante monito per la difesa: la valutazione sulla convenienza del concordato in appello deve essere globale e attenta, poiché l’accettazione della proposta preclude, di norma, ogni futura contestazione sui termini dell’accordo. La sentenza rafforza la stabilità delle decisioni basate su accordo, garantendo che la volontà delle parti, una volta formalizzata, non possa essere agevolmente messa in discussione.
È possibile contestare la durata delle pene accessorie dopo averle accettate in un concordato in appello?
No, secondo questa ordinanza, se la durata delle pene accessorie è stata oggetto dell’accordo tra le parti e non è illegale (cioè rientra nei limiti previsti dalla legge), non può essere contestata successivamente con un ricorso in Cassazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la contestazione riguardava un punto (la durata delle pene accessorie) che era stato concordato liberamente dalle parti nell’ambito della procedura di concordato in appello. La scelta di questa procedura implica l’accettazione di tutti i suoi termini.
L’accordo sulla durata delle pene accessorie era illegale?
No, la Corte ha specificato che la durata concordata (cinque anni) non era illegale in quanto ‘ricompresa nella cornice normativa’, ovvero rientrava nei limiti massimi e minimi previsti dalla legge per quel tipo di reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41067 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41067 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
d-tc avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine al reato di bancarotta fraudolenta;
Considerato che l’unico motivo proposto – che contesta la durata delle pene accessorie ex art. 216 u.c. legge fall. alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018 – non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, considerato che anche la durata (in anni cinque) delle ridette pene accessorie ha formato oggetto di accordo (cfr. verbale del 15 maggio 2024) e non è illegale perché ricompresa nella cornice normativa;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condanNOME al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/10/2024